C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 50/CSAT del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della società CASOLA CALCIO in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Casola Calcio / Rinascita Boscotrecase del 18.02.2023 – Campionato Seconda Categoria. In riferimento alla gara in oggetto la società Casola Calcio proponeva ritualmente reclamo.

Reclamo della società CASOLA CALCIO in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Casola Calcio / Rinascita Boscotrecase del 18.02.2023 – Campionato Seconda Categoria. In riferimento alla gara in oggetto la società Casola Calcio proponeva ritualmente reclamo.

La Corte letti gli atti dai quali emerge che la gara in epigrafe veniva disputata a porte chiuse e come da referto di gara erano presenti due autovetture dei carabinieri all’interno dell’impianto sportivo. Come riportato nel referto del DDG, che si ricorda costituisce fonte privilegiata e primaria, sostenitori locali che assistevano alla partita, fuori dall’impianto sportivo e collocati sul muro di cinta del campo sportivo, lanciavano 4/5 petardi che esplodevano all’interno dell’impianto nel campo per destinazione. Successivamente, segnatamente al 26’ Del 2° tempo, il DDG sospendeva l’incontro essendo il portiere della squadra ospite sig. Antonio Maio, lamentava di essere stato colpito alla schiena da una pietra di dimensioni di una mela. Pietra lanciata dai tifosi locali schierati all’esterno dell’impianto sportivo su una strada sopraelevata, posta dietro alle porta del calciatore Antonio Maio portiere della squadra avversaria. Infine la partita veniva nuovamente sospesa per una rissa nata da entrambe le società. La Corte in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Asd Casola Calcio. Ed invero Questa Corte osserva che i fatti precedentemente ricostruiti trovano riscontro concreto ed oggettivo nei referti agli atti, richiamando la natura di fonte primaria e privilegiata di essi. Per quanto concerne, invece, il presunto contrasto richiamato dal ricorrente tra il referto del DDG e quello del CDC, su chi dei portieri fosse stato colpito dalla pietra lanciata in campo, si osserva che tale discrasia viene superata dall’arbitro allorquando, nel supplemento di gara, con puntualità e precisione indica il nominativo dell’atleta colpito individuandolo nel portiere della squadra ospite, sig. Antonio Maio. A ciò si aggiunga che Questa Corte ha sempre ritenuto meritevole di condanna qualsiasi comportamento violento e antisportivo volto a turbare una manifestazione sportiva proprio come è accaduto nel caso di specie attraverso gli episodi verificatisi. Per quanto riguarda, infine, la rideterminazione della sanzione irrogata dal Gst, la Corte ritiene che essa risulta sproporzionata rispetto ai fatti accertati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce l’ammenda alla società Casola Calcio ad euro 300,00. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

 

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