C.P.A. TRENTO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figctrento.it – atto non ufficiale – CU N. 108 del 21/04/2023 – Delibera – Con provvedimento di data 21 marzo 2023, Prot. 22223/312 pfi 22-23 PM/ps, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C./L.N.D.: 1. il Signor, Daniele Marinchel all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C. T.N.T. Monte Teller A.S.D., alla gara TNT Monte Peller – Aldeno del 4.9.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato; 2. la società T.N.T. Monte Peller A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marcella Odorizzi, Michele Gasperetti e Daniele Marinchel, così come riportati nel precedente capo di incolpazione e nei seguenti, contenuti questi ultimi nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “sig.ra Marcella Odorizzi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D. per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Daniele Marinchel, nonché per avere consentito e comunque non impedito che lo stesso partecipasse, nelle fila della squadra schierata dalla A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D, alla gara TNT Monte Peller – Aldeno del 4.9.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria;

Con provvedimento di data 21 marzo 2023, Prot. 22223/312 pfi 22-23 PM/ps, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C./L.N.D.: 1. il Signor, Daniele Marinchel all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C. T.N.T. Monte Teller A.S.D., alla gara TNT Monte Peller – Aldeno del 4.9.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato; 2. la società T.N.T. Monte Peller A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marcella Odorizzi, Michele Gasperetti e Daniele Marinchel, così come riportati nel precedente capo di incolpazione e nei seguenti, contenuti questi ultimi nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “sig.ra Marcella Odorizzi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D. per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Daniele Marinchel, nonché per avere consentito e comunque non impedito che lo stesso partecipasse, nelle fila della squadra schierata dalla A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D, alla gara TNT Monte Peller – Aldeno del 4.9.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - sig. Michele Gasperetti, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D. per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara TNT Monte Peller – Aldeno del 4.9.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Daniele Marinchel, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso”.

