F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0099/CFA pubblicata il 08 Maggio 2023 (motivazioni) – Sig. Alfredo Trentalange- Procura Federale

Decisione/0099/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0115/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Maria Barbara Cavallo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0115/CFA/2022- 2023 proposto dal Sig. Alfredo Trentalange, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare di cui al Com. Uff. n 141 del 27.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 27.04.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi gli Avv.ti Avilio Presutti e Paolo Gallinelli per il Sig. Alfredo Trentalange, Giorgio Ricciardi per la Procura Federale; è presente, altresì, il Sig. Alfredo Trentalange.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1) Con reclamo depositato in data 3 aprile 2023, il dott. Alfredo Trentalange, già Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri ha adito la Corte Federale d’Appello, per chiedere l’annullamento della sanzione di inibizione per 3 mesi, inflitta per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS dal Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare con la decisione n. 0141/TFNSD-2022-2023 depositata in data 27 marzo 2023, pronunciata sul deferimento 16820/367 pf22-23/GC/blp proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto.

Al fine di delineare la vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite si rende necessario descrivere gli avvenimenti che ne hanno determinato l’insorgere.

1.1) Nella seduta del Comitato Nazionale AIA del 17 marzo 2009, su segnalazione del Responsabile del settore tecnico dott. Alfredo Trentalange, e su proposta del Presidente AIA pro tempore Omissis, il sig. Omissis, assistente arbitrale iscritto (all’epoca) alla Sezione di Modena, veniva nominato componente della Commissione di disciplina nazionale AIA. Con verbale n. 7 del 20 novembre 2012, l’incarico venne rinnovato per il quadriennio 2012 – 2015 e nella seduta dell’8 ottobre 2016 per ulteriore periodo quadriennale. Infine, con C.U. 86 in data 6 marzo 2021, su proposta del Presidente AIA in carica, dott. Alfredo Trentalange, il Omissis venne nominato Procuratore arbitrale AIA.

Successivamente, in data 12 novembre 2022, veniva diffusa con ampio risalto mediatico la notizia dell’arresto del Omissis disposto il 10 novembre 2022 nell’ambito di una vasta inchiesta sul traffico internazionale di stupefacenti, con oltre 40 fermi, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Milano.

L’evento suscitava forte allarme e sconcerto in ambito federale, con immediato avvio dei necessari approfondimenti e con adozione dei provvedimenti prima di sospensione del Omissis e poi di revoca dell’incarico (CU n. 68 del 20 novembre 2022).

1.2) In tale contesto, in data 7 dicembre 2022, nel corso del procedimento n. 290pf22-23 avente ad oggetto: “Dichiarazioni stampa rese dall’ex arbitro Omissis in ordine al comportamento dei vertici AIA”, il Procuratore Federale ravvisava la presenza di condotte di possibile rilievo disciplinare a carico di Alfredo Trentalange, Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, meritevoli di approfondimento e disponeva l’apertura di un autonomo procedimento.

La Procura Federale dava quindi corso al procedimento disciplinare n. 367pf22-23 avente ad oggetto “Stralcio degli atti del proc. 290pf22-23 in ordine alle condotte del Sig. Alfredo Trentalange Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri”.

1.3) Nel corso dell’attività inquirente la Procura Federale aveva modo di apprendere che il Omissis, già nel periodo tra il 2015 e il 2016, si era reso responsabile di reati per esercizio abusivo della professione, falsità materiale in certificati e sostituzione di persona e che, per tali condotte, era stato sottoposto alla messa in prova con ordinanza 2 aprile 2019 del Tribunale di Milano.

A mezzo di interlocuzioni con l’A.G., accertava inoltre che in data 20 maggio 2020, nel corso dello svolgimento di attività per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti dì sostanze stupefacenti e psicotrope, militari del Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Milano avevano sottoposto a controllo un camion condotto dal Omissis. Insospettiti dal possesso di un modello di telefono cellulare comunemente usato da consorterie criminali dedite al traffico di stupefacenti, gli operanti procedevano alla perquisizione del furgone e rinvenivano, all’interno del mezzo, 44 kg di marijuana contenuta in 40 involucri di plastica. Il Omissis veniva quindi tratto in arresto in flagranza del reato di cui all’art. 73, comma 1, Dpr 309/90 e condotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, in attesa della successiva convalida dell’arresto da parte del G.I.P. che veniva disposta in data 22 maggio 2020, con applicazione della misura di custodia cautelare in carcere.

Con ordinanza del 15 settembre 2020, il G.I.P. sostituiva la misura con la detenzione agli arresti domiciliari che veniva scontata senza soluzione di continuità con fine pena al 6 settembre 2022. Sottoposto a giudizio immediato, con sentenza in data 21 ottobre 2020 il Omissis veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed a 6.000 euro di ammenda. La sentenza, confermata in grado di appello, acquisiva autorità di cosa giudicata, a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal condannato.

La Procura Federale procedeva a numerose audizioni di persone informate sui fatti ed acquisiva molteplici documenti, tra cui gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia e dalle altre AA.GG. competenti, concernenti gli arresti del Procuratore AIA Omissis, eseguiti nel 2020 e nel 2022, nonché i vari procedimenti penali per gravi reati commessi da quest’ultimo.

In data 30 novembre 2022 i collaboratori della Procura Federale incaricati delle indagini depositavano la relazione sugli accertamenti svolti nell’ambito del procedimento nr. 367pf 22-23.

Acquisita la relazione, la Procura Federale in data 7 dicembre 2022 con nota Prot. 14107/290pf22-23/GC/blp trasmetteva al dott. Trentalange la Comunicazione di Chiusura Indagini (di seguito: CCI).

Ricevuta detta comunicazione, i difensori del Trentalange presentavano istanza di audizione, che aveva luogo in data 16 dicembre 2022. In detta occasione il Trentalange sosteneva l’infondatezza degli addebiti, riportandosi alla memoria difensiva contestualmente depositata sui singoli capi di imputazione.

In data 22 dicembre 2022, l’indagato presentava proposta di accordo, ai sensi dell’art. 126 CGS, circa le sanzioni da irrogare (ammonizione semplice o con diffida, oppure censura); il patteggiamento veniva rifiutato dalla Procura Federale per la non congruità della sanzione proposta in relazione alla pluralità dei capi di incolpazione e alla gravità delle singole condotte oggetto di contestazione.

