C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 12/08/2022 – Delibera – Deferimento a carico di: a) il sig. Michele Parlavecchia, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Palese Calcio; b) la società A.S.D. Virtus Palese Calcio;

Deferimento a carico di: a) il sig. Michele Parlavecchia, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Palese Calcio; b) la società A.S.D. Virtus Palese Calcio;

Il deferimento Con atto di deferimento n. 1430/559pfi21-22/PM/rn, del 18.07.2022, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a questo Tribunale: 1. il sig. Michele Parlavecchia, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus Palese Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 39, Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in avanti, C.G.S.) per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Virtus Palese Calcio – Audace Cagnano del 29 ottobre 2021, valevole per il campionato regionale di Prima Categoria, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver colpito con uno schiaffo all’orecchio, allo zigomo e all’occhio il sig. Giordano Pietro, all’epoca dei fatti tesserato per la società Audace Cagnano; 2. la società A.S.D. Virtus Palese Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva – ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. – per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Michele Parlavecchia, così come descritti nel capo d’incolpazione sub 1. La fase istruttoria In data 18 marzo 2022 il Procuratore Federale Interregionale iscriveva il procedimento disciplinare n. 559pfi21-22, a seguito di segnalazione proveniente dal Presidente del C.R. Puglia della F.I.G.C. – L.N.D., datata 21 febbraio 2022. In essa si rilevava che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nel decidere il reclamo interposto dall’odierna deferita avverso la delibera del giudice di prime cure relativa alla gara in epigrafe, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine di far accertare se quanto dichiarato dal deferito nel reclamo al giudice del gravame - e con riferimento al comportamento tenuto dal medesimo e da alcuni altri tesserati della stessa società in occasione dell’incontro A.S.D. Virtus Palese Calcio – Audace Cagnano - potesse integrare gli estremi dell’illecito disciplinare. Dall’esame degli atti allegati alla notizia d’illecito si evince che, all’esito della gara di cui sopra, il Giudice Sportivo Territoriale (cfr. C.U. n. 50 del 28.10.2021) aveva irrogato – tra l’altro – ai calciatori Palermo Antonio, Del Zotti Simone e Sassanelli Nicola (tutti tesserati, all’epoca dei fatti, per l’odierna deferita) una squalifica a tempo, in ragione della ritenuta commissione di condotte violente, nei confronti di alcuni avversari, al termine della contesa di cui in premessa. Nell’interposto reclamo alla competente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la società deferita – a mezzo del proprio dirigente e firmatario dell’atto, sig. Carlo Petrafesa – offriva una versione dei fatti articolata e circostanziata, fondata – in buona sostanza – su di una ricostruzione totalmente alternativa, rispetto a quella proveniente dal Direttore di gara, della vicenda fattuale oggetto di gravame. Per affermare il travisamento concreto in cui sarebbe incorso l’arbitro la società deferita si avvaleva – tra l’altro – di una dichiarazione scritta, allegata al ricorso, proveniente dall’odierno deferito, il quale si assumeva l’esclusiva responsabilità degli incresciosi fatti refertati dal Direttore di gara, offrendone tuttavia una versione logicamente incompatibile con quanto certificato dall’autorità arbitrale. Il giudice di seconde cure, tuttavia, non riteneva sufficientemente credibile ed attendibile la dichiarazione a supporto della strategia difensiva e, oltre a rigettare in parte qua il reclamo, riteneva – come già sottolineato – di trasmettere gli atti all’Organo inquirente, per accertare se la condotta posta in essere dal Parlavecchia, consistita nell’imputare a sé stesso la complessiva responsabilità delle condotte violente verificatesi al termine della gara del 24.10.2021, potessero concretizzare eventuali violazioni delle norme disciplinari sportive. L’attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è consistita nell’acquisizione della segnalazione ufficiale (con annessi allegati), nell’acquisizione dei fogli di censimento delle società interessate (e delle posizioni dei tesserati destinatari dei provvedimenti disciplinari dei Giudici sportivi), nell’analisi del reclamo (con relativi allegati), presentato il 2.11.2021 dalla società deferita, per la riforma delle decisioni assunte dal G.S.T., nell’esame delle decisioni dei Giudici sportivi che si sono pronunciati sulla vicenda (con particolare riferimento a quella della C.S.A.T.) e nell’acquisizione di tutta la documentazione proveniente dal Direttore di gara (referto con allegati, oltre al supplemento di rapporto). Inoltre, tra il 5 e il 7 aprile 2022 si sono tenute le audizioni di Mascolo Fernando (in qualità di persona sottoposta ad indagini) e Giordano Pietro (in qualità di persona informata sui fatti), entrambi all’epoca tesserati per la società Audace Cagnano; di Del Zotti Simone, Palermo Antonio e Sasanelli Nicola (in qualità di persone sottoposte ad indagini), tutti tesserati all’epoca dei fatti per l’odierna deferita; di Petrafesa Carlo (in qualità di persona informata sui fatti), all’epoca dei fatti dirigente (con la qualifica di consigliere) della società Virtus Palese; di Parlavecchia Michele (in qualità di persona sottoposta ad indagini), all’epoca dei fatti dirigente (con la qualifica di dirigente tecnico della prima squadra) dell’odierna deferita. La Procura Federale, all’esito dell’attività istruttoria espletata, vista la relazione d’indagine redatta dai propri Collaboratori, rilevava violazioni del C.G.S. ascrivibili al sig. Michele Parlavecchia, nonché – ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. – la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Virtus Palese Calcio. In data 6 giugno 2022 l’Organo requirente notificava la comunicazione di conclusione delle indagini ai soggetti indicati, i quali – successivamente alla notifica di tale atto – non facevano pervenire memorie né chiedevano di essere ascoltati. La Procura Federale procedeva, dunque, in data 18 luglio 2022 a notificare ai medesimi l’atto di deferimento, completo dei capi d’incolpazione di cui in epigrafe. La fase dibattimentale In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T. fissava per la discussione l’udienza del 4.8.2022. Nessuno ha depositato memorie entro i termini prescritti. All’udienza del 4 agosto 2022 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Ronchi, e il sig. Michele Parlavecchia. Per la società A.S.D. Virtus Palese Calcio è comparso, alle ore 16.08, il sig. Carlo Petrafesa, dirigente della società deferita, in qualità di delegato della medesima. L’Avv. Ronchi, dopo aver illustrato il deferimento ed esposto le circostanze su cui esso è basato, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal Parlavecchia e dal calciatore Pietro Giordano, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione per il sig. Parlavecchia e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per l’A.S.D. Virtus Palese Calcio. Prendeva la parola il sig. Parlavecchia, il quale – nello specifico – dichiarava di essere entrato in campo per sedare la rissa in atto al termine della gara e di aver colpito solo accidentalmente il Giordano. Il deferito, su specifica domanda a precisazione formulata dal relatore, affermava di non poter escludere – diversamente da quanto dichiarato nel corpo del reclamo alla C.S.A.T. – che vi siano stati contatti fisici tra i calciatori attinti dai provvedimenti disciplinari irrogati dal G.S.T. - ed affermava di non aver assistito compiutamente allo svolgimento dei fatti. Inoltre il deferito precisava di aver sottoscritto la dichiarazione di responsabilità allegata all’atto di reclamo, al solo fine di limitare la responsabilità dei tesserati appartenenti alla società deferita, coinvolti nella vicenda.

