FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 321/AA del 19/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ARISI AD CANOTTIERI BALDESIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 379 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano ARISI e della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO ARISI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.D. Canottieri Baldesio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione all’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 sino all’11.12.2023, omesso di tesserare e di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un tecnico abilitato come “Allenatore” ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere affidato nella stagione sportiva 2022 - 2023 sino all’11.12.2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Alessandro Tognini, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.D. CANOTTIERI BALDESIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il Sig. Stefano Arisi e il Sig. Alessandro TOGNINI;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano ARISI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano ARISI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.D. CANOTTIERI BALDESIO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.