1.4) Di seguito, con atto 5912/110pf22-23/GC/GR/ff del 10 gennaio 2023, la Procura Federale deferiva il Trentalange innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

a) per avere omesso di assumere qualsiasi iniziativa, anche la più minimale, in violazione anche dell’art. 8, comma 6, lett. b) del vigente Regolamento A.I.A., volta e finalizzata ad accertare i reali requisiti professionali e di moralità del sig. Omissis prima della proposta, fatta dallo stesso Trentalange, e conseguente nomina da parte del Comitato Nazionale AIA (nel marzo 2021), a Procuratore arbitrale dell’A.I.A., comportamento omissivo, seguito da quello commissivo di proposta, che ha determinato la nomina del Omissis – con cui il Trentalange aveva un rapporto personale consolidato di vecchia data (era stato infatti lui a segnalarlo al Presidente Omissis al fine della nomina a componente della Commissione Disciplinare Nazionale il 7 marzo 2009, primo incarico avuto dal Omissis in un Organo di giustizia sportiva) - ad una carica di vertice di un importante Organo di giustizia domestica AIA (Procuratore Nazionale AIA), mentre il nominato era detenuto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Garbagnate Milanese perché condannato alla pena definitiva di anni 2 e 8 mesi di reclusione ed alla multa di 6.000 euro per gravissimi reati concernenti la detenzione di circa 44 Kg. di sostanze stupefacenti;

b) per aver contattato telefonicamente il Vice Presidente della Commissione Disciplinare Nazionale avv. Omissis (rectius: Omissis), il quale, riscontrando negligenza ed inadeguatezza professionale in capo al Omissis quale componente della predetta Commissione, aveva invitato quest’ultimo per iscritto a tenere comportamenti più consoni alle funzioni svolte, chiedendogli di non assumere nuove iniziative contro Omissis Omissis, e così facendo - per proteggere il Omissis, al quale era evidentemente legato da consolidato rapporto personale - interferiva con l’attività, le prerogative, l’autonomia e l’indipendenza di un Organo di giustizia sportiva;

c) per avere omesso di assumere qualsiasi iniziativa, anche la più minimale, in violazione anche dell’art. 8, comma 6, lett. b) del vigente Regolamento A.I.A., volta e finalizzata a controllare il possesso dei requisiti professionali e di moralità necessari per l’attribuzione al sig. Omissis Omissis di importanti onorificenze e premi (arbitro benemerito e premio Concetto Lo Bello), nel mentre il Omissis era detenuto agli arresti domiciliari in quanto condannato alla pena definitiva di anni 2 e 8 mesi di reclusione ed alla multa di 6.000 euro per gravissimi reati concernenti la detenzione di circa 44 Kg. di sostanze stupefacenti, e conseguentemente proponendo e facendo attribuire al Omissis onorificenze e premi in campo sportivo – arbitrale incompatibili con il suo status di detenuto e, più in generale, con i suoi gravi precedenti penali;

d) per avere omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa, anche la più minimale, diretta ad accertare e conseguentemente intervenire, affinché il sig. Omissis Omissis, che nel corso dello svolgimento dell’incarico di Procuratore dell’AIA (dal marzo 2021 al 10 novembre 2022, data del secondo arresto su ordine della Procura della Repubblica di Milano – DDA), ha partecipato solo a pochissime riunioni in presenza (17 giugno 2021, 1 aprile 2022, 5 settembre 2022) presso la sede della Procura AIA di Roma, Via Campania n. 47, garantisse un contegno diligente ed una presenza regolare presso l’Ufficio, come richiesto dal suo ruolo di Procuratore Nazionale AIA, tenuto anche conto della rilevante mole di lavoro (1700 fascicoli l’anno) pendente presso il citato l’Ufficio;

e) per non aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento – da parte del sig. Omissis Omissis - di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, in violazione anche dell’art. 32, comma 6, dello Statuto FIGC, e, comunque, per avere omesso di assumere qualsiasi pur minimale iniziativa e verifica, in violazione anche dell’art. 8, comma 5 e del comma 6, lett. g) del vigente Regolamento A.I.A., rientrante negli obblighi inerenti la carica di vertice dell’AIA dallo stesso rivestita, quali direttive, ordini di servizio o protocolli operativi che potessero assicurare standard di trasparenza e di correttezza amministrativa, volta e finalizzata all’esecuzione presso l’AIA di un’attività di controllo sui rimborsi delle spese anticipate dai soggetti facenti parte degli Organi della Giustizia sportiva AIA, comportamento che ha agevolato l’attività illecita di Omissis Omissis, Procuratore Nazionale AIA, il quale - per l’esercizio delle sue funzioni dal mese di marzo 2021 al mese di agosto 2022 – ha presentato richieste di rimborso spese allegando biglietti ferroviari falsificati, e mai emessi dalla società di gestione dei servizi di trasporto, creando un danno economico di rilevante entità alla F.I.G.C. ed all’A.I.A. stessa;

f) per avere comunicato e distribuito durante il Comitato Nazionale AIA riunitosi a Caltanissetta il 12 novembre 2022 un documento (notizia poi riportata dalla stampa nazionale) recante apparentemente le dimissioni dall’AIA di Omissis Omissis, datato 9 novembre 2022 e firmato “Omissis Omissis”, documento inviato dall’account di posta elettronica omissis76@gmail.com, in uso al fratello del Procuratore Nazionale AIA Omissis Omissis, senza avere previamente compiuto la benché minima verifica volta e finalizzata ad accertare attendibilità e veridicità del documento e del suo contenuto, quando il sig. Omissis Omissis: 1) nella data dell’invio del documento da parte del di lui fratello era già detenuto in carcere perché arrestato il 10 novembre 2022; 2) nella data di apparente firma del documento (9 novembre 2022) si trovava a Roma, presso la sede dell’AIA per svolgere le sue funzioni di Procuratore ed ivi non aveva manifestato ad alcuno la volontà di dimettersi; 3) la firma apposta in calce al documento, affatto diversa per forma e per fattura, da quelle apposte su altri documenti in possesso dell’AIA e riconducibili al Omissis, riporta le parole “Omissis Omissis”, mentre il Procuratore AIA era solito firmarsi “Omissis Omissis”;

g) per avere, nel corso del Consiglio Federale del 15 novembre 2022, nel quale si discuteva il caso “Omissis”, dinanzi a tutte le Componenti partecipanti al predetto Consesso, reso dichiarazioni non veridiche, perché smentite dalle indagini espletate da questa Procura e dai verbali di dichiarazioni univocamente rese da più appartenenti all’Ordinamento Federale in ordine alla avvenuta acquisizione di un curriculum di Omissis Omissis prima della sua nomina a Procuratore AIA, ai titoli di studio e professionali posseduti da quest’ultimo ed alle presunte, ma inesistenti, autocertificazioni rese dal medesimo.

In vista dell’udienza avanti il TFN, il deferito depositava memoria difensiva, corredata da documentazione, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

L’udienza di trattazione avanti il TFN aveva luogo l’1 febbraio 2023. In tale occasione, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’accoglimento del deferimento, con l’irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione, i difensori del deferito chiedevano il rigetto del deferimento, insistendo nelle difese spiegate nelle memorie e nelle conclusioni ivi rassegnate.

