C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo presentato dal sig. ANDREA DE VITA, tesserato per la società A.S.D. Nuova Oregina, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 51 del 2 Marzo 2023, relativo alla sanzione della squalifica fino al 02/03/2028, con preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C. Gara: A.S.D. NUOVA OREGINA – A.S.D. A.N.P.I. CASASSA del 26 Febbraio 2023 (Under 14 Provinciali, Girone A)

Reclamo presentato dal sig. ANDREA DE VITA, tesserato per la società A.S.D. Nuova Oregina, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 51 del 2 Marzo 2023, relativo alla sanzione della squalifica fino al 02/03/2028, con preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C. Gara: A.S.D. NUOVA OREGINA – A.S.D. A.N.P.I. CASASSA del 26 Febbraio 2023 (Under 14 Provinciali, Girone A)

Il G.S. ha squalificato il signor Andrea DE VITA, tesserato per la società A.S.D. Nuova Oregina, fino al 02/03/2028, con preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C. poiché “Dal referto arbitrale si evince che il tesserato Andrea DE VITA, vice allenatore della Società Nuova Oregina s.r.l., espulso per doppia ammonizione durante l’incontro, al termine del medesimo ha dapprima insultato e minacciato il Direttore di Gara, e successivamente, in stato definito “evidentemente alterato”, lo ha aggredito facendogli colpire con la testa il muro, sferrandogli numerosi pugni (almeno cinque) al volto e alla testa, stringendolo e graffiandolo con la mano sul volto, e desistendo da tale aggressione soltanto in quanto bloccato e allontanato a forza da altre persone presenti. Successivamente all’aggressione è stato necessario l’intervento della Forze dell’Ordine, e il Direttore di Gara si è dovuto recare, in quanto molto dolorante, in una struttura ospedaliera, ove le lesioni personali da lui subite sono state refertate in giorni 25 di prognosi salve complicazioni. ... nella fattispecie, considerata la particolare gravità della condotta violenta, la discrepanza di età tra aggressore e aggredito e l’entità delle lesioni subite dall’aggredito, si ritiene di applicare la sanzione nella misura massima prevista dall’ordinamento di cinque anni, con proposta di preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 9 C.G.S.”. Avverso tale decisione, ha proposto formale e tempestivo reclamo il sig. Andrea DE VITA, contestando integralmente la condotta addebitata e chiedendo, in via principale e nel merito, la revoca di ogni provvedimento sanzionatorio nei confronti del reclamante o, in subordine, la rideterminazione della squalifica in modo equo e contestuale revoca del provvedimento di impossibilità alla permanenza in ogni rango o categoria della FIGC. In particolare, il reclamante si duole del fatto che, al termine della gara, dopo aver chiesto al d.d.g. spiegazioni sulla propria espulsione, sia stato lo stesso d.d.g. ad aggredirlo, dapprima verbalmente con ripetuti insulti e, successivamente, anche fisicamente con delle spinte provocatorie e di aver reagito alle stesse, mettendogli una mano tra spalla e collo e spingendolo, quale legittima difesa e reazione all’ennesima aggressione verbale e fisica patita e per allontanarlo da sé. Lamenta, quindi, ulteriormente il reclamante che il d.d.g. ha reagito a detta spinta tentando di colpirlo con un pugno, tentativo sventato dal DE VITA trattenendo per la maglietta il d.d.g. e bloccandolo contro il muro, sempre al fine di difendersi e di farlo desistere da ogni ulteriore gesto violento. Riferisce, da ultimo, il reclamante che il d.d.g., in seguito al blocco subito, non domo ha tentato di scagliargli addosso una sedia e che solo l’intervento di altre persone, accorse nel mentre al fine di sedare gli animi, ha evitato che portasse a compimento detto gesto. Conclude, quindi, il reclamante che, spaventato dall’atteggiamento del d.d.g., si allontanava in attesa dei Carabinieri chiamati da terzi. Innanzitutto, dev’essere fin da subito rilevato che il d.d.g., ascoltato in presenza a chiarimenti da questa Corte ha, nella sostanza, confermato quanto dichiarato per iscritto nel proprio referto, precisando, però, alcune circostanze. In particolare, il d.d.g. ha ribadito l’aggressione dapprima verbale e successivamente fisica subita da parte del DE VITA, chiarendo che la situazione degenerava nel momento in cui gli faceva presente che, a seguito dell’espulsione, non poteva sostare in quella zona dell’impianto in quanto facente parte del campo di giuoco e che, per tutta risposta, il reclamante, andandogli faccia