C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 114 del 09/02/2023 – Delibera – Con atto di deferimento n. 14878/132pfi22-23/PM/vdb del 20.12.2022, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: 1. il sig. Stefanini Orazio Antonio, all’epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. (d’ora in avanti, C.G.S.), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 4 delle Norme Organizzative Interne Federali della F.I.G.C. (d’ora in avanti, N.O.I.F.) per avere sottoscritto, in data 18 luglio 2022, una richiesta di tesseramento per la società A.S. Bisceglie s.r.l., pur essendo già tesserato nella medesima stagione sportiva per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932.

Con atto di deferimento n. 14878/132pfi22-23/PM/vdb del 20.12.2022, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: 1. il sig. Stefanini Orazio Antonio, all’epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. (d’ora in avanti, C.G.S.), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 4 delle Norme Organizzative Interne Federali della F.I.G.C. (d’ora in avanti, N.O.I.F.) per avere sottoscritto, in data 18 luglio 2022, una richiesta di tesseramento per la società A.S. Bisceglie s.r.l., pur essendo già tesserato nella medesima stagione sportiva per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932.

LA FASE ISTRUTTORIA Con comunicazione del 2.8.2022 il Comitato Regionale Puglia inviava alla Procura Federale la documentazione relativa al tesseramento sottoscritto dal calciatore Stefanini Orazio Antonio, il quale risultava aver firmato un modulo di tesseramento sia con la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, sia con la società A.S. Bisceglie S.R.L. Dall’esame della documentazione inviata, in particolare, emergeva come la pratica di tesseramento dello Stefanini per la società SSDARL Manfredonia 1932 fosse stata creata in data 18.7.2022, ore 09:32 e successivamente firmata alle ore 12:42 della medesima giornata. Viceversa la pratica relativa alla A.S. Bisceglie S.r.l. risultava creata in data 18.7.2022, ore 14:55 e successivamente firmata in data 19.7.2022, ore 09:33. I dirigenti delle predette società (Di Benedetto Giuseppe per la SSDARL Manfredonia Calcio 1932 e Caiati Vincenzo per la A.S. Bisceglie s.r.l.), in sede di escussione innanzi della Procura Federale, dichiaravano di essere venuti a conoscenza del doppio tesseramento dello Stefanini solo dopo aver depositato digitalmente i rispettivi moduli di richiesta tesseramento. L’attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è consistita nell’acquisizione della segnalazione ufficiale (con annessi allegati), nella richiesta di invio dei fogli di censimento delle società interessate, nella richiesta (indirizzata al C.R. Puglia della L.N.D.) degli atti riferibili alle singole operazioni di tesseramento, nell’acquisizione di documentazione amministrativa rilevante per la decisione sul deferimento e in una copiosa attività di convocazione e ascolto di molteplici soggetti, tesserati e dirigenti, ritenuti in possesso di un patrimonio cognitivo utile a valutare la fondatezza della notizia relativa all’illecito disciplinare. Inoltre veniva altresì sentito – prima della comunicazione di chiusura indagini – l’incolpato. La Procura Federale, all’esito dell’attività istruttoria espletata, vista la relazione d’indagine redatta dal proprio Collaboratore, rilevava violazioni del C.G.S. e delle N.O.I.F. ascrivibili al sig. Stefanini Orazio Antonio. Diversamente lo stesso Organo inquirente prospettava l’assenza di responsabilità – oggettiva ex art. 6 comma 1 C.G.S. per la SSDARL Manfredonia Calcio 1932, diretta ex art. 6 comma 2 C.G.S., per la A.S. Bisceglie s.r.l., oltre che del l.r.p.t. di quest’ultima – sulla base di una ritenuta, in sostanza, presenza di circostanze non dominabili, idonee ad interrompere la causalità giuridicamente rilevante per l’operatività dei criteri di responsabilità in parola. Comunicato Ufficiale n. 114 – pag. 4 di 8 In data 23 novembre 2022 l’incolpato riceveva la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini: lo Stefanini, assistito e difeso dall’Avv. Maurizio Angelucci del Foro di Bologna (nomina del 24 