C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 30/03/2023 – Delibera – Gara del 18/ 3/2023 AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO
Gara del 18/ 3/2023 AQUILOTTI SAN SALVO - VIGOR DON BOSCO
Il Giudice Sportivo La Società Vigor Don Bosco ha presentato ricorso, nel rispetto dei termini procedurali, avverso la regolarità della gara indicata in epigrafe, sollevando dubbi sull'identità di alcuni calciatori della squadra Aquilotti S. Salvo. Deduce, in particolare, la ricorrente che "nella distinta della società ASD Aquilotti San Salvo erano presenti due ragazzi 2007 che figuravano sotto il nome di altri due ragazzi 2008. Nella fattispecie Di Tullio Lorenzo 2007 figurava nella distinta con il numero 10 con il nome di Alberico Lorenzo 24/10/2008 ed Altieri Giorgio 2007 figurava in distinta con il numero 9 con il nome di Ciantra Agostino 20/02/2008. Il tesserino di Di Tullio Lorenzo ovvero Alberico Lorenzo, come anche gli altri, era sprovvisto di firma del presidente, pertanto non valido. Durante la gara i suddetti ragazzi non prendevano parte alla partita e rimanevano in panchina. Durante l'intervallo il nostro dirigente sig. Berarducci Giovanni faceva notare tale irregolarità.... il quale si attivava per il riconoscimento dei due ragazzi, ma non poteva fare altro che constatare la corrispondenza delle foto al tesserino. La circostanza è stata possibile perché sul tesserino provvisorio originario del Lorenzo Alberico è stata sovrapposta la foto del Lorenzo di Tullio e fatta copia digitale, stessa cosa per Altieri Giorgio. Dopo l'attività dell'arbitro i due ragazzi non sono stati fatti rientrare in panchina e sono stati allontanati dal campo. Il comportamento da solo vale ammissione di colpevolezza". - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Nel merito, si osserva che le circostanze riferite nel ricorso non sono riscontrabili nel referto di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., né emergono elementi tali da far supporre un errato espletamento delle formalità di riconoscimento dei tesserati. Peraltro, a mente dell'art. 10 del CGS "La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte ..." (comma 6); "La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque" (comma 7). - Nel caso in esame, i calciatori indicati nel ricorso non hanno preso parte all'incontro, con conseguente impossibilità di applicazione della sanzione della perdita della gara. Visti gli artt. 10 e 68 C.G.S.
DELIBERA
1) di respingere il reclamo perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di convalidare il risultato conseguito sul campo Aquilotti S. Salvo/ Vigor Don Bosco: 6 a 1; 3) di trasmettere gli atti al Presidente del C.R.A. per le ulteriori valutazioni di competenza dell'interessamento della Procura Federale.