DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 18.04.2023 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 15/ 4/2023 CAVESE 1919 SSDARL – SAN LUCA
gara del 15/ 4/2023 CAVESE 1919 SSDARL - SAN LUCA
Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 3° minuto del secondo tempo sul punteggio di 5-0 a favore della società CAVESE 1919 SSDARL, perché la società SAN LUCA, a seguito dell'infortunio occorso ad un proprio calciatore, si è venuta a trovare con sei calciatori; - considerato che la società SAN LUCA già si era presentata in 9 unità, due dei quali non rientravano sul terreno di gioco dopo l'intervallo e non disponeva di ulteriori sostituti; - considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.; - considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, così come previsto dall'art.10 del C.G.S.; - atteso che la società SAN LUCA deve essere considerata oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara;
P.Q.M. Delibera:
1) di infliggere alla società SAN LUCA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-5.