C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 07/09/2022 – Delibera – nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota del 2 agosto 2022 (Prot. 2506/575 pfi. 21/22 PM/fb), nei confronti dei sotto elencati deferiti: – sig. Flavio Castrignanò, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Birbantelli Copertino, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2) del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di Presidente della società, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “1 Trofeo di calcio giovanile- Lecce Città del Barocco, “tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo “Kickoff” sito in Cavallino (Le), per la categoria “Esordienti 1° anno 2010”, alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; – la società ASD Birbantelli Copertino, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente, come descritti nel su esposto capo di incolpazione.
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota del 2 agosto 2022 (Prot. 2506/575 pfi. 21/22 PM/fb), nei confronti dei sotto elencati deferiti: - sig. Flavio Castrignanò, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Birbantelli Copertino, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2) del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di Presidente della società, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1 Trofeo di calcio giovanile- Lecce Città del Barocco, "tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo "Kickoff" sito in Cavallino (Le), per la categoria "Esordienti 1° anno 2010", alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; - la società ASD Birbantelli Copertino, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente, come descritti nel su esposto capo di incolpazione.
FATTO Con atto del 02 agosto 2022, prot. 2506/575 pfi. 21-22 PM/fb, trasmesso a tutti gli incolpati su elencati ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia che qui, per ovvi motivi di brevità, si intende integralmente riportato, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, visti gli atti del procedimento disciplinare iscritto al n. 575pfi 21-22, avente ad oggetto "Accertamenti in ordine all'organizzazione del 1^ Trofeo di calcio giovanile - Lecce Città del Barocco", da tenersi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo "Kickoff" sito in Cavallino (Le), in assenza della necessaria autorizzazione da parte del Settore Giovanile Scolastico FIGC", esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata alle parti interessate, deferiva il soggetto e la società in premessa elencata, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente riportate. All'udienza del 29 agosto 2022 compariva l'avv. Raffaele Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva per le parti deferite, ritualmente convocate. La Procura Federale, dopo breve discussione, chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti chiedendo, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni: inibizione di 4 mesi per il Presidente Castrignanò ed ammenda di € 900,00 per la società. Il Tribunale si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti oggetto di deferimento hanno trovato pieno riscontro nel presente procedimento e, a tal fine, si richiama la copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale, dalla quale emerge che il sig. Flavio Antonio Castrignanò, Presidente della ASD Birbantelli Copertino, in sede di audizione da parte della Procura Federale, dichiarava che "Purtroppo il comunicato LND relativo all’autorizzazione del torneo in questione non lo avevo visto e quindi non sapevo nulla in merito a quali categorie fossero autorizzate e quali no", ammettendo quindi di non aver preventivamente verificato l'autorizzazione della LND all'organizzazione del torneo in questione. Non pare controvertibile, allora, che sussistano elementi di censura nella condotta della parte deferita, rilevante in funzione dell’accertamento della loro responsabilità, rispetto alla violazione dei principi di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - come indicato nel capo di incolpazione - nonché della società rappresentata, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia, la condotta tenuta in sede di audizione da parte del sig. Castrignanò impone, ex art. 13, lettera e) del Codice di Giustizia Sportiva, l'attenuazione della sanzione - che il Collegio quantifica nella misura di 4 mesi di inibizione per il citato Presidente e di € 700,00 per la società deferita. * * * * * Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così provvede: 1) commina al sig. Flavio Antonio Castrignanò l’inibizione di mesi 4; 2) commina alla ASD Birbantelli Copertino l’ammenda di € 700,00.
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