C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 04/04/2023 – Delibera – gara del 26/ 3/2023 RAPALLO R.1914 RIVAROLESE – CAMPOMORONE SANT OLCESE

gara del 26/ 3/2023 RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - CAMPOMORONE SANT OLCESE

Il G.S. Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in questione, presentato dalla società CAMPOMORONE SANT’OLCESE, con p.e.c. in data 27 marzo 2023 17:31, Considerato che il preannuncio stesso rispettava le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.;  Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c., in data 29 Marzo 2023 17:44:34, da parte della società CAMPOMORONE SANT’OLCESE è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., che si riporta come segue: "Il presente reclamo viene interposto per l’accertata partecipazione all’incontro RAPALLO R.1914 RIVAROLESE / USD CAMPOMORONE S. OLCESE di ben due tesserati della squadra di casa, CANOVI Davide e SCARF Michael, colpiti da provvedimenti disciplinari non scontati e quindi in posizione irregolare. La presenza dei calciatori in campo è testimoniata dalla distinta di gara.... Tali calciatori risultavano essere stati colpiti da squalifica come da provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n. 45 del 2022..... In particolare, CANOVI era stato squalificato per n. 2 giornate di gara e SCARF per una giornata....... Entrambi i calciatori non vennero schierati in occasione dell’incontro tra la Società controinteressata e la Società FORZA E CORAGGIO dell’8.1.2023. Tuttavia il risultato di tale partita, a fronte di ricorso presentato proprio dal RAPALLO e ulteriore reclamo alla Corte Sportiva Territoriale, sempre azionato dalla attuale controinteressata...... non venne omologato, in quanto con decisione pubblicata sul C.U. n. 67 del 9.3.2023 la Corte stabilì che la partita dovesse essere rigiocata per errore tecnico. Pertanto entrambi i giocatori avrebbero dovuto fermarsi, chi SCARF per un incontro, chi CANOVI per due, senza essere schierati né inseriti in distinta. Tuttavia, risulta alla Scrivente che al momento della disputa dell’incontro – oggetto del presente reclamo – entrambi i giocatori fossero in posizione irregolare, non avendo ancora scontato le giornate di squalifica comminate dal Giudice Sportivo. In particolare SCARF, dopo la sosta – da non considerarsi utilmente conteggiabile - in occasione della partita con il FORZA E CORAGGIO .......è sempre stato schierato dalla Società controinteressata a seguito della partita dell’8.1.2023, e anche dopo il 9.3.23: lo testimoniano le distinte del 12.3.23 e del 19.3.23. Quanto a CANOVI, anche lui – assente all’incontro contro il FORZA E CORAGGIO del 8.1.23 - risulta non aver scontato tutte le giornate di squalifica a proprio carico, essendo negli incontri precedenti al 9.3.23 sempre presente in distinta e, se non schierato dall’inizio subentrato nel corso dell’incontro. Lo stesso inoltre con decisione del G.S. di cui al C.U. N. 61 del 23.2.23 riportava ulteriore giornata di squalifica per recidività in ammonizione. Successivamente al 9.3.23, poi, lo stesso risulta in distinta nell’incontro del 12.3.23 ma non in quello del 19.3.23, probabilmente in quanto nel mentre aveva rimediato un’ulteriore giornata di squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo con decisione di cui al Comunicato n. 70 del 16.3.23, ma residuando pur sempre una delle due giornate di squalifica da scontare secondo la decisione del GS di cui al CU n. 45. Sussistono quindi i presupposti per non omologare il risultato della gara e anzi disporre la perdita dell’incontro ai danni del RAPALLO R.1914 RIVAROLESE. In tal senso, il disposto dell’art. 21 c. 4 del CGS è chiaro nello stabilire che “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Nel caso di specie, la Corte Sportiva Territoriale definitivamente pronunciando ha stabilito con decisione pubblicata sul C.U. n. 67 del 9.3.23 – e proprio su ricorso del RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - che la gara con il FORZA E CORAGGIO dell’8.1.2023 in cui entrambi i calciatori summenzionati non erano stati schierati, fosse da rigiocare, annullando pertanto la gara. In conseguenza di quanto sopra, si è verificata la situazione di cui all’art. 10 c. 6 lett.a), in quanto la Società Rapallo ha fatto partecipare “alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte” e pertanto non può che conseguire la sanzione della perdita della gara oggetto del presente reclamo. Quanto sopra premesso e considerato la scrivente Società USD CAMPOMORONE SANT’OLCESE, insta affinché il Giudice Sportivo adito voglia non omologare il risultato dell’incontro in epigrafe e venga