2) Con decisione 17 marzo 2023 n/0141/TFNSD-2022-2023, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale proscioglieva il deferito dalle incolpazioni:

- sub a) limitatamente ai requisiti di moralità, per non potersi addebitare al deferito l’omessa verifica di precedenti penali o comunque di pendenze del nominando Procuratore Nazionale, difettando in ambito federale segnali d’allarme che avrebbero dovuto essere percepiti o rilevati dal Presidente Trentalange secondo ordinaria diligenza ed emergendo, invece, una straordinaria attitudine mistificatoria del Omissis tale da indurre a ritenere, con giudizio controfattuale, che eventuali richieste del deferito finalizzate ad accertare la moralità del proponendo candidato non avrebbero potuto sortire un esito utile a chiarire la situazione;

- sub b) per intervenuta prescrizione della violazione, essendo decorso al 7 febbraio 2023 (data di apertura dell’inchiesta) – in assenza di precedenti atti interruttivi - il termine di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), CGS, della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la condotta illecita;

- sub c) per l’impossibilità di fondare un rimprovero per colpa al deferito circa la mancata verifica del possesso dei requisiti morali prima del conferimento delle onorificenze di Arbitro Benemerito e del Premio Concetto Lo Bello in quanto la già evidenziata attitudine mistificatoria che ha connotato l’agire del Omissis verso gli Organi e gli Uffici dell’AIA porta anche in tal caso a ritenere che eventuali richieste del deferito finalizzate ad accertare la moralità del proponendo candidato non avrebbero potuto sortire un diverso esito utile a chiarire la situazione e per non avere comunque la Procura offerto elementi di prova sul difetto dei requisiti condizionanti l’attribuzione dell’onorificenza e del premio;

- sub d) non potendo configurarsi una responsabilità omissiva del deferito, difettando una regola che imponga al Presidente dell’AIA di vigilare sulla presenza in sede del Procuratore Arbitrale Nazionale, oltre a mancare un effettivo nesso di causalità diretta tra gli asseriti risultati negativi dell’Ufficio di Procura e le assenze del Omissis;

- sub f), non potendosi rimproverare al deferito di non essersi avveduto della falsità del documento distribuito durante il Comitato Nazionale dell’AIA del 12 novembre 2022, recante le apparenti dimissioni dall’Ente del Omissis, non emergendo agli atti elementi tali da poter incidere sul legittimo affidamento del deferito circa l’autenticità del documento e tali da consentirgli di rilevare, in base agli ordinari canoni di diligenza, l’asserita falsità della sottoscrizione;

sub g), non potendosi imputare al deferito di aver reso dichiarazioni non veritiere, emergendo infatti dalle registrazioni della seduta del Consiglio Federale del 15 novembre 2022, che il Omissis avesse effettivamente trasmesso il curriculum vitae richiamato dal Trentalange, che i titoli, di studio e professionali, citati nella sessione consiliare, fossero quelli illo tempore autodichiarati dal medesimo Omissis Omissis, e che le autocertificazioni menzionate nel consesso fossero quelle specificamente prescritte dal Regolamento AIA ed esistite in rerum natura, per averle il Omissis effettivamente rese.

Dichiarava, invece, la responsabilità del deferito, nei limiti delle contestazioni sub a) ed e) dell’atto di deferimento:

sub a), quanto alla mancata verifica dei requisiti professionali del nominando, sulla base del rilievo che il Dott. Trentalange fosse a conoscenza della inadeguatezza del Omissis a rivestire quella carica, avendo ricevuto sin dal 2018 nel corso di una telefonata diretta all’Avv. Omissis, componente della Commissione disciplinare AIA, le doglianze di questi circa la preparazione e le qualità professionali del Omissis giudicato dal Omissis totalmente inadatto all’incarico affidatogli;

sub e) per non aver posto in essere alcuna iniziativa tesa ad accertare l’illecita attività del Omissis, che da marzo 2021 ad ottobre 2022 aveva presentato richieste di rimborsi fondate su biglietti ferroviari manifestamente contraffatti così conseguendo importanti rimborsi, agli evidenti danni dell’Associazione, spettando ai vertici degli Uffici adottare, in chiave precauzionale, le cautele volte a prevenire i rischi di comportamenti contrari a diritto ed etica sportiva attraverso l’attivazione di procedure specifiche per le varie fasi decisionali, di adeguati meccanismi di controllo e di un efficace sistema disciplinare interno, non risultando che l’AIA vantasse ai tempi degli illeciti alcun modello atto a verificare i titoli di spesa e, conseguentemente, a prevenire le contestate azioni contra legem e le conseguenti erogazioni indebite delle risorse dell’Ente.

Irrogava, di conseguenza, al deferito la sanzione di tre mesi di inibizione.

3) Avverso la suindicata decisione il deferito proponeva atto di reclamo, notificato alle parti in data 3 aprile 2023 e contestualmente depositato.

Nel gravame si premette che il TFN, pur avendo assolto il deferito dalle contestazioni riportate nel capo b) dell’incolpazione, ha utilizzato parte dei fatti posti a base di tale addebito per costruire il nuovo capo di deferimento a), con l’effetto di condannare il deferito per un fatto diverso da quello originariamente contestato ed in relazione al quale non si sono potute articolare difese. Difatti, nella ricostruzione operata dal TFN, la condotta sanzionata non è consistita nell’aver omesso di valutare i requisiti professionali del Omissis, da questi pacificamente posseduti per aver svolto prima funzioni inquirenti presso la Procura della Lombardia e dopo, per ben 12 anni ininterrotti, funzioni giudicanti presso la Commissione Nazionale di disciplina, ma per aver nominato alla carica di Procuratore Nazionale AIA un soggetto delle cui capacità professionali il Trentalange aveva motivo di dubitare essendo a suo tempo intervenuto per intercedere in suo favore con una telefonata all’Avv. Omissis che tali capacità aveva messo in dubbio.

3.1) Tanto premesso, il gravame espone le argomentazioni seguenti:

i) Violazione degli artt. 123 e 125 CGS FIGC - Violazione del contraddittorio nella fase procedimentale – Violazione del diritto di difesa – Violazione del principio di parità delle parti.

Si assume la nullità del deferimento per essere stato esso disposto senza che si fosse assolto, da parte della Procura, a quel reale contraddittorio anticipato che, a mente dell’art. 123 CGS, deve necessariamente precederlo. Ciò in quanto la Procura ha del tutto omesso di articolare, nell’atto di deferimento, le ragioni di dissenso dalle tesi difensive esposte nella memoria ex art. 123, primo comma, CGS FIGC presentata dopo la CCI, argomentando le sue controdeduzioni solo nel corso della (seconda) udienza del 17 marzo 2023. Tale condotta integra, a parere del reclamante, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità del deferimento, come affermato nella decisione 0047/CFA-2022-2023, nella quale è stato chiarito che delle osservazioni difensive dei soggetti indagati la Procura Federale deve tener conto nell’atto di deferimento, richiamandole espressamente e specificando le ragioni di dissenso da tesi difensive ritenute non persuasive, con la conseguenza che il loro mancato esame ridonda in causa di illegittimità del provvedimento assunto a conclusione delle indagini. In contrario non potrebbe invocarsi l’antiformalismo che connota il processo sportivo, venendo in gioco insopprimibili garanzie di difesa che postulano una prospettazione chiara e circoscritta che delimiti l’uso e l’incidenza del materiale probatorio, senza costringere il deferito ad improvvisare le proprie difese in udienza nel corso della discussione orale o addirittura in secondo grado per addebiti innovati dal TFN.

ii) Erronea mancata acquisizione di materiale probatorio ed erronea mancata ammissione di prova testimoniale.