a faccia, a contatto con il naso, gli diceva con fare minatorio: “guarda che io sono del Lagaccio e non mi faccio problemi”, al ché il d.d.g. gli rispondeva che a lui non importava nulla. Riferisce, poi, che il DE VITA continuava a minacciarlo e che, in risposta, il d.d.g. gli diceva che se voleva mettergli le mani addosso lo poteva anche fare ma che poi ne avrebbe pagato le conseguenze, precisando che intendeva in termini legali, senza però dirglielo esplicitamente. Conferma, poi, il d.d.g. che, giunti sulla soglia dello spogliatoio, il DE VITA lo spingeva alle spalle fin dentro lo spogliatoio in prossimità della panchina, ricevendo, nel mentre, dallo stesso 5 pugni a livello del volto sulla guancia sinistra mentre veniva tenuto per il collo. Conferma, altresì, che mentre il DE VITA veniva portato via da persone intervenute nel frattempo per separarli, si è aggrappato alla guancia del d.d.g. con le unghie provocandogli dei graffi. Orbene, a seguito delle precisazioni emerse in sede di audizione dell’arbitro e nel contraddittorio si osserva quanto segue. 1) Il reclamante, a seguito dell’espulsione subita, sostava in una zona dell’impianto sportivo non consentita a soggetti espulsi; pertanto, il DE VITA, espulso durante lo svolgimento della gara (24esimo minuto del secondo tempo), non doveva essere presente in quella determinata zona al termine della partita. 2) Nel reclamo il DE VITA sostiene che, nel tunnel di collegamento tra campo e spogliatoio, dopo aver chiesto pacatamente al d.d.g. la ragione della propria espulsione, sia stato lo stesso d.d.g. per primo a rispondergli che non lo intimoriva anche se era del Lagaccio. Tale circostanza, però, è stata smentita dal d.d.g. in sede di audizione avvenuta nel contraddittorio nella quale ha precisato che, in realtà, è stato il DE VITA a dire a lui che non lo intimoriva qualificandosi, in quella circostanza, come abitante del Lagaccio. Su tale episodio, secondo questa Corte, appare verosimile che il d.d.g. non potesse effettivamente conoscere la provenienza del reclamante, nemmeno indicata in distinta e, pertanto, è parimenti verosimile che sia stato il DE VITA a riferire al d.d.g., nel contesto minaccioso, che era del Lagaccio e, quindi, ad iniziare l’alterco verbale al quale, successivamente, si concretizzava anche l’aggressione fisica. 3) Il DE VITA, pur sostenendo di aver agito per legittima difesa, ha confermato, sia nel reclamo che in sede di audizione, di aver spinto l’arbitro tenendolo tra collo e spalla. Tale circostanza, oltre che a trovare conferma nel referto dell’arbitro e nella sua audizione, nelle quali il d.d.g. ha precisato che a seguito della spinta andava a sbattere la testa contro il muro, trova riscontro anche nel referto dell’Ospedale nel quale gli è stata diagnosticata la distrazione del rachide cervicale con prognosi di venticinque giorni. Tuttavia, l’arbitro nel referto sostiene che dopo la spinta contro il muro aveva subito numerosi pugni (almeno cinque) sul volto e sulla testa mentre cercava di liberarsi e, successivamente, mentre il reclamante veniva portato via dalle persone accorse in quel momento, subiva graffi al volto in quanto tenuto stretto con la mano dal reclamante. In sede di audizione il d.d.g. ha poi precisato di aver subito i pugni a livello del volto sulla guancia sinistra, confermando i graffi. Tuttavia, dall’esame obiettivo presente sul referto dell’Ospedale emerge che il d.d.g., in sede di ricovero, lamentava lieve dolorabilità all’emicollo sinistro in assenza di tumefazioni con graffi escoriati superficiali multipli in sede temporale e sulla guancia sinistra; gli veniva quindi formulata la seguente diagnosi: “contusione escoriata emivolto sx, distrazione del rachide cervicale”. Dall’esame di tutto quanto sopra esposto, quindi, si evince chiaramente la condotta violenta ed aggressiva del reclamante a danno del d.d.g. che, tuttavia, stante quanto refertato dall’Ospedale, non appare, secondo questa Corte, della stessa gravità indicata dall’arbitro nel referto ed in sede di audizione. 