C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S. SORESINESE ASD – Campionato Eccellenza – Gir. C GARA del 29.03.2023 tra CARAVAGGIO SRL – SORESINESE CALCIO ASD C.U. n. 60 del Comitato Regionale Lombardia datato 31.03.2023
Reclamo della società U.S. SORESINESE ASD – Campionato Eccellenza – Gir. C GARA del 29.03.2023 tra CARAVAGGIO SRL – SORESINESE CALCIO ASD C.U. n. 60 del Comitato Regionale Lombardia datato 31.03.2023
La società U.S. SORESINESE CALCIO A.S.D. ricorre avverso la decisione richiamata in epigrafe, con cui il G.S. di 1°Grado ha comminato la squalifica di 3 (tre) giornate effettive nei confronti del calciatore LORENZO FERRARI, per avere quest’ultimo colpito con un calcio a gioco fermo un calciatore avversario. La reclamante afferma che la segnalazione dell’episodio compiuta dall’assistente arbitrale sarebbe riferita ad un colpo che il tesserato avrebbe senz’altro tentato di dare all’avversario, ma ciò sarebbe avvenuto (i) in risposta a una precedente manata che l’avversario avrebbe inferto al calciatore FERRARI; (ii) non vi sarebbe prova che il calcio sia effettivamente arrivato a destinazione, rimanendo invece nella sfera del tentativo; (iii) in ogni caso, più che di condotta violenta, si sarebbe trattato di un gesto di reazione privo di qualsiasi contenuto realmente lesivo, tenuto conto anche del fatto che l’avversario non ha mostrato alcun segno di dolore e si è diretto verso l’Assistente di Gara per richiamare la sua attenzione sull’accaduto. A supporto del reclamo, la ricorrente produce anche filmato ritraente l’episodio contestato. In conclusione, ritenendo che la condotta del calciatore LORENZO FERRARI non possa qualificarsi alla stregua di una condotta violenta sanzionata ex art. 38 CGS, chiede una riduzione della squalifica comminata. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Questa Corte, al fine di operare una miglior valutazione in ordine alla condotta violenta attribuita al calciatore LORENZO FERRARI decideva, ex art. 61, co. 3, 4 e 6, CGS, di acquisire il video dello spezzone di partita tra CARAVAGGIO SRL e US SORESINESE ASD riproducente l’episodio posto alla base della sanzione comminata. Invero, gli atti ufficiali di gara (nel caso di specie, il referto e il supplemento richiesto all’assistente) danno evidenza, con valore di piena prova ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, della circostanza contestata al calciatore LORENZO FERRARI, ovverosia che questi al minuto 17 del 2° tempo regolamentare, a gioco fermo, colpiva con un calcio la coscia di un calciatore avversario, circostanza non ravvisata dall’Ufficiale di gara ma a questi segnalata dall’Assistente. Quest’ultimo, in particolare, pur trovandosi a distanza considerevole dai giocatori (circa 30metri), segnalava un colpo dato con intensità “normale” (v. supplemento) dal calciatore FERRARI ad un avversario, a gioco fermo. La circostanza non è in discussione, tuttavia l’acquisizione del filmato consente a questa Corte di valutare se la qualificazione attribuita dal G.S. al fatto in termini di condotta violenta sia conforme a diritto.
In questi termini, va rammentata la costante Giurisprudenza sportiva, che ha definito la c.d. condotta violenta di cui all’art. 38 CGS alla stregua di una azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica … che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr. ex multi, Corte Giust. Fed., C.U. n. 161/CGF, 10 gennaio 2014; Corte Giust. Fed., CU. N. 272/CGF, 27 maggio 2010; CSA, C.u. n. 122/CSA, 10 aprile 2018). Più nello specifico, ciò che rileva “non è soltanto la circostanza che il fatto sia avvenuto durante lo svolgimento di un’azione o a giuoco fermo, cosa che pure riveste una certa rilevanza, ma piuttosto l’oggettiva delibazione relativa alla natura, all’entità, e si potrebbe aggiungere alla pericolosità del gesto di cui si discute, per cui deve essere qualificato come violento, e quindi suscettibile dell’irrogazione della corrispondente sanzione, quel comportamento le cui oggettive caratteristiche lo fanno definire tale, anche in considerazione della sua estraneità alla dinamica del giuoco” (CSA, Sez. III, C.U. n. 15/CSA, 7 agosto 2018). Su tali basi, le immagini a disposizione di questa Corte rendono evidente come il tesserato LORENZO FERRARI, lungi dal voler determinare lesioni personali all’avversario, abbia al più posto in essere un gesto di stizza legato al precedente contatto subito in mischia e che si è risolto in un’azione priva di connotati di violenza fisica o di pericolosità per l’avversario. Ne è riprova indiretta anche il fatto che il calciatore avversario, dopo aver subito il colpo, all’evidenza di entità più che contenuta, non ha fatto cenno di benché minimo dolore e si è immediatamente diretto verso l’Assistente di gara per protestare per il contatto subito. In conclusione, questa Corte ritiene di escludere l’applicabilità al caso di specie dell’art. 38 CGS. Tuttavia, valutando comunque censurabile l’azione del calciatore, senz’altro meritevole di sanzione disciplinare e gravemente antisportiva, riduce la sanzione della squalifica a n. 2 (due) giornate effettive. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione comminata al calciatore FERRARI LORENZO a n. 2 (due) giornate effettive. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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