C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2023 – Delibera – La Società Cesano Boscone Idrostar con nota Pec. in data 2-4-2023 ore 19,13 ha inviato preannuncio di ricorso comprensivo delle motivazioni nei termini di cui al sotto riportato CU del CRL.
La Società Cesano Boscone Idrostar con nota Pec. in data 2-4-2023 ore 19,13 ha inviato preannuncio di ricorso comprensivo delle motivazioni nei termini di cui al sotto riportato CU del CRL.
Come pubblicato su al CU N° 47 del 26-1-2023 del CRL punto 2.2., va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla “ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti – e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2022/2023 “ e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu n° 205 della LND del 18-1-2023 che riporta integralmente il CU n° 104/A del 18-1-2023 della Figc, che dispone quanto segue: “di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell’invio alla controparte; - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara. - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. Col ricorso la società Cesano Boscone Idrostar ( previa nota sottoscritta dal proprio dirigente e consegnata al direttore di gara che la allega al rapporto e che non si ammette agli atti di gara in quanto non riveste la forma e le modalità di trasmissione di cui all’articolo 67 del CGS) invia considerazioni e comunicazioni in ordine allo svolgimento dei fatti avvenuti attribuendone la responsabilità ai sostenitori avversari ed evidenziano mediante la produzione di copia delle relazioni dei sanitari intervenuti i traumi e le lesioni riportate dai propri tesserati. Si riserva altresì la produzione dei verbali delle forze dell’ordine intervenute. Dato altresì atto che la controparte (previa nota sottoscritta dal proprio dirigente e consegnata al direttore di gara che la allega al rapporto e che non si ammette agli atti di gara in quanto non riveste la forma e le modalità di trasmissione di cui all’articolo 67 del CGS) ha inviato deduzioni in data 4-4-2023 ore 12,05 quindi oltre il termine di cui al su indicato CU che pertanto non possono essere prese in considerazione.
Dagli atti di gara e sentito l’arbitro che con supplemento di rapporto conferma i fatti come riportati sul rapporto si rileva che al 28° del 2° tempo il calciatore “ Moulay Omar Fares della società Cesano Boscone Idrostar appoggiata la mano sul volto di un avversario lo spingeva con forza”. Mentre l’arbitro si avvicinava al fine di notificargli l’espulsione notava che “cinque individui non identificati …. scavalcavano la rete “ avvicinavano il calciatore Moulay e “ … lo colpivano con pugno e sberle …. altre quindici persone scavalcavano la rete …ed andavano allo scontro … “ con i su indicati invasori. Si creava perciò una situazione “ … di confusione generale che coinvolgeva quasi tutti i calciatori sia titolari che riserve e la ventina di tifosi entrati in campo nella quale tutti si colpivano con calci e pugni e sberle senza che riuscissi ad individuare esattamente i coinvolti”. Peraltro un gruppo di altri tifosi avvicinatisi ad un cancello con un bastone rompevano un lucchetto ed entrati sul terreno di gioco si univano alla rissa su indicata. Nonostante l’intervento dei dirigenti di entrambe le squadre non si riusciva a sedare la rissa se non dopo una decina di minuti anche grazie all’intervento delle forze dell’ordine che provvedevano ad identificare i presenti. Interveniva pure una autoambulanza per soccorrere alcuni calciatori della società Cesano Boscone Idrostar che riportavano lividi e ferite. Al direttore di gara non rimaneva che sospendere definitivamente la gara. Giova ricordare che il referto arbitrale costituisce secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro ed in particolare da una motivazione illogica o contraddittoria nel referto di gara (C.A.F. in Com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994 - App. sig.ri Settefacende e Rossi, pag. 324-25); Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.17 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che”….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19- 05-1994). Infine non è nemmeno il caso di soffermarsi a valutare e qualificare la gravità del comportamento dei tesserati e dei sostenitori delle due società.
PQS
DELIBERA
-di rigettare il ricorso ed addebitare la tassa se non versata. -di comminare alla società Garlasco ed alla Soc.Cesano Boscone Idrostar la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 10 del C.G.S. nonchè la sanzione dell’ammenda pari a € 500,00 in quanto responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo (non personalmente identificati dall’arbitro) ed i propri sostenitori; -di comminare alla società Garlasco ed alla Soc.Cesano Boscone Idrostar la sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse. -di squalificare per tre gare il calciatore Moulay Omar Fares della società Cesano Boscone Idrostar. Si dà atto che i provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente CU.
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