C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 05.04.2023 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della calciatrice AUDUR SIGURPORSDOTTIR

 

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della calciatrice AUDUR SIGURPORSDOTTIR

Con nota 06.03.2023, n. 20726/203 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata per rispondere: SIGURPORSDOTTIR AUDUR, all’epoca dei fatti calciatrice richiedente il tesseramento per la Società A.S.D. – G.S. FELINO e dunque soggetto che ha svolto all’interno e nell’interesse della Società attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2,comma 2 del C.G.S., della violazione dell’ art.4 comma 1 e art.32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40,comma 6 delle N.O.I.F., per avere la stessa, in data 13.09.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società sopra citata, sottoscritto la dichiarazione di non essere mai stata tesserata per società affiliate a Federazioni estere. Effettuate ritualmente le notifiche la parte deferita non ha prodotto memorie difensive e non è presente all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Conti si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento, illustra dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede per poi chiedere che la parte incolpata sia riconosciuta responsabile per le violazioni regolamentari alla medesima addebitata per la quale propone il seguente provvedimento disciplinare: - quattro giornate di squalifica a carico della calciatrice AUDUR SIGURPORSDOTTIR da scontare nel campionato di competenza. Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria e delle relative sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che dalla parte deferita non sono pervenute argomentazioni difensive e che la stessa non ha preso parte all’odierno dibattimento; ritenuta comprovata la responsabilità della parte deferita per le violazioni a lei attribuite; - ritenuto che per ragioni di opportunità e organizzative interne del Comitato, una squalifica a tempo nei confronti della calciatrice incolpata sia più adeguata rispetto a una squalifica a giornate effettive di gara;

d e l i b e r a

di infliggere alla calciatrice AUDUR SIGURPORSDOTTIR la squalifica fino a tutto il 30 aprile 2023

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