novembre 2022), depositava memoria ex art. 123 comma 3 C.G.S., con cui richiedeva l’archiviazione dagli addebiti contestatigli e offriva all’Organo requirente, a sostegno del proprio assunto, gli esiti di una consulenza tecnica grafologica di parte. La Procura Federale procedeva, in ogni caso, in data 20 dicembre 2022 ad emettere l’atto di deferimento completo del capo d’incolpazione di cui in epigrafe. LA FASE DIBATTIMENTALE In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T. fissava per la discussione l’udienza del 16.01.2023. L’incolpato, a mezzo del proprio difensore, ha depositato memoria nei termini ex art. 95 comma 1 C.G.S.. All’udienza sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Ronchi e l’incolpato, sig. Stefanini Orazio Antonio, assistito dal proprio difensore di fiducia Avv. Maurizio Angelucci. Dopo la relazione del componente designato, il Presidente invitava le parti a concludere. L’Avv. Ronchi, dopo aver illustrato il deferimento ed esposto le circostanze su cui esso si è basato, chiedeva affermarsi la responsabilità disciplinare dello Stefanini, evidenziando – a supporto della tesi accusatoria – la scansione cronologica degli avvenimenti e concludendo per l’affermazione di responsabilità del deferito, chiedendo l’irrogazione della sanzione di sei giornate di squalifica. Successivamente prendeva la parola il difensore del deferito, esponendo dettagliatamente le tesi a difesa del proprio assistito, con particolare riferimento alla ricostruzione fattuale e alla ritenuta insussistenza di elementi di prova validi ad affermare la disciplinare responsabilità dello Stefanini. Concludeva domandando il proscioglimento dagli addebiti, anche previa attivazione dei poteri istruttori riservati al Collegio. Da ultimo prendeva la parola il deferito, il quale si soffermava sui pregressi rapporti intrattenuti con il Di Benedetto e, all’esito di una breve esposizione delle proprie difese, concludeva per il proscioglimento. All’esito della Camera di Consiglio il Collegio disponeva, con ordinanza interlocutoria, di ordinare al legale rappresentante pro tempore della società SSDARL Manfredonia Calcio 1932 la consegna a mano, entro il 23.01.2022, del documento cartaceo originale della richiesta di tesseramento n. DL11607776, relativa al calciatore Stefanini Orazio Antonio, inviata a mezzo portale LND in data 18/07/2022 alle ore 12.42, rinviando per il prosieguo all’udienza del 30.01.2023. Con p.e.c. del 23.01.2023, il Manfredonia Calcio comunicava che “il documento originale richiesto nonostante una lunga e certosina ricerca non è stato reperito tra i documenti societari, essendo disponibile solo una copia dello stesso (…) tale circostanza, a memoria, era stata peraltro anche dichiarata in sede di audizione del legale rappresentante della società al rappresentante della Procura Federale - che tempo addietro aveva fatto la medesima richiesta (…) che la scrivente società assolutamente disponibile ad ottemperare a quanto richiesto dagli Organi di Giustizia Sportiva e, nello spirito di più totale collaborazione della stessa, ha reperito la copia originale della richiesta di tesseramento del calciatore sig. Stefanini Orazio Antonio n. DL 10741864, relativa alla stagione sportiva 2021/2022 a favore della società G.S.D. Di Benedetto Trinitapoli (…)”. All’udienza del 30.01.2023 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale Avv. Raffaele Di Ponzio e l’incolpato, sig. Stefanini Orazio Antonio, assistito dal proprio difensore di fiducia Avv. Maurizio Angelucci. Il Presidente, dopo aver reso edotte le parti del contenuto della comunicazione ricevuta in data 23.01.2023 da parte della società sollecitata, invitava le parti a concludere. L’Avv. Di Ponzio, prendendo atto del documento pervenuto e ritenuta l’assenza di nuovi elementi, si riportava alle richieste già formulate alla precedente udienza, insistendo per l’applicazione di sei giornate di squalifica. L’Avv. Angelucci evidenziava come la mancata produzione del documento dimostrasse la non autenticità della sottoscrizione di cui si controverte. Concludeva riportandosi alle conclusioni già formulate in atti, insistendo per il proscioglimento del proprio assistito.

