C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 13/04/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale Prot.297 datato 15.03.2023 nei confronti di: Roberto Cibin, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Quinto Romano A.S.D.

Deferimento della Procura Federale Prot.297 datato 15.03.2023 nei confronti di: Roberto Cibin, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Quinto Romano A.S.D. per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 13.10.2022 alle ore 16.29, trasmesso all’Arbitro della gara A.C. Ossona A.S.D. – U.S. Quinto Romano A.S.D. del 09.10.2022 valevole per il campionato di prima categoria del Comitato Regionale Lombardia, tramite il social network “Instagram” i messaggi del seguente tenore: “ solo un coglione come te può scrivere un referto così..solo un coglione come te..non ti ho minacciato a fine gara ma ero in disparte. L’unica cosa che ho detto è che se anche l’altra squadra ti da dello scarso dovresti farti delle domande”, “in ogni caso, il mondo è piccolo caro Riccardo, a presto”, “presto”; U.S. Quinto Romano A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Signor Roberto Cibin, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che - alla riunione del 6 aprile 2023 nessuno è comparso per i soggetti deferiti nonostante regolare convocazione; - per la Procura Federale è comparso l’Avv. Francesco Keller, il quale si riporta integralmente al deferimento e precisa che i fatti contestati, come emerge dagli atti inseriti nel fascicolo della Procura, risultano provati anche dalle dichiarazioni rilasciate dal Signor Roberto Cibin in sede di audizione e pertanto chiede comminarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Roberto Cibin, nella sua qualità di calciatore, per violazione dell’art. 4 c.1, del C.G.S., n. 6 giornate di squalifica; per la società U.S. Quinto Romano A.S.D., per violazione dell’art. 6 comma 2 del C.G.S., € 600,00 di ammenda. osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, e dall’audizione del calciatore Roberto Cibin, emerge inconfutabilmente che lo stesso ha inviato tramite Istagram messaggi offensivi e velatamente minacciosi nei confronti all’Arbitro della gara A.C. Ossona A.S.D. – U.S. Quinto Romano A.S.D. del 09.10.2022, campionato di prima categoria del Comitato Regionale Lombardia. Da quanto precede, discende la responsabilità oggettiva della società U.S. Quinto Romano A.S.D.ai sensi dell’art. 6 comma 2 del C.G.S. per il comportamento tenuto dal proprio calciatore Roberto Cibin. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale condanna Roberto Cibin a 6 giornate di squalifica; U.S. Quinto Romano A.S.D. al pagamento di € 600,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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