FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 332/AA del 20/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LA CAGNINA TRAPANI ASD SANCATALDESE CALCIO ASD RAGUSA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 435 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Ivano Salvatore LA CAGNINA e Giuseppe TRAPANI, e delle società ASD SANCATALDESE CALCIO e ASD RAGUSA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

IVANO SALVATORE LA CAGNINA, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società da egli al tempo rappresentata, per aver la società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO, in occasione della gara SANCATALDESE vs RAGUSA disputata in data 06.11.22 e valevole per il Campionato Nazionale Serie D Gir. I della corrente stagione sportiva, dopo che il DDG aveva respinto - per non essere stata preventivamente autorizzata dalla Lega di appartenenza - la richiesta avanzata dalla Società di poter far rispettare un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della gara in memoria di un proprio giovane tifoso venuto improvvisamente a mancare, concordato con la società ospite A.S.D. RAGUSA CALCIO, di iniziare la gara per poi immediatamente dopo il fischio d’inizio interrompere la stessa, rimanendo tutti i calciatori presenti in campo fermi per circa 30/40 secondi, in segno appunto di cordoglio e raccoglimento per la prematura scomparsa del proprio giovane tifoso. E così, per l’effetto, come è dato leggere nel referto del DDG in atti accadeva che < ...dopo il fischio iniziale...e dopo che il pallone era stato toccato e mosso chiaramente da un calciatore, dunque a gioco in svolgimento, i giocatori di entrambe le squadre, disposti sparpagliati sul terreno di gioco, ognuno nella propria metà del terreno di gioco, …, rimanevano completamente fermi per circa 30/40 secondi…>;

GIUSEPPE TRAPANI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. RAGUSA CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società da egli al tempo rappresentata, per aver la società A.S.D. RAGUSA CALCIO, in occasione della gara SANCATALDESE vs RAGUSA disputata in data 06.11.22 e valevole per il Campionato Nazionale Serie D Gir. I della corrente stagione sportiva, dopo che il DDG aveva respinto - per non essere stata preventivamente autorizzata dalla Lega di appartenenza - la richiesta avanzata dalla società ospitante A.S.D. SANCATALDESE CALCIO di poter far rispettare un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della gara in memoria di un proprio giovane tifoso venuto improvvisamente a mancare, concordato con quest’ultima di iniziare la gara per poi immediatamente dopo il fischio d’inizio interrompere la stessa, rimanendo tutti i calciatori presenti in campo fermi per circa 30/40 secondi, in segno appunto di cordoglio e raccoglimento per la prematura scomparsa del giovane tifoso della A.S.D. SANCATALDESE CALCIO. E così, per l’effetto, come è dato leggere nel referto del DDG in atti accadeva che < ...dopo il fischio iniziale...e dopo che il pallone era stato toccato e mosso chiaramente da un calciatore, dunque a gioco in svolgimento, i giocatori di entrambe le squadre, disposti sparpagliati sul terreno di gioco, ognuno nella propria metà del terreno di gioco, …, rimanevano completamente fermi per circa 30/40 secondi…>;

ASD SANCATALDESE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al Sig. Ivano Salvatore La Cagnina, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società;

ASD RAGUSA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al Sig. Giuseppe Trapani, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivano Salvatore LA CAGNINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SANCATALDESE CALCIO, e dal Sig. Giuseppe TRAPANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD RAGUSA CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ivano Salvatore LA CAGNINA, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe TRAPANI, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANCATALDESE CALCIO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD RAGUSA CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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