In sede di audizione il sig. Petrafesa dichiarava che la società deferita aveva posto in essere tutte le misure di vigilanza e controllo idonee - in astratto - ad evitare fatti violenti, appartenenti al tipo di quelli verificatisi in concreto, oltre a precisare come la stessa – prima della gara de qua – fosse al primo posto nella classifica provvisoria della “Coppa disciplina”. Inoltre aggiungeva la riconosciuta estraneità, in passato, del sig. Parlavecchia a condotte aggressive o violente. Infine, il Petrafesa dichiarava che, in occasione del reclamo, si era limitato a prendere atto della ricostruzione fattuale offerta dal Parlavecchia. La decisione Il Collegio ritiene che la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti trovi riscontro negli atti del procedimento e nell’attività istruttoria complessivamente svolta dall’Ufficio inquirente. Risulta accertato che il Parlavecchia, al termine della gara Virtus Palese – Audace Cagnano, abbia assunto un comportamento violento nei confronti del tesserato Pietro Giordano, all’epoca dei fatti calciatore in forza alla squadra garganica, consistito nell’aver attinto quest’ultimo all’orecchio, allo zigomo e all’occhio mediante uno schiaffo. Valore probatorio privilegiato possiedono, in primo luogo, le dichiarazioni dello stesso Giordano, unico soggetto tra i numerosi auditi dalla Procura Federale a non essere portatore di un interesse diretto ad una ricostruzione dei fatti indirizzata a tutelare la propria posizione. Il Giordano, infatti, ha dichiarato di essere stato destinatario di uno schiaffo ad opera di un dirigente della società avversaria il quale, pur non essendo identificato nominativamente, si può individuare – con un grado di probabilità vicino alla certezza – nella persona dell’odierno deferito. Tale circostanza si evince dalle propalazioni del calciatore Simone Del Zotti, secondo cui “a fine gara vi è stato un parapiglia in una zona del campo in cui io non c’ero (…) il battibecco tra giocatori avveniva dal luogo dove nasceva il parapiglia fino agli spogliatoi ed era presente anche un dirigente della società A.S.D. Virtus Palese Calcio, il sig. Michele Parlavecchia” e dal narrato del tesserato Nicola Sasanelli, il quale ha espressamente dichiarato che il Parlavecchia gli aveva riferito di aver assestato uno “scappellotto” al Giordano. Tale ricostruzione dei fatti ha trovato conferma, seppur indiretta, nelle dichiarazioni del Petrafesa, addetto al servizio d’ordine sostitutivo, il quale ha confermato che lo stesso Parlavecchia si era assunto, nell’immediato, la responsabilità di aver avuto un contatto fisico con il Giordano (“il sig. Parlavecchia teneva a precisare che a quel giocatore aveva dato giusto uno scappellotto”). Lo stesso Petrafesa, peraltro, ha integralmente confermato la versione riportata nell’atto di reclamo alla C.S.A.T. (e, dunque, anche la veridicità della dichiarazione autoaccusatoria all’epoca sottoscritta dal Parlavecchia). Infine il deferito, pur avendo – in sede di audizione investigativa – offerto una caratterizzazione fattuale tesa a sminuire il rilievo dei fatti contestati, non ha sostanzialmente smentito le accuse rivoltegli, avendo egli affermato che uno “sbracciamento” da parte sua vi sia stato. Peraltro il tentativo di annacquare le proprie responsabilità è emerso anche in sede di udienza dinanzi al T.F.T. La vicenda da cui trae origine il deferimento - che qui occupa - ha ricevuto un primo inquadramento da parte del Direttore di gara, prima nel referto e, successivamente, nel richiesto supplemento di rapporto. In tali due atti ufficiali non si menzionano condotte violente poste in essere dal Parlavecchia. Quest’ultimo, nel reclamo alla C.S.A.T., si è assunto la responsabilità – che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto essere esclusiva – degli incresciosi fatti verificatisi al termine della gara in parola, aggiungendo dei frammenti narrativi che non erano stati colti dal Direttore di gara all’epoca dei fatti. Il Collegio ritiene che sia stata raggiunta la prova della responsabilità del Parlavecchia per la condotta violenta, ad egli imputata, commessa nei confronti del calciatore Pietro Giordano. Il fatto che l’arbitro non ne abbia fatto parola, nei propri atti ufficiali, non vale a smentire tale assunto. Infatti, è altamente probabile che, al termine di una contesa particolarmente tesa e caratterizzata da nervosismo (per l’assegnazione, nei minuti finali, di un calcio di rigore alla società ospitata), l’arbitro non sia stato in grado di cogliere per intero lo svolgimento degli eventi verificatisi al termine della gara. Eventi che, come si evince chiaramente dalla corposa documentazione del presente procedimento, hanno coinvolto una pluralità di tesserati e hanno trovato esplicitazione in zone del campo di gioco diverse ed estremamente distanti tra loro.

