F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 168/TFN – SD del 3 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 25046 /823pf22-23/GC/blp del 17 aprile 2023 nei confronti del sig. Stefano Frassetto e della società Imolese Calcio 1919 Srl – Reg. Prot. 159/TFN-SD
Decisione/0168/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0159/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore) Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 28 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25046 /823pf22-23/GC/blp del 17 aprile 2023 nei confronti del sig. Frassetto Stefano e Imolese Calcio 1919 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto n. 25046/823pf22-23/GC/blp del 17 aprile 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Frassetto Stefano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 Srl, dal 10/11/2022:
a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. V) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato versamento da parte della società Imolese Calcio 1919 Srl, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021 – ottobre 2022, nonché del permanere, al 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef per il periodo gennaio – agosto 2022 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023;
- la Società Imolese Calcio 1919 Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Frassetto Stefano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 Srl, dal 10/11/2022;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF e al Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023;
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte alla Società nell’ambito del procedimento n. 670pf22-23 (Dispositivo/0131/TFNSD- 2022-2023 del 6 aprile 2023), trattandosi di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della società Imolese Calcio 1919 Srl, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021 ottobre 2022 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023”, trae origine da una nota del 31 marzo 2023 con la quale, in esito alle periodiche verifiche di competenza, la Co.Vi.So.C. rilevava come la Imolese Calcio 1919 Srl non avesse provveduto, entro il termine del 16 marzo 2023, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023 e dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021-ottobre 2022; segnalava altresì il permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato pagamento delle ritenute Irpef del periodo gennaio agosto 2022, oggetto di precedente nota del 27 febbraio 2023.
Nel corso delle indagini preliminari, veniva acquisita la documentazione di rito ed all’esito dell’espletata attività istruttoria, la Procura Federale, in data 7 aprile 2023, notificava la Comunicazione di conclusione delle indagini.
Successivamente, previa rituale richiesta nei termini di rito, la Procura Federale procedeva all’audizione del Segretario Generale dell’Imolese Calcio, Dott. Francesco Filippazzo, giusta delega del L.R. della società, il quale illustrava a verbale le ragioni sottese all’inosservanza dei termini indicati nelle contestazioni, allegando altresì documentazione a supporto delle dichiarazioni rese. Non ritenendo le giustificazioni addotte idonee a scalfire l’impianto accusatorio, la Procura provvedeva al deferimento dei soggetti avvisati.
La fase predibattimentale
Preliminarmente, il Presidente, con provvedimento del 17 aprile 2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 co. 3 CGS, disponeva l’abbreviazione dei termini a 10 gg. liberi e convocava le parti per l’udienza del 28 aprile 2023.
Nei termini di rito, i soggetti deferiti facevano pervenire memoria difensiva a firma dell’Avv. Francesco Lo Faso, con la quale chiedevano, preliminarmente, la sospensione del procedimento in attesa della definizione del reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione di questo Tribunale del 6 aprile 2023 “in quanto connesso e dipendente” ai fatti di cui alla presente incolpazione e, in subordine, il rigetto delle richieste della Procura.
Nel merito la società assumeva di non essere decaduta dal beneficio della rateizzazione per il pagamento delle ritenute Irpef, non avendo ricevuto in tal senso alcuna comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, unico Ente legittimato a dichiarare un’eventuale decadenza, avendo peraltro provveduto al pagamento entro i 5 gg. di tolleranza previsti dalla legge. L’omesso pagamento nei termini della mensilità di febbraio sarebbe stata invece ascrivibile da un mero errore, evincibile dalle “ricevute di scarto” allegate, poi sanato e, infine, relativamente ai contributi Inps, la società aveva provveduto a richiedere tempestivamente la rateizzazione, restata però inevasa.
Il dibattimento
All’udienza del 28 aprile 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale, e gli Avv.ti Francesco Lo Faso e Vincenzo Minnella, per le parti deferite.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per la società Imolese Calcio 1919 Srl, la sanzione di complessivi punti 5 (cinque) - di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, di cui:
a) punti 2 (due) per il permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef per il periodo gennaio – agosto 2022,
b) punti 2 (due) per i contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021 – ottobre 2022
c) punti 1 (uno) in luogo dei 2 (due) punti previsti dalla normativa vigente, in applicazione di quanto stabilito dalla Corte Federale di Appello con la Decisione n. 73 del 1° aprile 2022, per il mancato versamento da parte della società Imolese Calcio 1919 Srl, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023 - oltre all’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) per l’ipotesi di recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del vigente CGS;
- per il sig. Stefano Frassetto, la sanzione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione, tenendo conto della continuazione, di cui mesi 3 (tre) per la prima violazione, mesi 1 (uno) per la seconda violazione e giorni 15 (quindici) per la terza violazione. Prendevano la parola i difensori dei deferiti, i quali, nel precisare come la società avesse provveduto a sanare ogni debito, ed insistendo nella richiesta di sospensione del procedimento, si riportavano alla memoria versata in atti, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La decisione
Osserva preliminarmente il Tribunale che l’istanza di sospensione avanzata dai difensori dei deferiti non può trovare accoglimento, non rientrando la fattispecie in esame tra i casi tassativamente previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Come è noto, essendo la normativa federale posta a presidio della corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il procedimento sportivo, dovendo rispondere a criteri di celerità e speditezza, non è necessariamente permeabile a disposizioni normative dell’ordinamento statale.
