C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 17/04/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA ALL’ALLENATORE GIANNETTI MASSIMO FINO AL 26.6.2023 E INIBIZIONE AL DIRIGENTE STANCHI PIERO FINO AL 26.4.2023) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANTERA ADRIATICA PESCARA / DURINI PESCARA , DISPUTATA IL 25.3.2023 PER IL CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE, GIRONE “B” (C.U. n° 35 del 30.3.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA ALL’ALLENATORE GIANNETTI MASSIMO FINO AL 26.6.2023 E INIBIZIONE AL DIRIGENTE STANCHI PIERO FINO AL 26.4.2023) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANTERA ADRIATICA PESCARA / DURINI PESCARA , DISPUTATA IL 25.3.2023 PER IL CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE, GIRONE “B” (C.U. n° 35 del 30.3.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Cantera Adriatica Pescara ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S., quanto al dirigente Stanchi Piero, per condotta gravemente antisportiva e, quanto all’allenatore Giannetti Massimo, perché a fine gara metteva in atto reiterati comportamenti irriguardosi e minacciosi, tali da costringere I'ufficiale di gara a chiamare la forza pubblica. La società appellante ha dedotto l’eccessività delle sanzioni, chiedendone la riduzione, sul presupposto che il dirigente Stanchi, alla realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, sferrava semplicemente un colpo a mano aperta sul seggiolino vuoto accanto come un gesto di stizza, e non un pugno alla parete della panchina, mentre l’allenatore Giannetti, che non aveva assunto alcun tono minaccioso nei confronti dell’arbitro, non avrebbe potuto essere stato allontanato da tesserati della stessa società Cantera Adriatica all’arrivo delle Forze dell’Ordine, in quanto la prima pattuglia era arrivata alle 17:36 mentre la seconda alle 17:49, quando, ormai, nessuno era più presente nell’impianto sportivo. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società Cantera Adriatica è inammissibile per quanto concerne la posizione del dirigente Stanchi Piero ai sensi dell’art. 137 C.G.S. Riguardo, invece, alla sanzione inflitta all’allenatore Giannetti Massimo, responsabile di ingiurie e minacce rivolte al direttore di gara, ritiene la Corte che la stessa deve essere confermata tenendo conto che la gara riguardava il campionato giovanissimi under 15 e che la funzione svolta dagli allenatori e dai dirigenti delle società dovrebbe essere educativa e di buon esempio nei confronti dei ragazzi loro affidati. Va, peraltro, considerato che la documentazione allegata al ricorso, in quanto di parte e priva di sicura genuinità, non può valere a contrastare il rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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