comminata, ai sensi dell’art. 10 C.G.S., la sanzione della perdita della gara ai danni del RAPALLO................."; Viste le controdeduzioni presentate dalla società controparte, in data 01 aprile 2023 10:45:18, in cui si legge: "La norma contenuta nell’art. 19 CGS richiamata dalla U.S.D. Campomorone S.O. con particolare riferimento al comma 2 secondo cui le sanzioni irrogate sono immediatamente esecutive “...salva richiesta di adozione da parte del reclamante di provvedimento di sospensione cautelare” , è norma di portata generale rispetto alla norma contenuta nell’art. 21 del medesimo Codice di Giustizia Sportiva. A riprova di quanto sopra affermato, il comma 4 dell’art. 21 CGS governa uno specifico caso che è quello che riguarda proprio le sanzioni disciplinari irrogate ai calciatori disponendo, appunto, una specifica deroga alla regola generale! In caso contrario, non si comprenderebbe per quale motivo il legislatore sportivo abbia voluto introdurre tale specifica deroga al c. 4 dell’art. 21 rispetto alla norma generale dell’art. 19. Vi è infatti, a ben vedere , anche una ragione logica secondo la quale, se si applicasse esclusivamente la regola generale di cui all’art. 19, si rischierebbe di far scontare per più volte la sanzione disciplinare all’atleta nel caso in cui venisse accolto il reclamo dopo il rigetto del ricorso in prima istanza. Erra, anche in tal caso, la società sportiva ricorrente poiché, tra le norme di impronta generale che governano il Codice di Giustizia Sportiva, vi è quella contenuta nell’art. 3 secondo cui...”il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del Coni...” E’, anche in questo frangente, di tutta evidenza che, come anche statuito dall’art. 12 bis dello Statuto stesso del Coni, il Collegio Sportivo di Garanzia è l’organo, nell’ambito della giustizia sportiva anche calcistica, dell’ultimo grado di giudizio. In caso contrario, si avrebbe un Codice di Giustizia Sportiva privo del terzo grado di giudizio che è contemplato, invece,in tutti i sistemi di diritto! Dal lato pratico, se passasse l’interpretazione offerta da società ricorrente, la società sportiva “Forza e Coraggio” (ma più in generale ipoteticamente tutte le società sportive!) si vedrebbe privata, senza alcuna plausibile ragione di diritto, del sacrosanto diritto di impugnare la decisione della Corte Sportiva d’Appello nanti il successivo ed ultimo organo. ................................Si insiste pertanto nella dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto dalla U.S.D. Campomorone S.O. ed in subordine di rigetto per carenza di motivazione e totale infondatezza";  Vista altresì la nota del legale della ricorrente inviata con pec in data 2 Aprile 2023 00:18:25, in cui la stessa eccepisce la tardività della precedente memoria, argomentando: "In nome e per conto della USD CAMPOMORONE SANT'OLCESE si contesta la tardività e quindi l'inammissibilità della memoria depositata da controparte in data 1.4.2023. L'articolo 67 CGS u.c. stabilisce che nel procedimento di reclamo innanzi al G.S. le parti interessate possano depositare eventuali memorie fino a 2 giorni prima della data di decisione del reclamo. Considerando che tale decisione verrà assunta dal Giudice Sportivo il prossimo martedì 4.4, il termine per il deposito delle predette memorie è spirato venerdì 31.3. Questo perché per costante giurisprudenza degli organi federali anche al processo sportivo va applicato l' art. 155 quinto comma CPC (in questo senso le decisioni CFA SU 23/ 2020- 2021, 72/ 2020 -2021 E CFA SU 35 /2021-2022). Ne consegue che quando un termine debba essere calcolato a ritroso e così facendo scada in un giorno festivo (come nel caso che ci occupa) la scadenza dovrà necessariamente essere individuata nel giorno feriale immediatamente antecedente al giorno festivo di scadenza e pertanto nel venerdì 31.3. (essendo considerato il sabato un giorno festivo) . Pertanto la memoria depositata in data 1.4.23 da controparte dovrà essere dichiarata tardiva e quindi inammissibile così come quanto ivi dedotto";  Ritenuto di dover, in via preliminare, rigettare le suddette argomentazioni, in quanto il disposto dell'art. 52 del CGS "Computo dei termini", va esattamente in senso contrario di quanto affermato da parte ricorrente, prevedendo: 1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano nel termine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 5. ......... (cfr, al proposito, Giancarlo Viglione - Codice di Giustizia Sportiva FIGC - Ediz. Agg. 01/07/22 - Ed. Giuffrè, nelle cui note all'articolo in questione, vengono riportate anche le norme dell'art. 155 cpc) e, pertanto dichiarare ammissibile la citata