C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 159 del 08/04/2023 – Delibera – gara A.S.D. GINOSA – A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO del 12.03.2023, Delegazione Provinciale di Taranto, campionato provinciale Allievi “under 17” in ordine a: reclamo dell’A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 16.03.2023 della Delegazione Provinciale di Taranto del Comitato Regionale Puglia LND, con cui veniva comminata a carico del calciatore Luigi D’Andria, tesserato per la reclamante, la squalifica per sei gare effettive.

 

gara A.S.D. GINOSA - A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO del 12.03.2023, Delegazione Provinciale di Taranto, campionato provinciale Allievi "under 17" in ordine a: reclamo dell’A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 16.03.2023 della Delegazione Provinciale di Taranto del Comitato Regionale Puglia LND, con cui veniva comminata a carico del calciatore Luigi D'Andria, tesserato per la reclamante, la squalifica per sei gare effettive.

Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 20 marzo 2023, la ASD Ragazzi Sprint Crispiano proponeva reclamo avverso la sanzione comminata a carico del calciatore Luigi D'Andria, cioè la squalifica per sei gare effettive comminata in suo danno dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto, come anticipato in epigrafe. Il Giudice di prime cure motivava la squalifica addebitando al calciatore l'aver "colpito il calciatore avversario provocandogli lieve dolore, con i tacchetti delle scarpe e perché, ricevuto il provvedimento di espulsione e allontanandosi dal terreno di gioco, rientrava sullo stesso e afferrava da dietro il collo il Direttore di gara". Veniva fissata per il 27 marzo 2023 l’udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo, ex art. 77 comma 1 C.G.S.. All'udienza nessuno compariva per la società reclamante. Nell'atto impugnativo, per altro privo della sottoscrizione del Presidente, si contesta la ricostruzione degli eventi indicata dal Direttore di gara, smentendo che il calciatore sia rientrato sul terreno di gioco ed abbia posto in essere la contestata condotta violenta nei confronti dell’arbitro. Si chiedeva, quindi, la riduzione della squalifica. All’esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO Il reclamo è inammissibile. In chiara violazione del dettato normativo previsto dall'art. 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva la società reclamante, nonostante l'obbligo posto a suo carico, non ha provveduto, entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, a trasmettere il preannuncio di reclamo, limitandosi al deposito del solo reclamo. Avendo omesso tale atto anticipatorio, non ha conseguentemente provveduto al versamento della tassa reclamo in via diretta o, in alternativa, attraverso la richiesta di addebito sul conto della società. La violazione dell'iter procedimentale rende il reclamo inammissibile, per giurisprudenza costante più volte richiamata da questa Corte anche nel corso della presente stagione sportiva. Alla luce di tale rilievo preliminare ed assorbente, risulta inutile l'esame - nel merito - dei motivi di impugnazione. Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

1) di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo proposto dalla ASD Ragazzi Sprint Crispiano; 2) per l’effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

gara A.S.D. GINOSA - A.S.D. UGENTO del 26.02.2023, campionato di Eccellenza in ordine a: preannuncio di reclamo dell’A.S.D. UGENTO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 02.03.2023 del Comitato Regionale Puglia, con cui veniva comminata a carico del calciatore Andrea Cicerello la squalifica per quattro gare effettive.  Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 03 marzo 2023, la ASD Ugento preannunciava reclamo avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia aveva inflitto al calciatore Andrea Cicerello la squalifica per quattro gare effettive.

Contestualmente veniva richiesta la trasmissione degli atti di gara, ritualmente inviati in pari data. Il Giudice di prime cure motivava la squalifica addebitando al calciatore la circostanza che "a gioco fermo rivolgeva gesti e frasi irriguardosi nei confronti dei sostenitori locali; all'esito del provvedimento di espulsione cercava di venire in contatto con l'assistente arbitrale, con fare minaccioso, senza riuscirvi per l'intervento dei propri compagni di squadra". Veniva fissata per il 27 marzo 2023 l’udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo, ex art. 77 comma 1 C.G.S. In data 21 marzo 2023, dopo aver ricevuto la comunicazione della fissazione dell'udienza, la ASD Ugento comunicava, a mezzo posta elettronica certificata alla Corte Sportiva d'Appello che "alla luce dei documenti ricevuti", non aveva "ritenuto opportuno depositare reclamo": veniva quindi richiesto l'"annullamento dell'udienza fissata". All'udienza nessuno compariva per la società reclamante. All’esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO Si premette che la parte reclamante non ha il potere di chiedere l'"annullamento" di una udienza fissata dal Presidente della Corte Sportiva d'Appello Territoriale. Nel caso che ci occupa alla trasmissione del preannuncio di reclamo non ha fatto seguito la trasmissione del reclamo, in violazione del precetto contenuto nell’art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. La citata norma prevede che “in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare”. Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

1) di non essere tenuta a pronunciare ai sensi dell'art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva; 2) per l’effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

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