C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 06/10/2022 – Delibera – GARA DEL 18/ 9/2022 LEVANTE AZZURRO S.R.L. – VIRTUS MOLA CALCIO

GARA DEL 18/ 9/2022 LEVANTE AZZURRO S.R.L. - VIRTUS MOLA CALCIO

Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; rilevato - che la società SSD LEVANTE AZZURRO S.R.L., con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD VIRTUS MOLA, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD VIRTUS MOLA la posizione irregolare del calciatore CORALLO SAVERIO, impiegato durante l'incontro sebbene squalificato per una gara (recidività in ammonizione) giusta C.U. 123 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 14.4.22; - che l'istante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera A del CGS; - che la resistente non ha inviato proprie deduzioni; Tanto premesso, questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società LEVANTE AZZURRO S.R.L. sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni. Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore CORALLO SAVERIO, tesserato nella corrente stagione sportiva per la società ASD VIRTUS MOLA, alla data della gara in oggetto dovesse ancora scontare la squalifica di 1 giornata per recidività in ammonizione, comminatagli in occasione dell'ultima gara del campionato di promozione girone A (stagione sportiva 2021/2022), allorché il predetto calciatore era tesserato per la società ASD FESCA. È fatto acclarato che la società ASD FESCA sia retrocessa al termine del campionato di promozione 2021/2022, giusta la classifica pubblicata a pagina 8 del C.U. 123 del C.R. PUGLIA del 14.4.22. Dalle risultanze dell'ufficio tesseramenti del C.R. PUGLIA emerge altresì che CORALLO SAVERIO sia stato tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 per la società ASD VIRTUS MOLA, sicché la prima gara nella quale il predetto avrebbe dovuto scontare la squalifica innanzi comminata era proprio quella oggetto del presente ricorso. Ciò posto, dall'esame del referto della gara in epigrafe, risulta che la società ASD VIRTUS MOLA CALCIO abbia schierato in campo il numero 17 CORALLO SAVERIO (nato il 30.3.99), il quale ha partecipato all'incontro sino al 31º minuto del secondo tempo, allorché è stato sostituito dal numero 88 TURITTO DONATO (31.10.02). Da ciò consegue che il calciatore CORALLO SAVERIO nella gara in oggetto era in posizione irregolare e tanto implica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 comma 6 lettera a) del codice di giustizia sportiva, come richiesto dalla ricorrente. Per altro verso, nella fattispecie il tesserato CORALLO SAVERIO risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del CGS che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9". Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a) e 21 comma 3 del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società LEVANTE AZZURRO; - di dichiarare il calciatore CORALLO SAVERIO (nato il 30.3.99) della ASD VIRTUS MOLA CALCIO in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto; e per l'effetto - di comminare a carico della ASD VIRTUS MOLA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società SSD LEVANTE AZZURRO ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 67 lett. a) del CGS; - di squalificare il calciatore CORALLO SAVERIO (nato il 30.3.99) della ASD VIRTUS MOLA CALCIO per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS.

 

 

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