F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 203/CSA pubblicata del 21 Aprile 2023 – Virtus Francavilla S.r.l.

Decisione n.203/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 222/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Nicola Durante – Componente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 222/CSA/2022-2023, proposto dalla società Virtus Francavilla S.r.l. in data 29.03.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al C.U. n. 206/DIV del 21.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza. il giorno 06.04.2023, l’Avv. Francesca Mite e udito l’Avv. Carlo Mormando per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Virtus Francavilla S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla gara Virtus Francavilla/Giugliano del 05.02.2022 dal Giudice sportivo della Lega Pro.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento contro la reclamante:

“per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori al termine della gara, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il Settore occupato dai tifosi ospiti oggetti contundenti che provocavano un forte rumore nell'impattare sulle strutture dello stadio, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutato il fattivo comportamento dei Dirigenti della Società ospitante, finalizzato alla cessazione delle condotte poste in essere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., relazione di indagine)”.

Parte reclamante, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi del procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto tempestivamente pervenire i motivi di reclamo.  A sostegno del reclamo diretto ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione comminata ed in via subordinata la riduzione della stessa, la reclamante disponeva più motivi. In particolare, con la prima doglianza lamentava la violazione ed omessa applicazione dell’art. 29 comma 1 C.G.S. in combinato disposto con l’art. 7 C.G.S.. La reclamante, infatti, rilevava la ricorrenza di tre delle circostanze indicate alle lettere a), b) e c) dell’art. 29, comma 1, C.G.S. e, conseguentemente, la società non doveva essere ritenuta responsabile per i fatti avvenuti all’esterno dell’impianto sportivo al termine della gara con conseguente annullamento dell’ammenda di euro 2.500,00 comminata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 206/DIV. del 21 marzo 2023.

Con un secondo motivo si doleva della violazione ed omessa applicazione dell’art. 29 comma 2 C.G.S.. in combinato disposto con l’art. 7 C.G.S.. Secondo la reclamante il Giudice Sportivo, quand’anche non avesse riscontrato la concomitanza di almeno tre dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 29 per escludere la responsabilità della Società, avrebbe dovuto applicare il comma 2 della norma in questione come previsto anche dall’articolo 7 del C.G.S.

Con un ultimo motivo, infine, si censurava la sproporzione ed eccessiva gravosità della sanzione irrogata.

Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 06.04.2023 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Carlo Mormando.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, valutata l’entità della sanzione irrogata e tenuto conto del comportamento in concreto tenuto dalla società reclamante, la quale ha collaborato con le forze dell’ordine e ha posto in essere quei “modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi” previsti dall’art. 29, comma 2, C.G.S. come attenuante della responsabilità delle società per i comportamenti dei propri sostenitori, ritiene congruo applicare una riduzione.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda in €

1.500,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                            Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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