Si contesta la decisione reclamata, nella parte in cui ha negato ingresso alle SIT acquisite dalla difesa, da ritenere invece ammissibili in analogia al regime probatorio del c.p.p. nel cui ambito le dichiarazioni assunte dal difensore della parte rientrano nell’attività investigativa difensiva ed hanno lo stesso valore probatorio delle dichiarazioni acquisite dal pubblico ministero, ovvero potendo trovare ingresso nel giudizio sportivo alla stregua delle prove atipiche ammesse dal c.p.c. In tale quadro, i verbali di SIT prodotti da Trentalange avrebbero dovuto esser ammessi per l’indiscusso carattere di informalità che contraddistingue l’ordinamento sportivo giusto il chiaro tenore dell’art. 2, comma 6, del CGS del CONI e dell’art. 44, comma 1, del CGS della FIGC (fermo ovviamente il potere del Giudice, d’ufficio o su istanza della controparte, di convocare i soggetti auditi per SIT al fine di ascoltarli in presenza secondo la regola dell’art. 60 CGS FIGC). Per la difesa del reclamante persiste la rilevanza ai fini del decidere delle SIT dell’avv. Omissis (e/o della sua escussione come testimone), potendo lo stesso riferire che Omissis (nella sua militanza presso la Commissione di Disciplina Nazionale) aveva mostrato qualità nella media, che non era il solo non avvocato nella gestione Omissis a svolgere funzioni di giudice e che aveva lui stesso suggerito a Trentalange l’adibizione del Omissis a funzioni inquirenti (deferimento capo a come riformulato dal TFN).

iii) Illegittima immutazione dell’addebito – Violazione del divieto di sentenze a sorpresa.

Il reclamante richiama quanto osservato nelle premesse del proprio atto, secondo cui la condanna inflitta al Trentalange per il capo a) si regge su una parte dei fatti del capo b). Ciò si porrebbe in frontale violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare che rappresenta la garanzia del diritto di difesa dell’incolpato, il quale non può esser chiamato (dal deferimento) a difendersi rispetto a determinati fatti e poi venire condannato (dalla decisione) per fatti diversi. Non potrebbe invero ammettersi il capo di incolpazione coniato dal TFN tramite fusione di pezzi separati ed autonomi dei capi di imputazione perché tale manipolazione chirurgica ha radicalmente conculcato il diritto di difesa del deferito che non ha potuto apprestare nessuna difesa avverso una contestazione ignota.

iv) Erronea affermazione di responsabilità del Trentalange con riferimento al (nuovo) capo a) dell’incolpazione.

Si sostiene, in primo luogo, che il TFN ha erroneamente affermato la responsabilità del deferito per avere questi proposto la nomina del Omissis a procuratore AIA pur essendo consapevole della sua inadeguatezza professionale a rivestire quella carica. La prova di tale conoscenza ruota intorno alla telefonata che l’avv. Omissis, componente della Commissione disciplinare AIA, che riteneva il Omissis totalmente inadatto per l’incarico, tanto da fargliene contestazione in una mail datata 26 maggio 2018, avrebbe ricevuto pochi giorni dopo dal Trentalange nel tentativo di convincerlo ad usare minore severità di giudizio. Così decidendo, il TFN ha errato perché gli atti del processo dimostrano che non era stata raggiunta la prova della esistenza della supposta telefonata che il Omissis afferma di aver ricevuto dal Trentalange, ma che questi nega di aver mai effettuato, avendo anche offerto una serie di considerazioni di carattere logico circa l’assurdità di una tale fantomatica ed inesistente telefonata. Per di più, il TFN ha anche preteso di ipotizzare il contenuto di tale (inesistente) telefonata e da tale (ignoto) contenuto ha (ancora erroneamente) tratto che Trentalange avesse acquisito la consapevolezza di una scarsa capacità giuridica del Omissis, senza peraltro farsi carico del dato oggettivo che agli occhi del Trentalange (come di chiunque altro si fosse trovato al suo posto) il Omissis (ovviamente all’esito di una valutazione ora per allora e non ex post) non poteva non apparire come un soggetto più che qualificato, avendo egli prima svolto le funzioni di arbitro e poi tanto quelle inquirenti che quelle giudicanti. Del resto, osserva ancora il reclamante, non è stata raggiunta alcuna prova che il Trentalange fosse a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della corrispondenza intercorsa per mail tra Omissis e Omissis, recante le contestazioni del primo per la ritenuta inadeguatezza delle prestazioni del secondo.

Ciò in un contesto che non consentiva minimamente di diffidare delle capacità professionali del Omissis, non messe in dubbio nemmeno dal presidente Omissis, il quale nominò e poi confermò due volte il Omissis a componente della Commissione di Disciplina Nazionale, senza che mai, in tutte le precedenti e contestuali procedure di nomina, si fosse ipotizzato di procedere agli approfondimenti, la cui mancanza, solo ex post, è contestata al deferito. La decisione reclamata, pur riconoscendo che, prima della nomina, al Omissis era stato richiesto un curriculum, non considera che sulla base di quel curriculum, Omissis, anche a prescindere dalle notorie pregresse attività di procuratore e di giudice, aveva dichiarato di possedere i titoli per essere nominato procuratore nazionale.

v) Erronea affermazione di responsabilità in relazione al capo e) – Violazione dell’art. 35, comma 2, ultima frase del regolamento AIA.

Si deduce l’ulteriore e decisivo errore della decisione reclamata con riferimento al capo e) del deferimento, per essere la condanna del Trentalange avvenuta:

- ignorando che la funzione di controllo era nella specie, non del Trentalange, ma del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC e degli organi a ciò preposti della Segreteria Generale della FIGC (art. 35, secondo comma, ultima parte, regolamento AIA);

- dopo aver illogicamente svuotato di qualsiasi effettività l’ordine di servizio del Omissis che affidava al Omissis la funzione di controllo (e ciò, assurdamente, sulla scorta delle interpretazioni pro domo mea di chi avrebbe potuto esser ritenuto responsabile di omesso controllo);

- senza aver appunto accertato se vi fosse una qualche responsabilità del funzionario preposto al controllo (Omissis);

- senza porsi la questione se i falsi del Omissis fossero a prima vista percepibili (come in effetti erano percepibili) come tali dal Omissis mancando i pezzi di carta depositati del fondamentale, arciriconoscibile e comune QR CODE.

vi) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b) CGS FIGC – omessa applicazione delle circostanze attenuanti.

Si chiede la riforma della decisione nella parte concernente la misura della sanzione, quantomeno per quanto concerne il capo a) dell’incolpazione, tenuto conto che alla realizzazione dell’evento hanno concorso il comportamento doloso del Omissis, concretizzatosi nell’inoltro di un curriculum falso, e il comportamento colposo per l’omessa segnalazione, ad opera del Omissis e del Omissis, dei disservizi del Omissis presso la Commissione di Disciplina Nazionale, venuti alla luce solo con l’istruttoria della Procura.

Per le ragioni esposte, il reclamante chiede la riforma della decisione gravata, con l’integrale reiezione del deferimento della Procura e con assoluzione del dott. Alfredo Trentalange da ogni addebito.

