C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 226 del 02/05/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 52 promosso dalla A.S.D. K SPORT MONTECCHIO in data 12/04/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 09/05/2023 del calciatore TOMMASO MAZZARI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 207 del 11/04/2023,
a seguito del reclamo n. 52 promosso dalla A.S.D. K SPORT MONTECCHIO in data 12/04/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 09/05/2023 del calciatore TOMMASO MAZZARI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 207 del 11/04/2023,
- preso atto della mancata comparizione della reclamante alla richiesta audizione;
- letti tutti gli atti;
- relatore Francesco Scaloni;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto al calciatore MAZZARI TOMMASO la squalifica fino al 9 maggio 2023 “ Per avere, a fine gara, mentre lasciava il terreno di gioco spruzzato acqua da una borraccia addosso ad alcuni calciatori avversari, provocandoli anche a parole, per essersi aggrappato alla rete che delimita il campo cercando di venire a contatto con uno spettatore e rivolto espressioni offensive all’arbitro. “
Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD KSPORT MONTECCHIO che ha chiesto una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame, sostenendo che nell’occasione il calciatore era stato provocato da un avversario che lo aveva anche spintonato e che il proprio tesserato non aveva rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara.
La reclamante non si presentava alla richiesta audizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lettura del rapporto dell’arbitro - che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti - consente di verificare che il calciatore MAZZARI TOMMASO ha messo in atto i comportamenti addebitatigli, ovvero sia di aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara, sia di aver messo in atto i comportamenti antisportivi addebitategli, in relazione ai quali non sono emerse sussistere circostanze attenuanti.
La sanzione irrogata è pertanto congrua in base a quanto dispongono gli articoli 36 e 39 del CGS,
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. K SPORT MONTECCHIO.
Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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