F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 205/CSA pubblicata del 28 Aprile 2023 – Catanzaro 1929 Srl

Decisione n. 205/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 235/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE II

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente 

Carlo Buonauro – Componente (relatore) 

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 235/CSA/2022-2023, proposto dalla società Catanzaro 1929 Srl in data 11.04.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 217 del 4.04.2023

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 14/04/2023, il Dr. Carlo

Buonauro e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società Catanzaro 1929 Srl ha impugnato la decisione (C.U. n. 217/DIV del 4 aprile 2023) sopra citata con la quale - in riferimento alla gara Giugliano/Catanzaro del 2.04.2023 - le è stata inflitta la seguente sanzione: “obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Massimo Capraro, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori”. Si soggiunge che “l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

L’iter istruttorio-motivazione del Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega ed i rispettivi supplementi segue la seguente parabola argomentativa: “Nelle richiamate relazioni e supplementi si riferisce, tra l'altro, che, al minuto 38° circa del primo tempo, i sostenitori del Catanzaro presenti nel Settore Ospiti, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, prima fischiando e poi intonando il verso buu, verso un calciatore di colore del Giugliano mentre si accingeva a battere un calcio da fermo e che tali cori avevano durata di circa 10 secondi. I predetti sostenitori erano presenti in circa 350 e si rendevano responsabili, nel numero di circa 200, dei cori sopra riportati.

I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega.

Va sottolineato in proposito che i tre autori dei referti si trovavano in parti del campo tali da coprire un'area molto estesa.

Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale superiore alla metà di coloro che erano presenti nel Settore Ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. Infine, dalle richiamate relazioni risulta che i 350 tifosi ospiti che hanno seguito la loro Squadra in trasferta nello stadio di casa occupano il Settore Curva denominato Massimo Capraro. Ne discende, pertanto, l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) sulla scorta di tale elemento conoscitivo.

Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS”. A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione comminata, parte ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, ha sostenuto, anche alla luce dei richiamati precedenti, la violazione e falsa applicazione del richiamato art. 28 CGS.

Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che, nella prospettazione giuridico-fattuale di parte ricorrente, difetterebbero nel caso concreto gli estremi della contestata dimensione e percezione reale del fenomeno, posto che, per un verso, la posizione dei soggetti segnalatori non era tale da coprire l’intera porzione dell’impianto sportivo (“uditi da tutto lo stadio”) e, per altro verso, nulla in merito risulta segnalato dall’arbitro e dai suoi collaboratori.

Occorre brevemente premettere in punto di diritto che il parametro normativo de quo mira a contrastare fenomeni di odiosa discriminazione, non solo lesivi specificamente del fondamentale principio di eguaglianza (art. 3 Cost, anche con riferimento dal parametro della razza), ma più in generale incompatibili con la inviolabile tutela della dignità delle persone, baricentrico nella tavola assiologica delineata, in chiave personalistica, dalla nostra Costituzione (art. 2 che, alla tutela dei diritti inviolabili, significativamente correlata ai doveri di solidarietà collettiva e sociale, ciò che rileva anche rispetto alla posizione della società sportiva quanto alla presente fattispecie, in quanto formazione sociale in cui il singolo svolge la sua personalità).

In tale contesto, al fine di evitare di dare rilevanza ad episodiche forme di individuale o limitata contumelia, la norma codicistica (art. 28 CGS), in ossequio ai canoni essenziali del diritto sanzionatorio generale di una responsabilità personale (e comunque non totalmente oggettiva per mero fatto altrui) e di offensività delle condotte illecite, richiama il riferito parametro spaziale-percettivo costituito dalla “dimensione e percezione reale del fenomeno”.

Orbene, tale criterio parametrico, in siffatto contesto, non può tradursi, nell’opera di sussunzione ermeneutica, in una pretesa di percezione dei cori nell’intero impianto, quanto piuttosto nella rilevante diffusione degli stessi tale da concretizzare la stigmatizza lesione del bene giuridicamente tutelato. 

Ne deriva, quanto al caso in esame, che - anche con riferimento al non contestato dato numerico dei tifosi da cui i cori provenivano, alla durata non istantanea degli stessi ed all’irrilevanza dell’assenza di ulteriori segnalazioni - il posizionamento dei soggetti segnalanti nel caso de quo non deborda dai confini normativi, ponendosi la valutazione del giudice di prime cure in un perimetro di non manifesta illogicità, ma di ragionevole concretizzazione di una clausola precettiva necessariamente elastica.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE  

Carlo Buonauro                                                         Pasquale Marino 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce    

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