C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 19.04.2023 – Delibera – SAN LORENZO – PERTICARA del 16/04/2023
SAN LORENZO - PERTICARA del 16/04/2023
Il Giudice Sportivo, ha letto il referto dell’arbitro da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione al 48^ del secondo tempo (ossia al 3 ^ minuto di recupero dei 5 concessi) poiché, riferivano i calciatori del Perticara che erano state proferite frasi razziste verso un loro calciatore. Considerato che l’arbitro nel proprio referto specifica di non aver udito nessun tipo di frase razzista; Considerato che sulla base di quanto in precedenza descritto si è venuta a creare una situazione da cui non sono conseguiti né particolari episodi di violenza ai danni dei tesserati né nei confronti del Direttore di gara; Considerato che il direttore di gara prima di sospendere definitivamente la gara, ha preliminarmente chiesto al capitano della Soc. Perticara di ritornare sul terreno di gioco per ultimare i restanti minuti di gioco ma quest’ultimo confermava la volontà di non continuare la gara rientrando insieme alla squadra negli spogliatoi.
P.T.M
Questo Giudice sportivo conseguentemente delibera:
Di comminare
alla Soc. Perticara la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 10 comma 1) CGS con il seguente punteggio: Di comminare un punto di penalizzazione in classifica alla Soc. Perticara. SAN LORENZO A.S.D. – PERTICARA 3 – 0.