C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 14.04.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALTARESE CALCIO Avverso squalifica del calciatore Luca Ravaglia fino al 27 marzo 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 90 del 29.03.2023. Gara: San Lazzaro Farnesiana / Valtarese del 25.03.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALTARESE CALCIO Avverso squalifica del calciatore Luca Ravaglia fino al 27 marzo 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 90 del 29.03.2023. Gara: San Lazzaro Farnesiana / Valtarese del 25.03.2023

La Società ASD Valtarese Calcio si rivolge a questa Corte sportiva d’appello territoriale per richiedere genericamente “una riduzione della pena” inflitta dal Giudice sportivo al calciatore Luca Ravaglia senza però entrare nel merito della condotta violenta che quest’ultimo giocatore ha attuato ai danni dell’arbitro e motivando la propria richiesta unicamente con il rischio che in conseguenza del lungo periodo in cui il proprio tesserato non potrà scendere in campo, egli decidesse di “mollare” abbandonando la pratica del calcio, eventualità questa che, secondo la Valtarese, costituirebbe una sconfitta non solo per lo stesso calciatore. La società Valtarese Calcio che aveva chiesto di essere ascoltata da remoto comunica che per sopravvenuti impedimenti personali dei propri legali rappresentanti non è in grado di prendere parte all’odierna riunione. La Corte ritiene che il reclamo della società ASD Valtarese Calcio, così come è stato formulato, non possa essere preso in esame essendo stato redatto in forma generica, senza specifiche censure contro la decisione del Giudice sportivo e senza una motivazione sostanziale che consenta al collegio giudicante di valutare l’effettiva condotta tenuta dal calciatore Luca Ravaglia e le concrete conseguenze lesive che tale condotta violenta ha provocato ai danni dell’ufficiale di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Valtarese Calcio dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società ASD Valtarese Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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