Nel caso di specie, in disparte ogni considerazione sulla presunta ammissibilità, invocata dai difensori, di un reclamo incidentale, non solo non si rinviene alcuna questione pregiudiziale o incidentale rilevante ai fini della presente decisione, ma, soprattutto, nel procedimento sportivo la sospensione del procedimento non è ammessa neanche in presenza di un procedimento pendente per gli stessi fatti davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria (salvo quanto tassativamente previsto ex art. 111 CGS).
Tanto premesso, relativamente al merito, il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, si ritiene provata la responsabilità della Società deferita nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Il presente procedimento trae origine, come accennato, dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. relativa alla Società Imolese Calcio 1919 Srl nella quale era evidenziato come la stessa non avesse provveduto, entro il termine del 16 marzo 2023, al versamento: (a) delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023;
(b) dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021 – ottobre 2022;
(c) del permanere del mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio - agosto 2022, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023.
Ritiene il Collegio che le violazioni risultano documentalmente provate nella loro materialità, oltre ad essere state di fatto ammesse dalla stessa parte deferita.
È infatti incontestata la circostanza dell’omesso versamento, alla data di scadenza del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023, pagamento effettuato solo in data 21 marzo 2023.
Prive di pregio sul punto appaiono le ragioni esposte dal Segretario Generale della società in sede di audizione e ribadite dai difensori nella memoria versata in atti, volte a giustificare l’inadempimento con “un errore nel pagamento entro i termini previsti,così come risulta dalle due ricevute di scarto che si producono”.
Come è noto, il regolare adempimento degli oneri fiscali e contributivi è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) ed obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone altresì la violazione (art. 33 CGS).
La ratio evidente di tale architettura normativa risiede nell’esigenza di garantire, da un lato, la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati come parametro fondamentale da monitorare e verificare, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo, dall’altro, la parità di condizioni dei partecipanti al campionato, così che l’inadempimento delle scadenze fiscali non possa determinare una posizione di vantaggio economico. A tal fine, pertanto, i termini dettati dalla normativa federale sono tassativi e non derogabili se non in virtù di espresse disposizioni di legge, né tantomeno il loro inadempimento può essere scriminato da qualsivoglia sopravvenienza di natura tecnica e/o interpretativa.
Accertata l’inosservanza del termine, rileva il Tribunale, in conformità con la precedente recentissima decisione n. 157 del 14 aprile 2023, come la condotta contestata non sia sussumibile nella previsione delle disposizioni indicate nell’atto di deferimento. L’art. 33 CGS lett. f), relativo al “mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio ‐ 28/29 febbraio)”, determina la sanzione, come noto individuata nella penalizzazione di almeno due punti in classifica, all’inadempimento dell’intero bimestre.
Trattandosi di norma sanzionatoria non può che essere interpretata restrittivamente, in ossequio ai principi generali stabiliti dall’ordinamento, evitando un’estensione analogica o in malam partem del suo ambito di applicazione.
Del resto, anche la norma organizzativa di riferimento, l’art. 85, lett. C), par. V), NOIF impone un onere di documentazione relativo al bimestre, confermando che il mancato pagamento riferito solo ad un mese non è sanzionabile ai sensi di dette disposizioni federali.
Occorre peraltro rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura Federale, essendo previsto un minimo edittale di due punti per la violazione riferita all’intero bimestre, per l’omesso versamento di una sola mensilità, anche qualora lo si intenda sussumibile nella fattispecie violativa indicata, non è comunque previsto alcun minimo edittale, con conseguente applicabilità della sanzione ritenuta congrua dall’Organo Giudicante secondo un principio di adeguatezza e ragionevolezza.
Tanto premesso, il Tribunale non ritiene comunque di discostarsi dalla precedente decisione sopra citata, riqualificando il fatto contestato nella violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre informare la condotta delle società sportive e dei soggetti a queste appartenenti.
È infatti pacifico come l’irregolarità negli adempimenti fiscali costituisca indice di carenza di solidità finanziaria ma soprattutto ponga in una concreta posizione di vantaggio economico la società inadempiente e si appalesi quindi scorretta anche sul piano sportivo.
Di qui l’affermazione della responsabilità della Società deferita per l’omesso versamento entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023, previa riqualificazione del fatto sub art. 4, comma 1,CGS.
