FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 342/AA del 28/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –BARBATI ASD FANFULLA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 406 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luigi BARBATI, e della società ASD FANFULLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI BARBATI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fanfulla, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 21 commi 1, 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato di potere di rappresentanza della società A.S.D. Fanfulla, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Klajdi Lusha di partecipare, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Fanfulla in occasione delle gare F.C. Scandicci 1908 - A.S.D. Fanfulla del 21.9.2022, F.C. Ravenna 1913 - A.S.D. Fanfulla del 27.9.2022, A.S.D. Fanfulla - A.C. Sammaurese del 2.10.2022, U.S.D. Real Forte Querceta - A.S.D. Fanfulla del 5.10.2022, A.S.D. Fanfulla - Aglianese Calcio del 9.10.2022, A.C. Prato - A.S.D. Fanfulla del 16.10.2022, A.S.D. Fanfulla - U.S. Corticella del 23.10.2022, F.C. Forlì - A.S.D. Fanfulla del 30.10.2022, A.S.D. Fanfulla - A.C. Salsomaggiore Calcio del 6.11.2022, U.S.D. Pistoia Calcio - A.S.D. Fanfulla del 13.11.2022, A.S.D. Fanfulla - A.C. Carpi del 20.11.2022, valevoli per il Campionato di serie D, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 213 del 30.5.2022 L.N.P.B., in occasione della gara finale del 29.5.2022 dei play off del Campionato Primavera 2 nel quale all’epoca militava in costanza di tesseramento per la società Parma Calcio 1913;

ASD FANFULLA, per responsabilità sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luigi Barbati e Klajdi Lusha;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Luigi BARBATI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FANFULLA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi BARBATI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione sul Campionato di competenza 2022/2023 per la società ASD FANFULLA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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