C.P.A. BOLZANO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbz.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 16/03/2023 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 91 DEL 09/03/2023, RELATIVA ALLA GARA DI CAMPIONATO ECCELLENZA, GIRONE A DD. 05.03.2023 TRA STEGEN STEGONA E COMANO TERME E FIAVÈ IN MERITO ALLA SQUALIFICA DI N. 3 GARE DEL CALCIATORE ALESSIO BOSETTI.

RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 91 DEL 09/03/2023, RELATIVA ALLA GARA DI CAMPIONATO ECCELLENZA, GIRONE A DD. 05.03.2023 TRA STEGEN STEGONA E COMANO TERME E FIAVÈ IN MERITO ALLA SQUALIFICA DI N. 3 GARE DEL CALCIATORE ALESSIO BOSETTI.

Con atto dd. 10.03.2023, la Società A.S.D. COMANO TERME E FIAVE’, in persona del presidente Fabio Poletti preannunciava reclamo a cui seguiva in data 13.03.2023 il reclamo, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 91 del 09/03/2023, relativa alla gara di campionato Eccellenza, Girone A dd. 05.03.2023 tra Stegen Stegona e Comano Terme e Fiavè in merito alla squalifica del calciatore Alessio Bosetti. In particolare, con unico motivo di reclamo la società A.S.D. COMANO TERME E FIAVE’ riteneva il contenuto del referto arbitrale non veritiero nella parte in cui veniva riportata la seguente frase: «il medesimo compie falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia», chiedendo di riformare la decisione impugnata e/o di ridurre la squalifica in misura equamente riportata all’effettiva gravità dei fatti. Si legge infatti nel reclamo: «Ci permettiamo di dissentire in quanto tutto ciò non è avvenuto […]». La Corte tiene a precisare che a norma dell’art. 61 CGS: «I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno pieno prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare»; tale norma trova piena conferma nella giurisprudenza sportiva che, già con riferimento al previgente art. 35, comma 1.1 CGS, aveva ritenuto che: «Il referto dell’Arbitro costituisce prova fidefaciente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento […] deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione» (cfr. C.U. n. 104/CSA dd. 12.05.2015); ma ancora, di recente, il Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. I, n. 23/2001, ha stabilito che: «Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale». Pertanto, non risulta necessario sentire il giocatore ed il dirigente Francescotti Fausto poiché, quand’anche negassero l’accaduto, ciò non sarebbe sufficiente a privare il referto del valore attribuitogli dal Codice e dalla giurisprudenza sportiva. Inoltre, nel ricorso viene riferito che: «il tutto è successo a fine partita»; sul punto, tuttavia, occorre richiamare la giurisprudenza sportiva che ha stabilito, in varie occasioni, che l’efficacia probatoria del referto arbitrale si estende anche ai fatti accaduti dopo che la gara è terminata, avendo l’espressione «in occasione dello svolgimento delle gare» un significato esteso, idoneo a ricomprendere tutto ciò che è collegato alla gara (sul punto, tra le tante, Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 84/17, nonché Collegio di Garanzia, Sez. I, Decisione n. 23/2021). Tuttavia, la Corte, valutato il referto di gara, ridimensionando i fatti accaduti e pertanto ritiene equo e congruo ridurre la sanzione comminata dal Giudice Sportivo in giornate n. 2 di squalifica e pertanto

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce a n. 2 giornate effettive la squalifica del tesserato Sig. Alessio Bosetti. Visto il parziale accoglimento si ordina la restituzione della tassa di reclamo.

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