LA DECISIONE Il Collegio ritiene che dagli atti del procedimento e dall’attività istruttoria complessivamente svolta dall’Ufficio inquirente non emerga la prova, neppure in via superficiale, della responsabilità disciplinare del deferito. La vicenda da cui è scaturito l’atto di deferimento, a firma del Procuratore Federale Interregionale, trae origine dalla comunicazione del 2 agosto 2022, con il quale l’Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Puglia FIGC informava l’organo inquirente di fatti, riguardanti la posizione dello Stefanini, aventi potenziale rilievo disciplinare. Più nello specifico agli atti dell’ufficio segnalante risultavano due pratiche di tesseramento inerenti al deferito, sottoscritte in favore di due diverse società, entrambe militanti nel campionato regionale di Eccellenza pugliese per la corrente stagione sportiva. In particolare, emergeva come lo Stefanini fosse stato tesserato dapprima per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932 (pratica creata il 18 luglio 2022 alle ore 09.32 e immessa definitivamente nel sistema alle ore 12.42 della medesima giornata) e, successivamente, per la società A.S. Bisceglie s.r.l. (pratica creata il 18 luglio 2022 alle ore 14.55 e immessa definitivamente nel sistema alle ore 09.33 del giorno successivo). Tanto in ritenuta violazione degli artt. 4 co. 1 e 32 co. 2 C.G.S., tanto in via autonoma quanto con riferimento all’art. 40 co. 4 delle N.O.I.F. Lo Stefanini sarebbe, a prescindere dalla qualificazione concreta dell’intensità e del grado dell’elemento psicologico ad egli imputabile, incorso nel divieto – fin troppo noto – di duplice tesseramento a favore di plurime compagini societarie. Il complessivo materiale probatorio presente in atti consente, unitamente alla valutazione integrata del contenuto delle memorie, deduzioni e ricostruzioni alternative provenienti dalla difesa del deferito, di giungere ad un giudizio di non positivo superamento, quanto alla sussistenza della responsabilità disciplinare prospettata nell’atto di deferimento, della regola di giudizio della ragionevole probabilità, canone – quest’ultimo – che deve necessariamente informare il ragionamento inferenziale proprio del procedimento in ambito sportivo. Costituisce, infatti, acquisizione granitica della giurisprudenza sportiva quella per cui, se è vero che lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito o al superamento del ragionevole dubbio, il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall’ordinamento speciale deve comunque essere superiore alla semplice valutazione della soglia della probabilità (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., 2 agosto 2016, n. 34; SS.UU., 10 febbraio 2016, n. 6). È stato, altresì, affermato – con peculiare riferimento alle fattispecie previste dall’attuale art. 30, C.G.S., ma con argomentare valido anche ai fini che qui occupano – che la prova di un fatto può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica, piuttosto che fattuale (Corte di Giustizia Federale, 19 agosto 2011, in C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito è oramai assestata la complessiva ricostruzione ermeneutica compiuta dal supremo consesso endofederale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 35/2021-2022; SS. UU., n. 105/2020-2021; Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; Sez. I, n. 87/2021-2022; Sez. I, n. 81/2021-2022; sez. I, n. 76/2021-2022; Sez. III, n. 68/2021-2022). Poste tali iniziali coordinate, l’incedere argomentativo conduce ad un’affermazione di estraneità del deferito dall’addebito contestatogli. Invero il principale – se non l’unico – elemento indiziario posto dall’Ufficio della Procura a sostegno della responsabilità disciplinare dello Stefanini, esplicitato in sede di discussione e solo implicitamente sotteso all’atto di deferimento, consisterebbe nell’accertata presenza del medesimo - il 18.07.2022 - presso gli uffici amministrativi della società riferibile al Di Benedetto, luogo nel quale egli avrebbe sottoscritto il primo tesseramento (ostativo al successivo) a favore del Manfredonia Calcio. Tale circostanza, peraltro, è riferita dallo stesso Stefanini nella propria audizione dinanzi alla Procura Federale (cfr. pag. 2 del verbale di audizione del 06.09.2022). Tuttavia, da tale non contestata affermazione, non è consentito far discendere la responsabilità del calciatore per l’illecito ascritto nel capo d’incolpazione. Tanto in virtù di una pluralità di elementi indiziari, univocamente orientati e chiaramente indirizzati nel senso dell’estraneità del medesimo alla fattispecie accusatoria.