3.2) In data 6 aprile 2023, la Segreteria della Corte Federale di appello dava avviso della fissazione d’udienza a tutte le parti a mezzo pec.

3.3) In data 24 aprile 2023, alle ore 16,03, veniva acquisita al deposito telematico la memoria difensiva della Procura Federale, recante la richiesta, previa declaratoria di inammissibilità / improcedibilità / infondatezza, di rigetto del reclamo promosso dal dott. Alfredo Trentalange, avverso la decisione n. 141/TFN-SD 2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale del 27 marzo 2023.

Lo scritto difensivo eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del reclamo, in quanto privo della necessaria specificità dei motivi e dei capi ai quali si riferisce l’impugnazione. In particolare, secondo la resistente, il reclamante non avrebbe impugnato in modo specifico il capo della sentenza nel quale il TFN ha ritenuto fondato il capo e) dell’incolpazione, essendosi limitato a criticare la decisione per aver “ignorato nella sua ricostruzione del quadro normativo di riferimento il chiaro tenore dell’art. 35, secondo comma, ultima frase del regolamento AIA”, senza muovere alcuna specifica critica all’ampia motivazione, incentrata sull’esegesi degli artt. 32, comma 6, dello Statuto FIGC, 7 del Codice di Giustizia Sportiva, 8 del Regolamento AIA, nonché sui principi richiamati dal TFN di diligenza qualificata, di indirizzo e coordinamento della Presidenza AIA da esercitare secondo canoni di prevenzione.

La memoria deduce comunque l’infondatezza dei singoli motivi di reclamo, osservando:

i) quanto al primo motivo, che la descrizione dei fatti contestati - funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio - è stata chiaramente enunciata sia nella CCI che nel successivo deferimento e non è cambiata la fisionomia dell’ipotesi accusatoria tra la fase conclusiva delle indagini e l’udienza del 17 marzo 2023. Sono state, poi, indicate espressamente anche le norme violate, di tal che l’atto di deferimento ha correttamente assolto la funzione essenziale di informare il deferito dei fatti materiali posti a suo carico;

ii) quanto al secondo motivo, che alla luce delle esigenze di celerità del procedimento disciplinare sportivo e del criterio di informalità cui esso è improntato, l’inammissibilità dichiarata dal TFN delle SIT acquisite dalla difesa del dott. Trentalange risulta coerente sia con il chiaro dettato dell’art. 60 C.G.S., sia con i principi enunciati dalla giustizia sportiva in ordine alle testimonianze;

iii) quanto al terzo motivo, fermo che la riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa, nel caso in esame non vi è stata alcuna “trasformazione radicale” del fatto da parte del TFN, né può dirsi configurabile alcuna “incertezza sull’oggetto dell’imputazione” al dott. Trentalange, che nella fase di merito ha avuto la possibilità di interloquire in ordine all’ipotesi accusatoria;

iv) quanto al quarto motivo, inerente la telefonata di Trentalange a Omissis, che i dettagli della testimonianza dell’avv. Omissis inducono a ritenere pienamente veridici i fatti riferiti, essendo inimmaginabile che, al solo fine di nuocere al dott. Trentalange, il teste si sia indotto ad inventare di sana pianta le circostanze testimoniate. Si osserva che, in ogni caso, il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, è rimesso al libero convincimento del giudice di merito, che ha correttamente motivato la propria decisione sul punto;

v) quanto al quinto motivo, che in base alla puntuale normativa richiamata nel deferimento e confermata dal TFN – e non oggetto di specifico motivo di reclamo -attiene all’esclusiva responsabilità del Presidente AIA approntare un efficace modello di controllo che assicuri l’impiego dei fondi nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne. Un tale impianto è certamente mancato, come confermano, oltre ai rimborsi in favore del Omissis per spese insussistenti, numerosi casi di associati AIA (arbitri/assistenti) che avevano presentato spese non veritiere;

vi) quanto al sesto motivo, che l’attenuante richiesta dal reclamante non può essere applicata, non essendo il Omissis la “persona offesa” di cui all’invocato art. 13, comma 1, lett. b) CGS e dovendo la sanzione essere adeguata alla gravità degli illeciti commessi e rivestire carattere di effettività e di afflittività.

3.4) In pari data il reclamante depositava memoria di replica alle difese della resistente, contestando l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità, posto che la stessa Procura riferisce il contenuto del quinto motivo del reclamo, che dunque è stato correttamente articolato ed agevolmente inteso.

Nel merito, il reclamante osserva di non aver contestato la diversa qualificazione giuridica del fatto, come dedotto dalla Procura, ma di aver censurato la decisione di condanna in quanto fondata su un addebito nuovo sul quale non è stata possibile alcuna difesa in primo grado, fermo restando che il materiale probatorio acquisito non consentiva nemmeno di ritenere come accertata l’esistenza della fantomatica telefonata Trentalange-Omissis; quanto ai rimborsi, si deduce che in alcun modo potrebbe pervenirsi all’affermazione di una qualsivoglia responsabilità del Trentalange, essendo il sistema dei controlli ben organizzato su due livelli, uno interno all’AIA e l’altro degli organi a ciò preposti della Segreteria Generale della FIGC e che l’errata liquidazione è semmai imputabile a funzionari che, chiamati a una funzione di controllo, hanno dichiarato di non essere stati incaricati di alcun controllo e di non doversi neppure accorgere che i biglietti depositati ai fini del rimborso erano falsi platealmente riconoscibili, mancando essi dell’arcinoto QR code.

3.5) Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi gli avv. ti Avilio Presutti e Paolo Gallinelli per il reclamante e l’avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale. Entrambi i difensori hanno richiamato il contenuto dei rispettivi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Ha assistito all’udienza il sig. Alfredo Trentalange.

Dopo ampia discussione delle parti, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4) Assumendo su di sé la responsabilità “politica” della sciagurata nomina del Omissis, il reclamante Trentalange ha rassegnato in data 18 dicembre 2022 le proprie dimissioni da Presidente dell’AIA, che sono state ratificate nella seduta del Consiglio Federale FIGC del giorno successivo.

Tale circostanza può semmai valere a connotare la personalità del reclamante ma non consente di desumere il difetto di interesse all’azione, non sussistendo le condizioni che renderebbero la decisione nel merito del reclamo inutiliter data.

Nel processo sportivo (art. 47 CGS) la legittimazione attiva è caratterizzata dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del reclamante e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’accoglimento del gravame.

L’esistenza di un interesse individuale idoneo a legittimare l’impugnazione va quindi correlata al catalogo del diritto della persona, inteso nella sua più ampia accezione.

Nel caso in esame, l’azione proposta è sorretta dall’interesse, appartenente all’ordine morale, a tutelare la reputazione professionale del reclamante, che chiede di rimuovere la portata mortificante della propria dignità, siccome lesa dalla sanzione ricevuta.

