FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 334/AA del 21/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ROCCO BUSATTA ASD ATLETICOLISSARO88

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 412 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Diego ROCCO e Stefano BUSATTA, e della società ASD ATLETICOLISSARO88, avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO ROCCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atelticolissaro88, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dell’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, lett. e), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 e sino alla data del 24.11.2022, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico con la qualifica di “Allenatore Licenza D”; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 dal 18.9.2022 al 6.11.2022, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Stefano Busatta, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore Licenza D di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e della necessaria deroga da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C., in quanto non concessa, quantomeno in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone L del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Atletico Galzignano del 18.9.2022, U.S.D. Carpanedo Teolo Calcio – A.S.D. Atletcolissaro88 del 25.9.2022, A.S.D. atelticolissaro88 – A.S.D. Polisportiva Real Terme del 2.10.2022, S.P. Torreglia – A.S.D. Atelticolissaro88 del 9.10.2022, A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Calcio Veggiano del 16.10.2022, A.C.D. Ronchi M.G.A. – A.S.D. Atleticolissaro88 del 23.10.2022, A.S.D. Atleticolissaro88 – U.S.D. Gianesini del 30.10.2022, A.S.D. Novacalcio – A.S.D. Atleticolissaro88 del 6.11.2022; STEFANO BUSATTA, all’epoca dei fatti collaboratore del Settore Giovanile tesserato per la società A.S.D. Atleticolissaro88, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 dal 18.9.2022 al 6.11.2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Atleticolissaro88 nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore con Licenza D di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e della necessaria deroga da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C., in quanto non concessa, quantomeno in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone L del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Atletico Galzignano del 18.9.2022, U.S.D. Carpanedo Teolo Calcio – A.S.D. Atletcolissaro88 del 25.9.2022, A.S.D. atelticolissaro88 – A.S.D. Polisportiva Real Terme del 2.10.2022, S.P. Torreglia – A.S.D. Atelticolissaro88 del 9.10.2022, A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Calcio Veggiano del 16.10.2022, A.C.D. Ronchi M.G.A. – A.S.D. Atleticolissaro88 del 23.10.2022, A.S.D. Atleticolissaro88 – U.S.D. Gianesini del 30.10.2022, A.S.D. Novacalcio – A.S.D. Atleticolissaro88 del 6.11.2022;

ASD ATLETICOLISSARO88, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Diego Rocco e Stefano Busatta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego ROCCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICOLISSARO88, e dal Sig. Stefano BUSATTA;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Diego ROCCO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BUSATTA, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ATLETICOLISSARO88;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it