Sotto il profilo sanzionatorio, attesa la regolarizzazione della mensilità in data 21 marzo 2023, si ritiene congrua l’irrogazione della sanzione di euro 5.000,00 di ammenda.
Risulta altresì provata documentalmente e, anche in questo caso pacificamente ammessa dalla parte deferita, la violazione relativa al mancato pagamento, alla data del 16 marzo 2023, dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021 – ottobre 2022.
Anche in questo caso le giustificazioni addotte dalla parte deferita, in ordine ad una tempestiva richiesta di rateizzazione risultata inevasa, appaiono prive di pregio.
Occorre ricordare che, con CU n. 117/A del 3 febbraio 2023, il Consiglio Federale “ preso atto della situazione rappresentata da numerose società professionistiche in ordine alle interlocuzioni in corso con l’INPS relativamente alle modalità di rateazione dei residui debiti previdenziali dovuti fino alla mensilità di dicembre 2022, così da individuare un trattamento omogeneo nell’intero territorio nazionale” deliberava di prorogare al 16 marzo 2023 la scadenza del 16 febbraio prevista dall’art. 85 Noif per il pagamento dei contributi Inps fino alla mensilità di dicembre 2022.
Appare evidente la inalterata cogenza dell’adempimento previsto dalla normativa federale, di fatto meramente posticipato, di cui la società affiliata ben doveva essere consapevole.
Come si evince dalle evidenze documentali, la società, in data 16 marzo 2023, presentava all’Inps istanza di rateizzazione dei contributi dovuti, ma, alla data del 31 marzo 2023, come precisato nella nota della Co.Vi.So.C, “non risultava ancora accettata”. Del tutto inconferenti, per i fini che ci occupano, appaiono le giustificazioni addotte in ordine alle motivazioni della mancata accettazione dell’istanza da parte dell’Ente impositore, inidonee, come sopra chiarito, a scriminare la violazione contestata che risulta, pertanto, ampiamente provata.
Sotto il profilo sanzionatorio, conformemente alla richiesta della Procura Federale, si ritiene congrua l’irrogazione del minimo edittale di due punti di penalizzazione.
Analogamente, risulta provata per tabulas l’ulteriore contestazione “del permanere, al 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef per il periodo gennaio – agosto 2022”, già oggetto, relativamente all’omesso versamento entro il 29 dicembre 2022, della citata decisione n. 157 del 14 aprile 2023, a norma della quale alla società Imolese Calcio 1919 veniva irrogata la sanzione di 2 punti di penalizzazione.
Dai riscontri eseguiti dalla Co.Vi.So.C., era emerso che, in relazione alle ritenute Irpef del periodo gennaio-agosto 2022, la Società, in conformità con la normativa statale, come recepita dal legislatore sportivo, aveva presentato domanda di rateazione, corrispondendo però le prime tre rate solo in data 31 dicembre 2022, tardivamente rispetto al termine decadenziale del 29 dicembre 2022.
Come già precisato nella decisione citata, a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e delle importanti conseguenze economiche che ne sono derivate, si sono succeduti diversi interventi del legislatore statale in materia di adempimenti fiscali che, interamente recepiti dal legislatore federale, hanno consentito la sospensione dei termini per il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, oltre ad una rivisitazione delle ordinarie scadenze rilevanti per l’ordinamento domestico, anche alla luce delle nuove rateizzazioni introdotte con legge ordinaria.
In particolare, con il CU 154/A del 31 gennaio 2022, il Consiglio Federale, rilevato che la normativa statale aveva all’epoca disposto la sospensione dei termini dei contributi Inps e delle ritenute Irpef, nel pieno rispetto del principio di non contraddizione, deliberava che “i versamenti, da parte delle società professionistiche, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS interessati dalle disposizioni agevolative di cui all’art. 3-quater del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge n.215/2021 e all’art. 1, commi 923 e 924 della Legge n. 234/2021, saranno valutati ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, tenendo in considerazione le nuove scadenze derivanti dai differimenti e dalle rateizzazioni previsti dalla normativa statuale”.
Le disposizioni statali richiamate nel citato CU venivano altresì prorogate dal legislatore ordinario con la Legge finanziaria 29 dicembre 2022, n. 197 e conseguentemente da quello federale.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 160 della Legge appena indicata, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dei precedenti interventi normativi e con scadenza il 22 dicembre 2022 “si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023”.
Tale ultimo provvedimento non stabiliva quindi un nuovo termine per adempiere, ma solo una “remissione in termini” (si considerano “tempestivi se effettuati”) lasciando inalterato il termine del 22 dicembre 2022 fissato dall’articolo 13 del decretolegge 18 novembre 2022 n. 176.