5) E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del reclamo, formulata dalla Procura Federale sul rilievo che il reclamo medesimo sarebbe privo della necessaria specificità dei motivi e dei capi ai quali si riferisce l’impugnazione. Tanto si deduce con particolare riferimento al corpo della sentenza nel quale il TFN ha ritenuto fondato il capo e) dell’incolpazione, che il reclamante avrebbe censurato per aver “ignorato nella sua ricostruzione del quadro normativo di riferimento il chiaro tenore dell’art. 35, secondo comma, ultima frase del regolamento AIA”, ma senza muovere alcuna specifica critica alla motivazione, alle norme ed ai principi richiamati dal TFN. Ne conseguirebbe, a parere della Procura, l’inammissibilità dell’appello per la mancata impugnazione di un autonomo capo, da solo sufficiente a sorreggere la decisione.

5.1) Ad evidenziare l’infondatezza dell’eccezione giova in primo luogo rimarcare la portata radicale del primo motivo del reclamo, che investe la legittimità della fase istruttoria che ha poi condotto al deferimento.

Sebbene, come di seguito si vedrà, la Corte intenda affrontare i profili sostanziali della vicenda, va da sé che l’accoglimento di tale motivo di impugnazione condurrebbe a inficiare l’atto di deferimento, travolgendo la conseguente decisione sanzionatoria. Il che è già sufficiente ad escludere l’asserita inammissibilità del gravame.

5.2) Vale comunque evidenziare l’erroneità del richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia di decisione fondata sulla pluralità dei motivi, che è inconferente alla situazione in esame.

L’orientamento che esclude l’ammissibilità dell’impugnazione in caso di omessa contestazione di uno dei motivi postula il presupposto che la decisione sia fondata su autonomi motivi ognuno dei quali, da solo considerato, sia idoneo a sostenerla interamente.

La decisione del TFN non presenta detta caratteristica. Essa, infatti, pur valutando l’autonoma valenza disciplinare delle singole violazioni, non ha inflitto pertinenti e distinte sanzioni in grado di sopravvivere singolarmente ad un reclamo che si immagina parziale, ma ha applicato un’unica sanzione, commisurata alla natura e gravità complessiva dei fatti contestati nei capi a) ed e) dell’atto di deferimento.

Ne deriva che, anche a voler ritenere (in ipotesi) non impugnato il capo della sentenza riferito al punto e) del deferimento, non per questo il reclamo potrebbe giudicarsi inammissibile.

Difatti, l’eventuale accoglimento dei motivi contrapposti all’altro capo della decisione, riferibile al punto a) del deferimento, condurrebbe inevitabilmente all’annullamento della sanzione nella misura inflitta, che la Corte dovrebbe quindi ridimensionare in misura congrua alla residua gravità dell’unico capo ipoteticamente sopravvivente. E non è dubbio che una tale riduzione possa costituire una pur limitata soddisfazione per il reclamante, sufficiente a sostenere l’interesse dedotto in giudizio.

5.3) Sotto altro profilo, si deve anche osservare che l’eccezione muove da una non condivisibile e formalistica lettura dell’art. 101, terzo comma, CGS, nella parte in cui dispone che “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”.

La norma richiede che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. L’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure.

Al presente, la resistente immagina la formazione di un giudicato interno sulla disciplina applicabile alla vicenda, siccome indicata dal primo giudice, sul presupposto che il reclamo non rechi alcuna specifica critica alla motivazione, alle norme ed ai principi richiamati dal TFN.

Siffatta impostazione non è condivisibile ed è smentita dal contenuto del gravame, che reca ampie argomentazioni per dimostrare l’erroneità del percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante nella sentenza impugnata. Il dissenso del reclamante investe la decisione nella sua interezza e dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura sono ricavabili in termini inequivoci.

6) Per darne evidenza, giova affrontare subito nel merito il motivo di reclamo.

Il TFN ha ritenuto fondato il capo e) dell’incolpazione, imputando all’odierno reclamante di avere omesso, in qualità di figura apicale dell’AIA, di dotare l’apparato dallo stesso diretto di adeguati modelli organizzativi e di gestione, volti a prevenire l’erogazione di somme sine causa per spese relative a presunte trasferte, giustificate da titoli di viaggio falsificati. Detta condotta omissiva, secondo il primo giudice, concreta la violazione del dovere di indirizzo e coordinamento che conforma la responsabilità del Presidente AIA, quale delineata dalla disciplina positiva del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (art. 7), dello Statuto FIGC (art.32, comma 6) e del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri (art. 8, comma 6, lett. g). L’assenza di un adeguato sistema di controllo troverebbe conferma nelle dichiarazioni rese dai funzionari addetti alla gestione e alla liquidazione dei rimborsi, i quali hanno concordemente affermato di non aver ricevuto istruzioni che imponessero di verificare la veridicità dei titoli di viaggio.

Il reclamante censura dette argomentazioni, osservando che al Presidente AIA compete una funzione di alta vigilanza e non certo il controllo delle singole attività amministrative delegate; che l’art. 35, secondo comma, ultima parte, Regolamento AIA assegna detta funzione di controllo al Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC e agli organi a ciò preposti della Segreteria Generale della FIGC; che a norma dell’art. 1, quarto comma, del Regolamento AIA, la tenuta della contabilità e l’attività gestionale delegata sono svolte da AIA osservando le norme e le direttive federali e dunque che la funzione di adottare direttive in materia è propria della Federazione; che nella specie è provata l’esistenza sia di una direttiva volta a disciplinare i controlli, sia di funzionari ufficialmente investiti delle pertinenti verifiche e, quindi, interessati a scansare proprie responsabilità, il che rende inattendibili le dichiarazioni dagli stessi rese, acriticamente valorizzate dal TFN per costruire una insussistente responsabilità omissiva del Trentalange.

La Corte ritiene fondate le contestazioni del reclamante.

6.1) Si rende preliminarmente necessaria una sintetica descrizione delle funzioni e del riparto di competenze tra gli organi associativi AIA, quale delineati dal Regolamento AIA.

L’art. 8 descrive la modalità di elezione e, ai commi dal quarto al sesto, le mansioni del Presidente AIA.

A tale Organo competono funzioni di rappresentanza nei confronti della FIGC, delle sue componenti interne e dei terzi, nonché l’indicazione dei principi generali dell’attività tecnica, associativa ed amministrativa dell’AIA, la verifica della relativa attuazione, nonché l’adozione, sotto la sua esclusiva responsabilità, dei provvedimenti nelle materie non espressamente delegate alle competenze di altri Organi.

La disposizione assegna al Presidente AIA la funzione non di compilare protocolli operativi per lo svolgimento delle singole attività associative, ma bensì di tracciare gli indirizzi strategici (principi generali) cui devono ispirarsi le attività associative nel quadriennio di durata della carica. Più in dettaglio, nel catalogo delle competenze assegnate al Presidente è compresa (comma sesto, lett. g) la verifica che l’impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne.

Si tratta della norma cui il TFN ha riconosciuto particolare importanza nel delineare la responsabilità del Trentalange, rinvenendo in essa la fonte del dovere di adozione di appropriate regole organizzative interne, che prescrivano specifiche procedure e meccanismi di controllo idonei a prevenire il rischio di verificazione degli illeciti della specie di quelli riscontrati in concreto.

