LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Matteo LANGELLA/S.S.NOLA 1925 ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Matteo LANGELLA/S.S.NOLA 1925 ASD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.03.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso e la richiesta di fissazione dell’udienza del calciatore LANGELLA MATTEO ricevuto a mezzo pec il 17.02.2023, oltre la contestuale comunicazione di notifica del ricorso alla società in data 25.01.2023, tramite pec non andata a buon fine (indirizzo non valido) e con riserva di produrre la cartolina di ritorno della raccomandata in udienza di trattazione;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) ed essendo irrilevante, stante la contestuale notifica presso il domicilio eletto, e la mancata costituzione in giudizio della SS NOLA 1929 ASD;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza, della legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell’udienza del 29.03.2023, tramite la sua legale di fiducia, la quale deposita cartolina di ritorno della raccomandata inviata alla società, restituita al mittente con la dicitura” destinatario sconosciuto”

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 23.000,00, con decorrenza dal 01.08.2022 al 30.06.2023. Nello specifico, lo stesso espone di essere stato inserito nelle liste di svincolo in data 01.12.2022. Il ricorrente lamentava di essere creditore dalla SS NOLA 1929 ASD dell’importo complessivo di euro 3.500,00, così come riportato nella dichiarazione liberatoria sottoscritta dalle parti in data 30.12.2022 (in data 01.12.2022 inserito nella lista di svincolo dalla società), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale somma si riferisce alla durata del rapporto economico fino al 01.12.2022 giorno in cui cessava il tesseramento con il sodalizio.

Il ricorrente provvedeva ad effettuare tutti i tentativi di comunicazione presso gli indirizzi indicati dalla Società (deposito della visura agli atti del procedimento), alla quale unicamente imputabile la mancanza di corrette indicazioni dell’indirizzo valido del domicilio eletto per la ricezione degli atti.

La società non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la SS NOLA 1929 ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. LANGELLA MATTEO di euro 3.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società SS NOLA 1929 ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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