memoria di controparte;  Richiamata la decisione della Corte Sportiva Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 67 del 09.03.2023, in cui, in accoglimento proprio del reclamo della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, la stessa, definitivamente pronunciando, dispose che la partita RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - FORZA E CORAGGIO del 08.1.2023 dovesse essere rigiocata per errore tecnico; Atteso che sul C.U. n. 45 del 22/12/2022, tra le altre decisioni del GS, comparivano quelle relative ai calciatori della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, CANOVI Davide e SCARF Michael, sanzionati rispettivamente con due ed una giornata di squalifica;

Atteso, altresì, che sul C.U. n. 70 del 16/03/22, tra le altre decisioni del GS, compariva quella relativa al calciatore della società RAPALLO, CANOVI Davide, sanzionato con una gara di squalifica; Verificato, dagli atti d'ufficio, che la gara RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - FORZA E CORAGGIO del 08.1.2023 è stata la prima dopo la sosta delle festività natalizie e che in essa entrambi i calciatori summenzionati non erano, sì, stati schierati, ma la stessa fosse da rigiocare, giusta la decisione della Corte Sportiva Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 67 del 09.03.2023, che l'aveva, pertanto, annullata e che quindi alcuno dei due predetti calciatori non aveva scontato una giornata di squalifica; Atteso che, sempre dagli atti d'ufficio, risulta che, nelle gare successive a quella di cui al punto che precede e, precisamente, RAPALLO R.1914 RIVAROLESE – BUSALLA CALCIO del 12/03/2023, VOLTRESE VULTUR - RAPALLO R.1914 RIVAROLESE del 19/03/2023, il calciatore SCARF Michael (che doveva scontare la giornata di squalifica, comminatagli in base al C.U. n. 45 del 22/12/2022) è sempre stato schierato, mentre il calciatore CANOVI Davide (che doveva scontare le due giornate di squalifica, comminategli in base al C.U. n. 45 del 22/12/2022, oltre a quella comminatagli in base al C.U. n. 70 del 16/03/2022), non ha preso parte, soltanto, alla gara VOLTRESE VULTUR - RAPALLO R.1914 RIVAROLESE del 19/03/2023;  Visto il referto arbitrale della gara di cui si discute, da cui emerge che entrambi i suddetti calciatori vi hanno preso parte;  Visto il secondo comma dell'art. 19 del CGS, il quale stabilisce che "Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l’adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare";  Visto il quarto comma dell’art. 21 del CGS il quale stabilisce che “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”; Visto il primo comma dell’art. 45 del CGS, "Organi del sistema della giustizia Sportiva", il quale stabilisce che "Sono organi del sistema della giustizia sportiva: a) i Giudici sportivi; b) la Corte sportiva di appello; c) il Tribunale federale; d) la Corte federale di appello; e) la Procura federale; f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali";  Visto il primo comma dell’art. 12-bis dello Statuto del CONI, "Collegio di Garanzia dello Sport", il quale stabilisce che "È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d’Appello che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnicosportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro"; Preso atto, pertanto, che, in Italia, il CONI ha emanato un Codice della giustizia sportiva valido per le federazioni di tutti gli sport, che possono approvare a loro volta un proprio specifico codice dedicato alle singole discipline sportive conforme alle norme generali. Alla giustizia sportiva devono rispondere tutti gli atleti, i tecnici, gli arbitri, le federazioni, le associazioni sportive e le varie figure che lavorano al loro interno per le questioni che riguardano l’attività sportiva. Deve essere rispettato anche dai soci o da chiunque sia riconducibile al controllo delle società. Le norme che caratterizzano il sistema sono ispirate alle leggi ordinarie e in particolare al diritto amministrativo. Una delle peculiarità della giustizia sportiva riguarda la tempistica delle decisioni, come viene specificato dal CONI: «I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinamento dell’attività federale». Per questo i procedimenti si devono chiudere in tempi brevi e i giudici non possono aspettare la conclusione delle indagini della giustizia ordinaria — da cui spesso scaturiscono le inchieste sportive — per emettere le loro sentenze. Inoltre le pene vanno scontate dal momento della pubblicazione della sentenza, anche se nel frattempo è stato presentato un ricorso (a mero titolo di esempio e per citare un provvedimento recentissimo, è quanto successo in Serie