Occorre tuttavia considerare che l’art. 6 del regolamento AIA affida le funzioni di controllo dell’attività amministrativa e contabile al Servizio Istruttivo Nazionale, definito dall’art. 35 dello stesso testo regolamentare “organo centrale di monitoraggio e controllo dell’attività amministrativa e contabile dell’AIA, da svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della FIGC”.

Alla vigilanza e alle verifiche sulle attività amministrative e contabili è dunque preposto uno specifico organo interno all’AIA, chiamato ad operare in conformità alle pertinenti disposizioni impartite dalla FIGC.

Da ciò si inferisce che le incombenze dell’organo di vertice dell’associazione consistono in funzioni di alta vigilanza in merito all’andamento generale della vita associativa, non certo nella stringente vigilanza sulle singole e minute attività operative che compete ai suoi collaboratori in base alle specifiche mansioni assegnate ai componenti della struttura organizzativa.

Tanto premesso, la decisione reclamata ha escluso che l’AIA vantasse ai tempi degli illeciti alcun modello atto a verificare i titoli di spesa e, conseguentemente, a prevenire le contestate azioni contra legem e le conseguenti erogazioni indebite delle risorse dell’Ente. A tale convincimento il TFN è pervenuto in forza delle dichiarazioni rese dal Omissis (29 novembre 2022) e dal Omissis (30 novembre 2022), espressamente giudicate emblematiche e significative.

Entrambi i funzionari hanno negato che in ambito AIA vigesse un sistema di controlli sulla veridicità dei titoli di viaggio; in particolare il Omissis ha affermato che la propria attività si esauriva in controllo puramente estrinseco e formale dei dati contenuti nei biglietti di viaggio.

Dichiarazioni, queste, da valutare con estrema cautela, esse provenendo da funzionari specificamente preposti alle procedure di controllo e liquidazione delle spese e, quindi, comprensibilmente interessati a svalutare la portata delle proprie incombenze, al fine di distogliere l’attenzione da loro possibili responsabilità.

Va rammentato che la regola della terzietà del teste si coniuga con il c.d. principio di responsabilità, che impone di assoggettare a verifica rigorosa l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, le quante volte dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri.

Si deve ancora osservare che le dichiarazioni de quibus, oltre a provenire da persone portatrici di interesse di per sé inquinante, non sono state acquisite all’interno del processo e in contraddittorio tra le parti; esse rivestono, quindi, valore meramente indiziario e possono contribuire alla formazione del convincimento del giudice se corroborate da altri elementi che ne confortino credibilità e attendibilità e non siano smentite da contrarie risultanze processuali.

Dei primi non v’è cenno nella decisione impugnata e negli atti dell’indagine, mentre le seconde sono ben presenti nella fattispecie. E ciò vale a superare la presunzione di colpa che ha orientato il convincimento del primo giudice.

In sede di audizione avanti la Procura Federale, il Omissis ha dichiarato “non verifico materialmente le note spese con gli allegati (biglietti, ricevute pasto, taxi, ecc) in quanto tale verifica viene effettuata preventivamente dai vari soggetti delegati. Per le note spese degli organi di Giustizia domestica e della Procura AIA il delegato è il sig. Omissis”.

Difatti, con mail del 5 aprile 2019, avente ad oggetto “Gestione rimborsi (spese e diarie)”, Omissis Omissis affidava al sig. Omissis l’incarico dei relativi controlli nei termini seguenti:

nell’ambito della riorganizzazione dell’ufficio rimborsi AIA, ti chiedo di sovrintendere al processo di raccolta, controllo e autorizzazione per la messa in liquidazione dei rimborsi, sia delle diarie periodiche che delle spese, inerenti gli organi direttivi centrali (Assemblea dei Presidenti di Sezione, Comitato Nazionale, Consiglio Centrale, Comitato dei Garanti. Organi di Giustizia e altre commissioni associative).

Dovrai attenerti alle disposizioni contenute nella policy FIGC, valide per la dirigenza che il collega Omissis ti fornirà insieme a tutte le informazioni necessarie per organizzare il lavoro e potrai in qualità di funzionario sottoscrivere i moduli ai fini dell’autorizzazione amministrativa al pagamento”.

A dispetto della forma colloquiale della nota, si tratta a ben vedere di un incarico formale mediante il quale il Segretario AIA preposto al servizio amministrativo dell’Ente assegnava al funzionario delegato l’attività di controllo e autorizzazione per la liquidazione dei rimborsi, dando espressa indicazione delle procedure e delle istruzioni da rispettare, con implicito rinvio alla disciplina di cui al richiamato art. 35 del Regolamento.

Dell’esistenza di detto incarico si trova ulteriore traccia nella mail del 12 maggio 2021 di Omissis Omissis, nuovo Segretario AIA, nella quale si ribadisce che il funzionario già designato da Omissis visualizza, controlla e approva i rimborsi spese.

Si trae così conferma che all’interno della struttura amministrativa dell’AIA era predisposto un sistema di verifica preliminare all’autorizzazione e alla liquidazione dei rimborsi e che, diversamente da quanto ritenuto dal TFN, in ambito AIA esisteva un assetto organizzativo che, anche a voler ritenere embrionale, prevedeva comunque l’esecuzione di controlli sui giustificativi delle spese di viaggio, da eseguire sulla base di specifiche direttive.

E non è dubitabile che il corretto esercizio della funzione richiedesse ante omnia la verifica sulla autenticità dei titoli di viaggio, consistendo in ciò la prima e ineludibile forma di controllo, senza che al riguardo si rendesse necessaria l’adozione di specifici protocolli operativi per richiamare l’attenzione dei funzionari ad avvedersi di carenze, o di vistose falsificazioni, presenti nei giustificativi di spesa.

Del resto, anche a voler ipotizzare che al funzionario delegato fosse demandato un controllo puramente estrinseco, si deve ritenere che tale modalità fosse più che sufficiente a rilevare la presenza di documenti di viaggio manifestamente artefatti, per usare l’icastica espressione contenuta nella decisione in rassegna, e così ad impedire la causazione degli illeciti imputata al reclamante.

Si deve poi mettere in risalto che la direttiva Omissis (confermata dalla Omissis) demandava al funzionario delegato anche l’autorizzazione ai rimborsi e non è dubbio che il rilascio di un atto di approvazione di spesa postuli sempre il previo accertamento dei requisiti sostanziali e formali della richiesta di rimborso delle spese, oltre che ovviamente, e in primis, dell’autenticità della documentazione presentata.

In tale contesto, si deve quindi escludere che l’indebita erogazione dei rimborsi al Omissis, per spese di viaggi da questi falsamente dichiarate e documentate, possa ascriversi a condotte omissive del Trentalange.

7) La Corte giudica erronea anche l’affermazione della responsabilità del Trentalange con riguardo al capo a) dell’incolpazione nella parte residua dopo il parziale proscioglimento disposto in primo grado, che ha sgombrato dal campo l’ipotesi accusatoria che la nomina a procuratore arbitrale di un narcotrafficante in stato di detenzione fosse imputabile a condotte colpose del Trentalange.

