FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 325/AA del 19/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FEBBRARI SCARPELLA MEDEGHINI GIUBELLINI ASD ATLETICO BORGO SATOLLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 313 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro FEBBRARI, Giuseppe SCARPELLA, Federico MEDEGHINI e Davide GIUBELLINI, e della società ASD ATLETICO BORGOSATOLLO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO FEBBRARI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Borgosatollo, consentito e comunque non impedito ai calciatori sigg.ri Federico Medeghini e Davide Giubellini di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Borgosatollo, alla gara U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo del 13.10.2022 valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata loro dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;
GIUSEPPE SCARPELLA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della società A.S.D. Atletico Borgosatollo in occasione della gara U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo del 13.10.2022, valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nella quale sono inseriti i nominativi dei sigg.ri Federico Medeghini e Davide Giubellini, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione degli stessi a tale incontro; tali calciatori, infatti, dovevano ancora scontare la squalifica irrogata loro dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;
FEDERICO MEDEGHINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Borgosatollo, alla gara U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo del 13.10.2022 valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;
DAVIDE GIUBELLINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Borgosatollo, alla gara U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo del 13.10.2022 valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;
ASD ATLETICO BORGOSATOLLO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Febbrari, Giuseppe Scarpella, Federico Medeghini e Davide Giubellini;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro FEBBRARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICO BORGOSATOLLO, e dai Sig.ri Giuseppe SCARPELLA, Federico MEDEGHINI e Davide GIUBELLINI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro FEBBRARI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe SCARPELLA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Federico MEDEGHINI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Davide GIUBELLINI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società ASD ATLETICO BORGOSATOLLO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.