A con la penalizzazione della Juventus, decisa rapidamente e applicata fin da subito, in un procedimento gestito nella fattispecie dalla Corte d’Appello della FIGC; avverso tale provvedimento è stato proposto dalla società ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, ma nel frattempo la stessa sta scontando la sanzione comminatagli). Del resto, la citata disposizione del primo comma dell’art. 12-bis dello Statuto del CONI ha, in re ipsa, incluse due peculiarità. La prima riguarda la natura dell'organo, il quale si trova "in posizione di autonomia e indipendenza" rispetto agli altri Organi di giustizia, quindi al di fuori ed oltre quelli previsti dall'art. 45 del CGS; la seconda è quella di "organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale" Da tale ultimo aspetto, per sillogismo, ne consegue che per adire il Collegio di Garanzia del CONI, la impugnanda sentenza deve avere la caratteristica della definitività, diversamente il ricorso non potrebbe essere proposto. Quindi, anche per dare risposta alle argomentazioni -più volte accompagnate da punti esclamativi- della controparte nella questione di cui qui si discute, non vi è negazione di un terzo grado di giudizio -ci mancherebbe altro- ma esso può essere instaurato presso il Collegio di Garanzia del CONI solo, e soltanto, quando la controversia sia stata decisa in via definitiva in ambito federale. Ma, allora, se la sentenza stata decisa in via definitiva in ambito federale -e non v'è dubbio che quella richiamata nel presente gravame, lo sia stata - essa produce i suoi effetti, ivi compresi quelli "trainati", a fare data dalla sua pubblicazione sul C.U.. Nel caso di specie, quindi, dal 09/03/2023; Rilevato, pertanto, che i calciatori della società RAPALLO, CANOVI Davide e SCARF Michael sanzionati rispettivamente con due ed una giornata di squalifica sul C.U. n. 45 del 22/12/2022 e CANOVI Davide con una giornata ulteriore sul C.U. n. 70 del 16/03/22, avrebbero dovuto scontare le sanzioni a partire dalla gara in calendario immediatamente successiva alla data del 09.03.2023, in cui, sul C.U. n. 67, è stata pubblicata la decisione della Corte Sportiva Territoriale, dove, in accoglimento proprio del reclamo della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, la stessa, definitivamente pronunciando, dispose che la partita RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - FORZA E CORAGGIO del 08.1.2023 dovesse essere rigiocata per errore tecnico; Ribadito che, nelle gare successive a quella di cui al punto che precede e, precisamente, RAPALLO R.1914 RIVAROLESE – BUSALLA CALCIO del 12/03/2023, VOLTRESE VULTUR – RAPALLO R.1914 RIVAROLESE del 19/03/2023, il calciatore SCARF Michael (che doveva scontare la giornata di squalifica, comminatagli in base al C.U. n. 45 del 22/12/2022) è sempre stato schierato, mentre il calciatore CANOVI Davide (che doveva scontare le due giornate di squalifica, comminategli in base al C.U. n. 45 del 22/12/2022, oltre a quella comminatagli in base al C.U. n. 70 del 16/03/2022), non ha preso parte, soltanto, alla gara VOLTRESE VULUTR – RAPALLO R.1914 RIVAROLESE del 19/03/2023, e che entrambi i suddetti calciatori hanno preso parte alla gara di cui qui si discute;  Atteso che, pertanto i calciatori della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, CANOVI Davide e SCARF Michael, hanno preso parte a gare precedenti a quella su cui si discute, sulle quali Questo G.S. non può esprimersi; Visti gli articoli 10, c. 6 e 21, c. 4 del CGS; Atteso che la gara in oggetto si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE;  Considerato che era stato disposto che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 04/04/2023 Visto l'art. 48 del CGS;

Il G.S. Dispone:

Di accogliere il ricorso di cui trattasi; Di assegnare la vittoria per 0-3 nella gara in questione alla società USD CAMPOMORONE SANT'OLCESE; Di infliggere la squalifica per due gare ciascuno ai calciatori della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, CANOVI Davide e SCARF Michael, a decorrere dall'avvenuta estinzione di quelle ancora da scontare;  Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE Signor PERPIGNANO Giuseppe, fino al 20 aprile 2023;  Di infliggere alla società RAPALLO R.1914 RIVAROLESE, la sanzione pecuniaria di Euro 100, a titolo di responsabilità oggettiva;  La restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. alla società USD CAMPOMORONE SANT'OLCESE Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per gli eventuali provvedimenti di competenza sugli aspetti relativamente ai quali Questo G.S. non può esprimersi.

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