F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 170/TFN – SD del 4 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 24105/406pf22-23/GC/SA/mg del 5 aprile 2023 e depositato il 7 aprile 2023, nei confronti del Sig. Silvio Dellagiovanna, del Sig. Marco Tessadori e del Sig. Klajdi Lusha – Reg. Prot. 153/TFN-SD

Decisione/0170/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0153/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 4 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24105/406pf22-23/GC/SA/mg del 5 aprile 2023, depositato il 7 aprile 2023, nei confronti dei sigg.ri Silvio Dellagiovanna, Marco Tessadori e Klajdi Lusha, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 24105/406pf22-23/GC/SA/mg del 5 aprile 2023 e depositato il 7 aprile 2023, nei confronti di:

1) il sig. Silvio Dellagiovanna, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Fanfulla:

- violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 21 commi 1, 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara della squadra schierata dalla società ASD Fanfulla consegnate all’arbitro in occasione delle gare FC Scandicci 1908 - ASD Fanfulla del 21 settembre 2022, ASD Fanfulla - AC Sammaurese del 2 ottobre 2022, USD Real Forte Querceta - ASD Fanfulla del 5 ottobre 2022, ASD Fanfulla - Aglianese Calcio del 9 ottobre 2022, AC Prato - ASD Fanfulla del 16 ottobre 2022, ASD Fanfulla - US Corticella del 23 ottobre 2022, FC Forlì - ASD Fanfulla del 30 ottobre 2022, ASD Fanfulla - AC Salsomaggiore Calcio del 6 novembre 2022, USD Pistoia Calcio - ASD Fanfulla del 13 novembre 2022, ASD Fanfulla - AC Carpi del 20 novembre 2022, tutte valevoli per il Campionato di Serie D, nelle quali è inserito il nominativo del sig. Klajdi Lusha, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione del predetto calciatore a tali incontri; tale calciatore, infatti, doveva scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 213 del 30.5.2022 LNP B, in occasione della gara finale del 29 maggio 2022 dei play off del Campionato Primavera 2 nel quale all’epoca militava in costanza di tesseramento per la società Parma Calcio 1913;

2) il sig. Marco Tessadori, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Fanfulla:

- violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 21 commi 1, 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla società ASD Fanfulla consegnata all’arbitro in occasione della gara FC Ravenna 1913 - ASD Fanfulla del 27 settembre 2022, valevole per il Campionato di Serie D, nella quale è inserito il nominativo del sig. Klajdi Lusha, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione del predetto calciatore a tale incontro; tale calciatore, infatti, doveva scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 213 del 30 maggio 2022 LNP B, in occasione della gara finale del 29 maggio 2022 dei play off del Campionato Primavera 2 nel quale all’epoca militava in costanza di tesseramento per la società Parma Calcio 1913;

3) il sig. Klajdi Lusha, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Fanfulla:

- violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 21 commi 1, 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso partecipato nelle file della squadra schierata dalla società ASD Fanfulla, alle gare FC Scandicci 1908 - ASD Fanfulla del 21 settembre 2022, FC Ravenna 1913 - ASD Fanfulla del 27 settembre 2022, ASD Fanfulla - AC Sammaurese del 2 ottobre 2022, USD Real Forte Querceta - ASD Fanfulla del 5 ottobre 2022, ASD Fanfulla - Aglianese Calcio del 9 ottobre 2022, AC Prato – ASD Fanfulla del 16 ottobre 2022, ASD Fanfulla - US Corticella del 23 ottobre 2022, FC Forlì - ASD Fanfulla del 30 ottobre 2022, ASD Fanfulla - AC Salsomaggiore Calcio del 6 novembre 2022, USD Pistoia Calcio - ASD Fanfulla del 13 novembre 2022, ASD Fanfulla - AC Carpi del 20 novembre 2022, valevoli per il Campionato di Serie D, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 213 del 30 maggio 2022 LNP B, in occasione della gara finale del 29 maggio 2022 dei play off del Campionato Primavera 2 nel quale all’epoca militava in costanza di tesseramento per la società Parma Calcio 1913.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Silvio Dellagiovanna, Marco Tessadori e Klajdi Lusha hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Silvio Dellagiovanna, giorni 140 (centoquaranta) di inibizione;

- nei confronti del sig. Marco Tessadori, giorni 20 (venti) di inibizione;

- nei confronti del sig. Klajdi Lusha, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali.

Dichiara la chiusura del procedimento.

 

IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 4 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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