Il versamento delle ritenute Irpef dovuto dalla Società è pertanto regolato dalla normativa “speciale” agevolativa richiamata e poteva ritenersi “tempestivo” solo se effettuato il 29 dicembre 2022.
È di tutta evidenza che siamo in presenza di una legge “speciale” (leggi che regolano situazioni o materie particolari o che sono rivolte a categorie di soggetti ben precise) che stabilisce un termine perentorio (29 dicembre 2022) per accedere alla “remissione in termine” ed effettuare il versamento di quanto dovuto ovvero per manifestare la propria volontà di usufruire della rateizzazione. Alla luce di tali emergenze, il pagamento effettuato dalla Società con l’F24 presentato il 31 dicembre 2022 (relativo al debito per ritenute Irpef maturato per le mensilità gennaio – agosto2022) deve considerarsi tardivo e inidoneo a produrre effetti, anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Ciò a fortiori ove si consideri che il termine non osservato, quello del 29 dicembre 2022, è quello relativo alle prime tre rate con le quali il contribuente avrebbe dovuto manifestare e concretamente confermare la volontà di adesione alla modalità di adempimento rateale prevista dalla legge, sicché il disattendere la scadenza indicata - peraltro già prorogata ex lege rispetto a quella iniziale del 22 dicembre 2022, non consente di ritenere perfezionata l’adesione alla modalità di definizione rateale del debito prevista dalla norma.
Proprio la previsione espressa della cennata decadenza rende priva di pregio l’argomentazione difensiva in ordine alla tempestività del pagamento secondo la quale, citando testualmente quanto esposto dalla difesa “… l’unico soggetto che può dichiarare decaduta
l’Imolese calcio dal beneficio della rateizzazione è l’Agenzia delle entrate che non ha mai comunicato tale conseguenza”. Soccorre sul punto il disposto del comma 161 dell’art. 1, Legge 197/2022 che espressamente ha previsto “in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione”.
È dunque il legislatore statale a prevedere un’espressa decadenza dal beneficio della rateazione in caso di inosservanza del termine; la sua natura decadenziale, infatti, non consente l’utilizzo di eventuali ravvedimenti e/o regolarizzazioni previste per altre fattispecie, con la conseguenza che il versamento tardivo deve considerarsi, rispetto alla adesione ai benefici della legge 197/2022, tamquam non esset.
Da ultimo e conclusivamente non possono invocarsi:
- i “termini di tolleranza aggiuntivi”, di cinque e sette giorni, previsti dalle norme invocate (rispettivamente legge 25/2002 e articolo 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) che sono applicabili a specifici casi individuati dal legislatore (“definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” ovvero rateizzazioni delle somme dovute all’erario per i cosiddetti “avviso bonario” ed “accertamenti con adesione”);
- i contenuti delle allegate FAQ dell’Agenzia delle Entrate, indicati nella memoria della difesa che sono diretti ad una specifica fattispecie (articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 “definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agenzia della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022”); casi, quindi, ben diversi, da quello in esame, che riguarda il versamento diretto delle ritenute Irpef operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
La più volte richiamata natura eccezionale e speciale della normativa prevista dalla Legge di bilancio sopra indicata e, soprattutto, la decadenza espressa ivi disciplinata non possono che essere interpretate restrittivamente; pertanto, alla data di presentazione del modello F24 più volte ricordato da parte della Società deferita, il debito fiscale, non essendosi perfezionata l’adesione alla rateazione, era pari all’intero, ed esigibile secondo le procedure ordinarie.
Atteso che, anche alla scadenza del 16 marzo 2023, il predetto debito fiscale non risulta ancora onorato, la violazione, così come contestata risulta pienamente integrata.
Occorre rilevare che, conformemente ai consolidati orientamenti della giustizia domestica, il permanere al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento delle competenze precedenti “ove non assolte prima”, costituisce un fatto autonomo e diverso, con conseguente irrogazione di una sanzione di almeno due punti.
Così interpretata, la norma di cui all’art. 33 CGS, non consentendo di lasciare inadempiute scadenze debitorie, risponde ai principi di lealtà e probità sportiva che presidiano l’Ordinamento sportivo ed ha lo scopo di rendere efficace e credibile il sistema dei controlli sulla gestione economica finanziaria delle società sportive.
Con riguardo a tale fattispecie, così come contestata, si ritiene congrua la sanzione determinata nel minimo edittale di due punti di penalizzazione.
Si ritiene infine applicabile alla società Imolese, già attinta da precedente sanzione per fatti della stessa specie, l’istituto della recidiva, con irrogazione dell’aumento di pena previsto dall’art. 18 CGS nella misura di euro 1.000,00 come richiesto dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta la richiesta di sospensione del procedimento ed irroga le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Stefano Frassetto, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
- nei confronti della società Imolese Calcio 1919, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Pierpaolo Grasso
Luca Voglino
Depositato in data 3 maggio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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