C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 05/04/2023 – Delibera – sul reclamo n. 08/2022-2023 CSAT, proposto dalla società A.S.D. Calcio Virtus Gioiese in data 15.03.2023 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 93 del 08.03.2023; visto il reclamo e i relativi atti; visti tutti gli atti di causa; relatore all’udienza l’Avv. Gabriele Siciliano;
sul reclamo n. 08/2022-2023 CSAT, proposto dalla società A.S.D. Calcio Virtus Gioiese in data 15.03.2023 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 93 del 08.03.2023; visto il reclamo e i relativi atti; visti tutti gli atti di causa; relatore all’udienza l’Avv. Gabriele Siciliano;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Calcio Virtus Gioiese ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla gara Città di Isernia San Leucio/Calcio Virtus Gioiese del 08.03.2023 del campionato di Eccellenza. Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Altomare Attilio la squalifica per tre giornate di gara perché a fine gara si avvicinava all’arbitro e teneva condotta oltremodo irriguardosa. La società reclamante ha sostenuto che la condotta del calciatore non può essere intesa in una vera e propria condotta violenta e lesiva e il tutto deve essere ricondotto ad un comportamento irriguardoso, sfociato in parole di stizza poste in essere per lo sfavorevole risultato della gara, senza che però si consumasse alcun contatto fisico con il direttore di gara. A seguito di tale motivazione la società ha richiesto la riduzione della squalifica irrogata al proprio tesserato. CONSIDERATO IN DIRITTO. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto, come da dispositivo. Nella fattispecie, nel referto arbitrale, assistita da fede privilegiata, si legge testualmente che: ” il calciatore Altomare Attilio dopo il fischio finale si avvicinava in maniera minacciosa e mi diceva pezzo di merda ci hai fatto perdere, mentre veniva trattenuto a forza dai propri dirigenti e compagni. Io mi allontanavo ma lui riuscito a divincolarsi dai suoi compagni mi inseguiva minacciosamente cercando di venire a contatto con me dicendo a più riprese merda merda. Non riusciva a prendermi perché di nuovo fermato con la forza dai propri dirigenti”. Come noto la giurisprudenza sportiva, richiamando principi del diritto penale, definisce la condotta ingiuriosa in quella idonea a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte o sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario; definisce, altresì, la condotta irriguardosa in quella consistente in frasi oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando il diritto di critica; la condotta ingiuriosa, quindi, è da intendersi più grave di quella irriguardosa, ed anche se l’art. 36 del CGS non differenzia le due condotte ai fini dell’applicazione della sanzione sportiva, è innegabile che vada considerato ogni caso concreto per la valutazione di una sanzione superiore al minimo previsto delle due giornate di squalifica. Ciò premesso, senza ombra di dubbio, può ritenersi che la condotta posta in essere dal calciatore nei confronti del direttore di gara, in relazione alle frasi espresse, è sicuramente da individuarsi nell’ambito dell’ingiuria, avendo leso la dignità personale della persona, e la stessa si è connotata, altresì, da una reiterazione nel linguaggio ingiurioso e da un concomitante condotta minacciosa che ha richiesto l’intervento, in più circostanze, da parte dei dirigenti della società. Per quanto sopra, questa Corte Sportiva ritiene che la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, inflitta dal GST al calciatore, sia da ritenersi del tutto congrua.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il reclamo proposto dall’A.S.D. Calcio Virtus Gioiese. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva di II Grado, già versato. Motivi riservati nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.
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