In primo luogo rileva – in disparte la questione del disconoscimento, proveniente dallo Stefanini della sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento n. 11607776 in favore della società Manfredonia Calcio – l’intrinseca incoerenza e scarsa affidabilità del narrato proveniente dal Di Benedetto, le cui dichiarazioni non possono essere di per sé sole essere poste a base dell’affermazione di responsabilità del deferito. Della circostanza per cui esse si manifestino come non suscettibili di un positivo giudizio di chiarezza e linearità è convinta la stessa Procura Federale, allorché attesta l’incongruenza – sotto lo specifico profilo del ruolo rivestito dallo Stefanini nell’ambito della gestione dell’attività della società calcistica – con le dichiarazioni dei tesserati Tarolli, Stele e Grumo (cfr. pag. 17 della “Relazione sull’attività istruttoria”, fl. 109 del fascicolo delle indagini, ove si legge che “nessuno dei tre tesserati auditi ha fornito riscontri alle dichiarazioni del sig. Di Benedetto Giuseppe”). Tale smentita (già di per sé idonea a caratterizzare negativamente le dichiarazioni del soggetto audito), se collocata nel quadro delle ulteriori emergenze probatorie, priva di pregio l’impianto accusatorio. Il Di Benedetto, infatti, prospetta (peraltro, in termini non chiaramente escludenti altre ricostruzioni) un’esclusiva responsabilità dello Stefanini nella compilazione, redazione e invio della richiesta di tesseramento in favore del Manfredonia Calcio, affermando che “il suo tesseramento così come quello degli altri tre giocatori che ho detto prima [n.d.e.: Tarolli, Stele e Grumo] lo aveva lui [n.d.e.: Stefanini]. Preciso che i tesseramenti io li davo già firmati di mia parte e compilati, compilati da lui stesso che se ne occupava. Quindi il suo tesseramento lo ha inviato lui stesso alla federazione LND, avendo lui stesso le credenziali di accesso al portale, credo il giorno 18 luglio 2022” (cfr. pag. 4 del verbale di audizione di Di Benedetto Giuseppe del 26.09.2022, fl. 61 del fascicolo delle indagini). Tale ricostruzione prospetta il sorgere di molteplici criticità. In primo luogo la circostanza relativa ai tesseramenti dei giocatori Tarolli, Stele e Grumo è stata categoricamente smentita dagli stessi interessati, i quali hanno credibilmente riferito tanto l’assenza d’intermediazione dello Stefanini nella corresponsione degli acconti, degli assegni e degli emolumenti stipendiali all’epoca del tesseramento di questi ultimi per la G.S.D. Di Benedetto Trinitapoli (s.s. 2021-2022), quanto la non corrispondenza al vero della circostanza secondo cui lo Stefanini avesse ricoperto un ruolo de facto gestorio nella predisposizione dei tesseramenti e, più in generale, nell’organizzazione amministrativa di quest’ultima società (di proprietà del Di Benedetto). L’apodittica affermazione secondo cui il tesseramento era in possesso dello Stefanini, da cui si pretenderebbe di far derivare – con un evidente salto logico – la responsabilità dello stesso per l’inserimento del documento nel portale informatico della L.N.D. Puglia, non trova alcun riscontro nelle emergenze documentali. Il dato, non confermato da altri soggetti auditi, del possesso (non esclusivo, come ammesso dallo stesso Di Benedetto, poiché nella disponibilità altresì del Mancini, segretario della società) delle credenziali informatiche in capo allo Stefanini appare altamente inverosimile, atteso che il legale rappresentante della società calcistica è il principale titolare degli obblighi di rappresentanza, direzione e vigilanza del sodalizio ed è, altresì, il soggetto al cui comportamento il Codice di Giustizia Sportiva aggancia la forma di responsabilità diretta ex art. 6 co. 1 C.G.S.. E, comunque, pur volendo dare credito a tale prospettazione, non si vede come si possa ritenere (contrariamente a quanto risulta dall’estratto informatico della pratica di tesseramento n. 11607776, fl. 91 del fascicolo delle indagini, in cui è riportato quale soggetto firmatario il Di Benedetto) che