4) Il DE VITA lamenta, inoltre, che dopo aver spinto il d.d.g., quest’ultimo avrebbe reagito alzando un braccio e tentando di colpirlo al volto con un pugno. Tale ricostruzione, però, è stata smentita dal d.d.g. che, a precisa domanda rivolta da questa Corte in sede di contraddittorio, ha ammesso di aver alzato il braccio solo per cercare di respingere il DE VITA. 5) Il reclamante sostiene, poi, che l’arbitro avrebbe ulteriormente tentato di colpirlo con una sedia e che solo l’intervento di altre persone gli avrebbe impedito di portare a compimento tale gesto. Tale episodio è stato fermamente negato dall’arbitro che, anzi, a precisa domanda formulata da questa Corte, ha risposto che una sedia era presente all’interno del suo spogliatoio ma che si trovava dalla parte opposta della zona in cui è avvenuta la sua aggressione e che nessuno l’ha usata. Non è possibile, quindi, mettere in discussione quanto riferito dal d.d.g., nemmeno sulla base delle testimonianze depositate dal reclamante dei sigg.ri Pistoia Mario, Magro Manuel e Bardanelli Francesco che, peraltro, non sono uniformi. Si rileva, infatti, come i suddetti testi abbiano reso dichiarazioni contrastanti tra loro sullo svolgimento dei fatti. Infatti, sia il Magro che il Pistoia non riferiscono affatto (sul punto tacciono entrambi), contrariamente al Bardanelli, che a seguito degli insulti sarebbe stato il d.d.g. per primo ad aggredire fisicamente il reclamante e ciò è rilevante soprattutto laddove emerge dalla dichiarazione del Magro che il Bardanelli era arrivato nel tunnel dopo di lui. Quindi non si spiega perché il Magro ed il Pistoia, presenti fin dall’inizio, a differenza del Bardanelli, non abbiano riferito alcunché sulla presunta aggressione fisica del d.d.g. a danno del DE VITA. 6) Prive di rilevanza ai fini del decidere sono, poi, le testimonianze depositate dal reclamante dei testi Aliberti Maurizio, Crupi Roberta, Gorizia Maria, Bianchi Luca e Donato Natale in quanto tutti riferiscono esclusivamente su un episodio verificatosi durante lo svolgimento della gara e nulla su quanto accaduto al termine della stessa nel tunnel tra il terreno di gioco e spogliatoi. 7) Da ultimo, si legge nel reclamo che, successivamente a quanto accaduto con il d.d.g., il DE VITA si sarebbe allontanato pur rimanendo in zona in attesa dei Carabinieri che erano stati chiamati da terzi. In realtà, sia dal referto che dall’audizione del d.d.g. emerge che i Carabinieri erano stati chiamati dall’arbitro. Questa Corte, tenuto conto di quanto riferito nel reclamo, si chiede come mai non sia stato il DE VITA a chiamare per primo le Forze dell’Ordine. Dall’esame di quanto sopra emerge indubitabilmente la condotta violenta ed aggressiva da parte del DE VITA nei confronti dell’arbitro al quale, per quanto subito dal reclamante, sono stati refertati 25 giorni di prognosi. Trova, quindi, piena applicazione l’art. 35, comma IV, C.G.S. al quale dev’essere senz’altro applicata quale aggravante, in accordo su quanto affermato dal G.S., la discrepanza di età tra aggressore e aggredito. Mentre, per quanto attiene la particolare gravità della condotta violenta, questa Corte ritiene che indubbiamente sia stato posto in essere dal DE VITA un comportamento grave, violento e da condannare sotto ogni profilo ma è altresì da evidenziare che in sede di audizione il d.d.g. ha riferito che a seguito delle continue minacce subite dal reclamante gli ha risposto che se gli voleva mettere le mani addosso poteva farlo ma che poi ne avrebbe pagato le conseguenze intendendo in termini legali, senza dirglielo esplicitamente. Quanto precisato dal d.d.g., quindi, non può non essere considerato da questa Corte; l’arbitro, infatti, non avrebbe dovuto istigare il comportamento, comunque ingiustificabile, del DE VITA. Parimenti, in merito all’entità delle lesioni subite dal d.d.g., la diagnosi dell’Ospedale appare in lieve contrasto con quanto riferito dall’arbitro il quale in sede di audizione ha precisato di aver subito cinque pugni sulla guancia sinistra, mentre nel referto emergono più che altro le escoriazioni subite dai graffi. Tali considerazioni rendono pertanto giustificabile una minima riduzione della sanzione inflitta dal G.S. al reclamante. Inoltre, stante le doglianze del reclamante circa la condotta asseritamente tenuta dal d.d.g., questa Corte ritiene doverosa la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché svolga le indagini istruttorie meglio ritenute. La riduzione della sanzione inflitta, comporta, conseguentemente, la revoca della preclusione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, lo ridetermina, in parte qua, nella sanzione della squalifica del sig. De Vita Andrea, in anni quattro, sino alla data del 02/03/2027, con conseguente revoca della preclusione inflitta. Dispone, altresì, l’invio degli atti del procedimento alla competente Procura Federale, per gli incombenti di propria spettanza. Dispone, infine, la restituzione della tassa di reclamo.

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