Che un contatto violento tra il Parlavecchia e il Giordano vi sia stato, tuttavia, è confermato dallo stesso Giordano, il quale – privo di un interesse personale, poiché mai attinto da squalifiche – è stato in grado di ricostruire un quadro fattuale coerente e lineare, cui il Collegio non può che aderire. La versione dei fatti proposta dal Giordano ha trovato riscontri estrinseci nelle dichiarazioni autoaccusatorie del Parlavecchia e nelle versioni (certamente provenienti da soggetti interessati, ma complessivamente supportantesi a vicenda) dei tesserati Sasanelli, Del Zotti e Petrafesa. Sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, non si può tuttavia non tenere in debita considerazione il comportamento – evidentemente violativo dei principi di lealtà, correttezza e probità – tenuto dall’odierno deferito, il quale (oltre a non aver mai offerto una reale collaborazione con gli Organi di giustizia, il che rientra pacificamente nei propri diritti di accusato) ha criticabilmente improntato la propria condotta a fuorviare l’operato dei Giudici sportivi, in quanto si è in prima battuta assunto la totale responsabilità dell’accaduto, per poi virare (anche in sede di udienza) su di un ridimensionamento dei comportamenti da lui posti in essere, evidenziando il censurabile pregresso intento di alleggerire le responsabilità dei calciatori tesserati con la squadra, per la quale aveva svolto funzioni di dirigente accompagnatore. Alla luce delle esposte considerazioni, il Parlavecchia va ritenuto responsabile della violazione dell’art. 39, comma 3, C.G.S., per avere egli commesso atti gravemente antisportivi nei confronti di un altro tesserato. Non si ritiene, infatti, che la condotta tenuta possa soddisfare i requisiti di tipicità e tassatività propri della definizione di “condotta violenta” offerta dal Codice. Per i medesimi motivi, in assenza di cause di forza maggiore recidenti il nesso causale, va affermata la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Virtus Palese Calcio, ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S., per la violazione ascritta al Parlavecchia. Stimasi equa e congrua, in virtù del disvalore oggettivo delle condotte, l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Michele Parlavecchia (anche in considerazione dell’attuale periodo di sospensione delle attività tecniche) e di € 200 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. Virtus Palese Calcio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando, DELIBERA 1) di comminare al sig. Michele Parlavecchia l’inibizione per mesi tre; 2) di comminare alla società A.S.D. Virtus Palese Calcio l’ammenda di € 200,00.

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