la persona che ha materialmente inserito la richiesta telematica corrisponda alla persona dello Stefanini. Inoltre il dato – riferito dal Di Benedetto – in base al quale era prassi consolidata quella di limitarsi semplicemente ad apporre la propria firma su tutti i moduli di tesseramento dei calciatori tesserati per le proprie società (per poi consegnargli al vero dominus, ossia lo Stefanini), oltre ad integrare violazione dei più basilari canoni di prudenza gestoria, non ha trovato riscontro negli atti di causa (e si palesa come scarsamente credibile dal punto di vista dell’id quod plerumque accidit). A suffragio di tale incedere argomentativo, limitando l’analisi esclusivamente al raffronto tra le versioni rese dai soggetti escussi, si colloca l’ulteriore elemento del comportamento successivo alla conoscenza di una criticità nel tesseramento del calciatore. Ed infatti, mentre sarebbe stato maggiormente razionale una comprensibile insistenza da parte della società in favore della quale lo Stefanini aveva sottoscritto con priorità cronologica il proprio tesseramento (anche in considerazione dei cospicui acconti di denaro, riferibili all’attività lavorativa e provenienti dal Di Benedetto, asseritamente riscossi: cfr. fl. 61 del fascicolo delle indagini), in concreto si è verificato un recesso della società Manfredonia Calcio a favore della seconda beneficiaria della sottoscrizione, ovverosia dell’A.S. Bisceglie, il cui segretario Caiati si è attivato fin dalle ore immediatamente successive alla scoperta dell’anomalia per risolvere i profili di criticità emersi, ricevendo da parte del Di Benedetto, riscontri evasivi (cfr. fl. 54 del fascicolo delle indagini). Il disinteresse mostrato dal vertice societario del Manfredonia Calcio concorre a comporre un quadro oltremodo nebuloso in ordine ai ruoli realmente ricoperti nella presente vicenda. Il (mancato) riscontro, da parte del legale rappresentante del Manfredonia Calcio, alla richiesta istruttoria di questo Tribunale, formulata con l’ordinanza interlocutoria del 16.01.2022, contribuisce a suffragare la ricostruzione fattuale proposta. Infatti, appare quantomeno singolare che il Di Benedetto sia attualmente in possesso di un tesseramento dello Stefanini – quello sottoscritto a favore della società G.S.D. Di Benedetto Trinitapoli – cronologicamente più risalente e che, viceversa, non sia in grado di produrre in originale l’atto controverso, ovverosia il tesseramento n. 11607776, inerente – seppur non più efficace, stante la rinuncia intervenuta in data 22.08.2022 (fl. 7 del fascicolo della Procura Federale) – alla stagione sportiva ancora in corso. L’acquisizione del documento in parola avrebbe consentito una più ampia ed esaustiva analisi delle risultanze procedimentali. Tale passaggio però risulta, ad una valutazione congiunta delle emergenze fattuali, solo sufficiente (ma non anche necessario) ai fini dell’esclusione della responsabilità dello Stefanini: i molteplici elementi acquisiti (anche a partire dall’inerzia colpevole serbata dal Manfredonia Calcio), infatti consentono di giungere con ragionevole certezza ad un giudizio positivo di estraneità dell’incolpato dall’addebito a lui mosso. S’innesta, a questo punto, l’analisi del secondo profilo della vicenda, ovverosia quello relativo alla verifica della (non) autenticità della sottoscrizione apposta in calce al modulo di tesseramento dello Stefanini, più volte richiamato, a favore della società Manfredonia Calcio. Va subito evidenziato come lo Stefanini abbia, fin dall’interrogatorio del 06.09.2022, esternato il non riconoscimento della sottoscrizione, asseritamente a lui riconducibile, apposta in calce al modulo n. 11607776. Ed è appena il caso di chiarire, altresì, che nella presente fattispecie non si controverta della potenziale applicabilità, nel processo sportivo, degli istituti processualcivilistici rilevanti allorquando si discuta dell’autenticità di un atto munito di pubblica fede - contestabile solo attraverso il mezzo della querela di