C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 27/04/2023 – Delibera – Gara U.P. Poggibonsese – Sporting Cecina 1929 (3-2) del 02 aprile 2023. Campionato Under15 Giovanissimi Regionali. In C.U. n. 73 del 06 aprile 2023 C.R. Toscana.

Gara U.P. Poggibonsese – Sporting Cecina 1929 (3-2) del 02 aprile 2023. Campionato Under15 Giovanissimi Regionali. In C.U. n. 73 del 06 aprile 2023 C.R. Toscana.

Reclama l’A.C. Sporting Cecina 1929 avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 6/4/2024 LA ROSA MARCO (SPORTING CECINA 1929) Espulso per aver offeso il dg, alla notifica, da una distanza di un metro, colpiva l’Arbitro con uno sputo raggiungendolo nella parte anteriore all’altezza della spalla sx. La sanzione inflitta deve essere considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.”. La Società reclamante non nega il fatto storico in sé, tuttavia appunta la propria attenzione sulla quantificazione della sanzione; in particolare la stessa Reclamante ritiene che detta sanzione, esaminata anche la condotta posta in essere dal proprio calciatore nel caso concreto, apparirebbe sproporzionata in relazione al minimo edittale previsto dall’art. 35 comma 2 C.G.S. per lo sputo nei confronti dell’ufficiale di gara. Inoltre lo Sporting Cecina osserva che a fine gara sia il calciatore che il Presidente hanno porto le proprie scuse al D.G. per l’accaduto ed in ogni caso richiama dei precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi. Per l’effetto, previa richiesta di audizione, domanda la riduzione della squalifica. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo conferma integralmente la propria refertazione ma conferma altresì la circostanza che sia il calciatore che il Presidente dello Sporting Cecina a fine gara si sono recati nel suo spogliatoio per scusarsi. Alla riunione del 21.04.2023 è presente, in rappresentanza della Società reclamante, il legale di fiducia della medesima, il quale, riportandosi al reclamo, evidenzia la giovane età del calciatore ed evidenzia inoltre come il contenuto della frase rivolta all’Arbitro sarebbe stato più irriguardoso che offensivo. Il reclamo merita di essere accolto. Infatti il Legislatore, come correttamente indicato anche dalla Reclamante, con l’introduzione dell’art. 35 secondo comma C.G.S., ha inteso per la prima volta normativizzare la condotta dello sputo e la relativa sanzione minima di cinque giornate, con ciò sottraendola ad una consolidata prassi sanzionatoria sorta con il Codice previgente e distinguendola in maniera significativa dalla condotta violenta tout court punibile al contrario con la sanzione minima di un anno. Alla luce di ciò l’interprete dovrà graduare la sanzione per il caso concreto partendo necessariamente dal minimo edittale suindicato. Ciò premesso, il calciatore La Rosa, pur ponendo in essere una condotta certamente deprecabile e censurabile, tuttavia attinge con lo sputo il D.G. sulla spalla sinistra (così ad esempio avrebbe dovuto essere valutata in maniera più severa la condotta qualora l’ufficiale di gara fosse stato colpito sul viso) senza conseguenze, inoltre dal referto non emergono ulteriori comportamenti aventi rilevanza disciplinare salvo la frase dal contenuto irriguardoso rivolta al D.G. che tuttavia è destinata ad incidere marginalmente nella determinazione della sanzione. Infine giova osservare anche che il calciatore a fine gara si recava nello spogliatoio arbitrale al fine di presentare le proprie formali scuse all’Arbitro, mostrando così una certa resipiscenza per il gesto precedente. In ragione di tali considerazioni la squalifica inflitta dal G.S.T. risulta eccessiva rispetto agli addebiti contestati e deve essere adeguatamente rimodulata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor La Rosa Marco fino a tutto il 06 ottobre 2023. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata.

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