 Il dibattimento veniva fissato per il giorno 18.04.2023, con concessione dei termini a difesa per il deposito di eventuali memorie difensive. Nel termine concesso, i deferiti depositavano memoria difensiva corredata da documenti, contestando il deferimento. All’udienza del 18.04.2023 erano presenti il Signor MARINCHEL Daniele, il vicepresidente della società T.N.T. MONTE PELLER A.S.D. Sig. Pilati Rodolfo ed il dirigente accompagnatore Sig. Sandri Camillo. Il rappresentante della Procura Federale si richiamava agli atti e agli elementi a sostegno del deferimento e concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 1) Per il calciatore sig. Daniele Marinchel: 3 giornate di squalifica. 2) Per la Società T.N.T. Monte Peller A.S.D.: 300€ di ammenda ed 1 punto di penalizzazione; L’avv. Lino Rosa, per le parti deferite, si richiamava al contenuto della memoria difensiva ritualmente depositata ed insisteva per l’accoglimento delle relative conclusioni, ovvero: 1) per la società la Società T.N.T. Monte Peller A.S.D. la sanzione dell’ammenda o la sanzione dell’ammenda con diffida; 2) per il giocatore sig. Daniele Marinchel nessuna sanzione o la sanzione dell’ammenda o, al massimo, la sanzione dell’ammenda con diffida. Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità dei deferiti. L’indagine ha tratto origine dalla segnalazione di posizione irregolare inviata dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento della L.N.D., con nota del 25 ottobre 2022, avente in particolare ad oggetto la posizione del calciatore Sig. Daniele Marinchel il quale avrebbe preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società T.N.T: Monte Peller, alla gara T.N.T. Monte Peller – Aldeno del 04.09.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria, in posizione irregolare in quanto non tesserato. Nel corso delle indagini venivano acquisiti i documenti di rito, tra i quali il foglio di censimento della società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D. per la stagione sportiva 2022 – 2023 nonché l’estratto storico di tesseramento del calciatore Sig. Daniele Marinchel. Dall’esame dei documenti risulta accertato, non essendo peraltro stato oggetto di contestazione da parte della difesa, che il giocatore Sig. Daniele Marinchel ha preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società T.N.T: Monte Peller, alla gara T.N.T. Monte Peller – Aldeno del 04.09.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria, pur essendo in posizione irregolare in quanto non tesserato. Deve pertanto affermarsi la responsabilità del giocatore Sig. Daniele Marinchel per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 CDS, in relazione al disposto dall’art. 39, comma 1 delle .O.I.F., nonché la responsabilità della società A.C. T.N.T. Monte Peller A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 commi 1 e 2 CDS. Deve al contrario ritenersi non fondato il richiamo all’art. 43, comma 1 delle N.O.I.F., pur riportato nel deferimento, avendo la difesa dimostrato la sussistenza dei requisiti di tutela medico sportiva, attraverso il deposito del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica dd. 02.08.2022, a firma del dott. Fabio Pedrotti. Quanto alla sanzione da irrogare nel caso di specie, occorre sin d’ora dare conto del fatto che, sul tema dell’impiego da parte di società sportive di giocatori in posizione irregolare, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite, con decisione 0067/CFA – 2022-2023 del 10 febbraio 2023, i cui principi non possono essere ignorati da questo Tribunale. In particolare, secondo tale pronuncia: «La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei»; tale gravità, secondo la Corte, non può peraltro in alcun modo essere ridimensionata in ragione della categoria ove milita la squadra interessata: si legge, infatti: «Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli». Quanto all’entità della sanzione, oltre al richiamo ai principi di diritto già consolidati nella giurisprudenza sportiva, a norma dei quali: «L'entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo» (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021), occorre sottolineare che la recente pronuncia a Sezioni Unite, dopo aver analizzato le possibili conseguenze sanzionatorie in termini di punti di penalizzazione (tenendo conto dei due diversi indirizzi che sul punto si erano formati), ha espresso il seguente principio di diritto: « In caso di partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022- 2023). Tale principio trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore». Ritiene questo Tribunale di non doversi discostare da tale indicazione. Tanto più in ragione del fatto che tale pronuncia ha sin da subito trovato applicazione nelle pronunce della Corte Federale d’Appello; si veda, sul punto, la decisione della I Sez. n. 0070/CFA – 2022-2023 che, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in decisione, ha riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale, ritenendo di adeguarsi alle indicazioni delle Sezioni Unite ed applicando, alla società, la sanzione di un punto di penalizzazione ed €100,00 di ammenda per ciascuna giornata giocata dal giocatore in posizione irregolare. Non sono idonee a modificare tale assetto le argomentazioni difensive presentate dai deferiti, secondo le quali la società TNT Monte Peller si sarebbe «semplicemente dimenticata di tesserare il giocatore Marinchel Daniele per la stagione sportiva 2022/2023» posto che tale argomento non fa in alcun modo venir meno la responsabilità della condotta societaria; occorre peraltro sottolineare che, sempre secondo le Sezioni Unite, occorre che, sia il calciatore sia la società osservino: «una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatore in competizione». Né appare decisivo l’ulteriore argomento difensivo secondo cui il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento avrebbe applicato sanzioni diverse a situazioni sovrapponibili (e ciò a danno della società deferita); vale giusto la pena di sottolineare che le decisioni del Giudice Sportivo non sono oggetto del presente deferimento, né è competenza di questo Tribunale sindacarne la legittimità o la correttezza, essendo demandata, tale competenza, ad altro organo di Giustizia. Concludendo, questo Tribunale ritiene di conformarsi all’indicazione offerta dalle menzionate Sezioni Unite e dalla giurisprudenza sportiva successiva e ritiene equo e giusto applicare la sanzione alla società TNT Monte Peller di €100,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione nel campionato in corso. Quanto alla sanzione da irrogare al calciatore Sig. Daniele Marinchel, non possono trovare accoglimento le doglianze difensive in base alle quali lo stesso sarebbe stato del tutto ignaro di non essere in posizione regolare, così manifestando assoluta buona fede; sul punto, si richiama la pacifica giurisprudenza sportiva, in base alla quale: « spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito (e a fortiori l’esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano» (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022). Inoltre, come già sopra richiamato, deve essere condiviso il principio di diritto in base al quale: «Per quanto concerne i calciatori, va escluso che la loro responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione» (cfr. Sezioni Unite richiamate). Quanto all’entità della sanzione, si ritiene di non aderire alla richiesta della Procura Federale, tenuto anche conto che il calciatore, pur in posizione irregolare, era in possesso del requisito sanitario della visita di idoneità agonistica e pertanto si ritiene equo e giusto applicare la sanzione di 1 giornata di squalifica.

PQM

 Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti 1) Per il calciatore sig. Daniele Marinchel: 1 giornata di squalifica. 2) Per la Società T.N.T. Monte Peller A.S.D.: 1 punto di penalizzazione ed €100,00 di ammenda.

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