falso (ipotesi viceversa affrontata e risolta nel senso della necessità del ricorso alla tutela giurisdizionale ordinaria, da Corte Federale d’Appello, sez. I, con decisione n. 47/2019-2020), ovvero della genuinità di un documento informatico avente efficacia probatoria (vicenda esaminata da Corte Federale d’Appello, sez. III, con decisione n. 1/2019-2020), bensì degli esiti del ragionamento logico condotto dal giudicante sportivo il quale, sulla base delle prove – anche atipiche – offerte dalle parti processuali e della plurivocità degli elementi acquisiti agli atti del giudizio, è in grado di esercitare l’apprezzamento delle risultanze documentali nell’ambito di quella libertà valutativa costituente il proprium dell’attività giurisdizionale, avente l’unico limite dell’esplicazione motivazionale dei criteri adottati e dei risultati conseguiti (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 115/2019-2020; sez. I, n. 5/2020-2021; sez. III, n. 1/2019-2020). È allora di palmare evidenza come, già ad una sommaria analisi visiva – senza la necessità di ricorrere all’esame del documento in originale – le sottoscrizioni apposte in calce al modulo di tesseramento n. 10741864 (a favore della G.S.D. Di Benedetto Trinitapoli) e al modulo di tesseramento n. 11607776 (a favore della SSDARL Manfredonia Calcio) appaiano inequivocabilmente identiche. Di tanto si rinviene inconfutabile dimostrazione nelle conclusioni cui giunge la consulenza tecnico-grafologica prodotta da parte deferita, mezzo di prova la cui attendibilità (intrinseca quanto estrinseca), affidabilità scientifica e congruenza tecnica suffraga e sostiene la ricostruzione storico-fattuale cui il Collegio ritiene di aderire. Va rammentato, infatti, che in tema di valutazione dei singoli elementi di prova il giudicante non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata e settoriale degli stessi, né a una mera sommatoria dei medesimi, ma – una volta analizzati i singoli fatti ed i diversi comportamenti – deve procedere a un esame globale degli elementi certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi (isolatamente considerato) possa, in una visione unitaria, consentire di attribuire valenza e significato alla condotta dell’agente (Corte Federale d’Appello, SS.UU., n. 51/2019-2020). La perfetta e lampante identità delle due sottoscrizioni (peraltro riconosciuta dallo stesso Di Benedetto in sede di audizione), unitamente al carattere sgranato del tracciato presente sul modulo n. 11607776 (il che consente di ritenere la firma ivi presente frutto di metodi di apposizione digitale) e all’estraneità a qualsivoglia processo psiconeurofisiologico della ricorrenza di due sottoscrizioni perfettamente identiche, rende ragione del percorso logico-argomentativo caratterizzante la presente decisione. La molteplicità di elementi di prova ulteriori, tutti univoci e reciprocamente compatibili, consistenti nella non elevata attendibilità e credibilità delle dichiarazioni “a carico” del deferito, nella sostenibile corrispondenza delle versioni fornite dallo Stefanini con quelle provenienti da Caiati, Tarolli, Stele e Grumo, nel comportamento successivo ai fatti tenuto dai vari soggetti coinvolti nella vicenda, nella rinuncia al tesseramento ad opera della società asseritamente prima beneficiaria della sottoscrizione, nei (mancati) riscontri forniti alle richieste istruttorie del Tribunale e nell’inverosimiglianza dell’apposizione di una seconda firma a pochi minuti di distanza dall’invio (avvenuto, secondo il Di Benedetto, da parte dello stesso Stefanini) di una richiesta di tesseramento per altra società, orienta il Collegio per il proscioglimento del deferito in virtù (non tanto e non solo della presenza di un dubbio ragionevole e irresistibile in ordine al coinvolgimento di quest’ultimo), bensì della ragionevole certezza in relazione all’esclusione di profili di responsabilità disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.

 

 

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