FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 338/AA del 27/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – AMBROSINI TRIGLIA FARIS AS CASTELNOVESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 513 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Gherardo AMBROSINI, Bruno TRIGLIA, Maroun FARIS, e della società A.S. CASTELNOVESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GHERARDO AMBROSINI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Castelnovese all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6 , delle NOIF, nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S. Castelnovese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Maroun Faris nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso partecipasse, nelle fila della squadra schierata dalla A.S. Castelnovese, alla gara Colli Ortonovo – Castelnovese del 23.10.2022, valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

BRUNO TRIGLIA, Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S. Castelnovese all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere lo stesso, in occasione della gara Colli Ortonovo – Castelnovese del 23.10.2022 valevole per girone E del campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S. Castelnovese nelle quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Maroun Faris, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MAROUN FARIS, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S. Castelnovese all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e 43, comma 1, delle NOIF, per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. Castelnovese, alla gara Colli Ortonovo – Castelnovese del 23.10.2022 valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S. CASTELNOVESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg.ri Gherardo Ambrosini e Bruno Triglia, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Maroun Faris ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gherardo AMBROSINI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. CASTELNOVESE, e dai Sigg. Bruno TRIGLIA e Maroun FARIS;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gherardo AMBROSINI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno TRIGLIA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Maroun FARIS, e di € 150,00 (cinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza per la società A.S. CASTELNOVESE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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