C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo della società ACADEMY CALCIO PAVIA SSD – Camp. Allievi Prov. U16– Gir. B GARA del 12.03.2023 tra ACADEMY CALCIO PAVIA / UNION CALCIO BASSO PAVESE C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 16.03.2023
Reclamo della società ACADEMY CALCIO PAVIA SSD – Camp. Allievi Prov. U16– Gir. B GARA del 12.03.2023 tra ACADEMY CALCIO PAVIA / UNION CALCIO BASSO PAVESE C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 16.03.2023
La società ACADEMY CALCIO PAVIA S.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato: (i) l’inibizione fino al 03.04.2023 a carico di Gherardelli Daniela, dirigente tesserata per la società reclamante, per essersi rifiutata di firmare il foglio notizie di fine gara in segno di protesta, (ii) la squalifica fino al 01.05.2023 a carico di Zanaletti Valerio Luigi, allenatore tesserato per la reclamante, per comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, nonché per avere rivolto allo stesso frasi ingiuriose e minacciose, (iii) la squalifica fino al 08.05.2023 a carico di Taddeo Crescenzo, assistente arbitro, per avere tenuto un comportamento offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro e per avere lanciato una bandierina in direzione del direttore di gara per protesta, senza colpirlo. Nel proprio reclamo la Società fornisce una differente ricostruzione dei fatti, evidenziando: (i) che la dirigente Gherardelli Daniela si limitava ad esprimere la sua contrarietà nella firma del verbale di fine gara perché non in accordo con l’arbitro su quanto accaduto alla fine dell’incontro; (ii) che il vice allenatore (n.d.r. – la reclamante non ha indicato alcun nome, ma ha identificato il soggetto esclusivamente con la frase “il vice allenatore, che fino a quel momento era stato assistente del direttore…”) chiedeva semplicemente delucidazioni all’arbitro in merito alle espulsioni, non usando alcuna terminologia inappropriata od offensiva. La reclamante non ha rassegnato conclusioni precise, limitandosi a sottoporre all’attenzione della Corte la differente ricostruzione dei fatti come sopra esposta ed affidandosi al giudizio del Collegio in intestazione. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett.b del C.G.S. non è impugnabile, ad eccezione dell’impugnazione da parte del Presidente federale, il provvedimento disciplinare dell’inibizione fino ad un mese comminato a carico di dirigenti. Pertanto la parte di reclamo relativa alla sanzione comminata a carico della dirigente Gherardelli Daniela (inibita sino al 03.04.2023 con C.U. n.37 datato 16.03.2023) risulta inammissibile in quanto inferiore ad un mese. Relativamente alle squalifiche a carico Zanaletti Valerio Luigi e Taddeo Crescenzo, si rammenta che ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dal referto di gara e dall’ampio supplemento di rapporto redatto dall’arbitro, emerge una descrizione chiara, dettagliata ed inequivocabile delle condotte poste in essere dai tesserati Taddeo e Zanaletti: il primo (quale assistente dell’arbitro), al minuto 35 del primo tempo, protestava ed insultava l’arbitro e, dopo essere stato invitato ad abbandonare il terreno di gioco, lanciava la bandierina in direzione del direttore di gara per protesta, senza colpirlo; il secondo (assistente dell’arbitro dal minuto 35 del primo tempo, subentrato dopo l’espulsione del Taddeo), al termine della gara e nei pressi degli spogliatoi, si avvicinava all’arbitro minacciosamente insultandolo ripetutamente e denigrandolo con varie frasi offensive. Il reclamo non fornisce alcun elemento atto a contestare la descrizione dei fatti operata dal direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
Il reclamo inammissibile ex art. 137 comma 3 lett.b) relativamente all’impugnazione della sanzione a carico di Gherardelli Daniela, RIGETTA il resto del reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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