7.1) Nella sua decisione il TFN ha affermato la colpevolezza del Trentalange sul presupposto che questi fosse a conoscenza della inadeguatezza professionale del Omissis a rivestire quella carica, sotto il profilo della preparazione e del rendimento.

A tale conclusione il primo giudice è pervenuto valorizzando il contenuto dell’audizione tenutasi presso la Procura Federale in data 29 novembre 2022 dell’Avv. Omissis, componente della Commissione disciplinare AIA, inerente alla telefonata da questi ricevuta dal Trentalange a seguito di una contestazione formale elevata per iscritto al Omissis, documentata dall’e-mail datata 26 maggio 2018, nella quale il Omissis gli contestava la sinteticità “ai limiti della tautologia” della minuta di delibera da quegli redatta, che avrebbe evidenziato “una sciatteria e una frettolosità” ritenuta tanto inaccettabile da risultare “irriguardosa per gli stessi soggetti a cui vengono comminate sanzioni”.

Secondo le dichiarazioni accusatorie del Omissis, pochi giorni dopo l’invio della mail, egli avrebbe ricevuto una telefonata dal Trentalange il quale, riferendo di essere al corrente del suo rimbrotto, “lo invitava ad essere comprensivo nei confronti del Omissis”.

Dopo aver osservato che l’acquisita consapevolezza di doglianze circa la preparazione e le qualità professionali del Omissis avrebbe dovuto indurre il Trentalange, nell’esercizio del dovere minimale e generale di diligenza, a svolgere accertamenti circa l’effettiva rispondenza del Omissis al profilo della significativa carica che avrebbe dovuto rivestire, la decisione conclude affermando che la causa della nomina del Omissis risiede nell’omissione dei necessari approfondimenti, con conseguente responsabilità del deferito.

7.2) Alle dichiarazioni del Omissis il TFN ha riconosciuto il valore probatorio proprio della testimonianza, giudicando la deposizione attendibile e non contraddetta da elementi che potessero far dubitare della sua veridicità.

Tuttavia, sin dal primo grado del giudizio, Trentalange ha negato di aver mai fatto la telefonata incriminata, adducendo elementi di carattere logico idonei quanto meno a suscitare dubbi - rimasti irrisolti-  circa il reale occorso.

Alla telefonata la Procura Federale ha riconnesso una specifica rilevanza disciplinare, nel senso descritto al capo b) del deferimento, ravvisando in tale fatto il tentativo di condizionare ed interferire nell’attività e indipendenza di un Organo di giustizia sportiva.

Sul relativo capo di imputazione è caduta la scure della prescrizione dichiarata dal primo giudice, non essendo emersi agli atti dell’inchiesta precedenti segnalazioni, aventi valore interruttivo, in ordine alla condotta del Trentalange siccome descritta dal Omissis.

Va infatti precisato che il Omissis denuncia l’accaduto soltanto nel corso dell’audizione tenutasi presso l’organo inquirente e, in tale occasione, riconosce di non aver mai riferito ad alcuno della telefonata intercorsa con il Trentalange. Ciò, si osserva incidentalmente, nonostante un simile adempimento dovesse ritenersi doveroso in ossequio agli obblighi generali connessi ai profili valoriali enunciati dall’art. 4 CGS, o quanto meno a norma dell’art. 7.3 lett. b) del Codice etico AIA, vigente dal 30 settembre 2011, il quale impone agli associati di segnalare “la violazione di una norma etica, ma anche a segnalare ciò che nella valutazione di ciascuno appaia ragionevolmente tale”.

La prescrizione dichiarata dal TFN riguarda ovviamente la specifica violazione contestata, ma non elimina la possibile rilevanza del fatto ai fini di cui si discorre.

Nondimeno, la Corte non ritiene necessario procedere alla rinnovazione della prova in conformità alle previsioni dell’art. 60 CGS che afferma il principio della formazione della prova testimoniale in contraddittorio tra le parti nel processo sportivo.

Ciò non in ossequio ad esigenze di speditezza del giudizio, da ritenere naturalmente recessive rispetto alla doverosa ricerca della verità processuale, ma più radicalmente perché il tenore delle dichiarazioni del Omissis non consente di pervenire all’affermazione della responsabilità del deferito.

7.3) Occorre ritornare al contesto in cui è maturata la nomina del Omissis.

La realtà processuale restituisce la storia di un soggetto che da oltre venti anni operava nel mondo AIA con assunzione di diversi ruoli, prima referenti e poi giudicanti, senza che alcuno gli avesse addebitato alcunché.

Emblematiche, in tal senso, le dichiarazioni rese il 22 novembre 2022 in fase di indagini, dall’allora Presidente AIA, dott. Omissis, il quale ha confermato che, prima della nomina a Procuratore AIA, non vi fossero doglianze sulla persona del Omissis.

Le uniche persone che (come soltanto dopo emergerà) avevano espresso o ricevuto critiche sull’operato del Omissis non hanno portato a conoscenza dei vertici associativi le valutazioni negative.

Omissis ha trasmesso la mail del 28 maggio 2018 al Presidente della Commissione di disciplina, Omissis, il quale trattiene per sé l’informazione, non è dato sapere se per trascuratezza, per quieto vivere o perché riteneva la stessa di scarso rilievo. Sta di fatto che le osservazioni critiche del Omissis rimangono riservate, per riemergere soltanto allorché (nel 2022, a prescrizione maturata) la vicenda Omissis erompe in tutta la sua gravità.

Nel corso dell’audizione in Procura Federale del 21 novembre 2022, il collaboratore arbitrale Omissis Omissis riferisce di aver appreso, nel settembre 2021, che Omissis era un impostore. Anche questa informazione, acquisita de relato e come tale priva di alcun valore probatorio, viene confidenzialmente veicolata dal Omissis al Presidente della sezione di Cinisello Balsamo (dove all’epoca era iscritto il Omissis), per poi arenarsi nel più assoluto riserbo.

Un unico parere critico specificamente riferito alla nomina nel 2009 del Omissis a componente della Commissione di disciplina nazionale risulta espresso dal sig. Omissis, il quale lamentava di non condividere il metodo di designazione, per non essere stato previamente consultato quale rappresentante della sezione di Modena cui era allora iscritto il Omissis, ma al contempo riconoscendo comunque di non essere a conoscenza “di situazioni discutibili o strane” di rilievo tali “da portare ad un avvicendamento del Omissis”.

Nel 2009 la nomina avvenne comunque all’unanimità e fu confermata ancora all’unanimità per il successivo quadriennio, dal Comitato Nazionale del 20 novembre 2012, non essendo emerse controindicazioni di sorta, nemmeno da parte del Presidente della Commissione di disciplina nazionale presso la quale operava il Omissis, come riferisce Omissis nell’audizione richiamata.

Nel Comitato nazionale dell’8 ottobre 2016 il rinnovo dell’incarico fu deliberato ancora una volta all’unanimità.

Tutte le dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini sono concordi nell’affermare che le nomine avvenivano sulla base di autocertificazioni, senza previ controlli e in assenza di valutazioni critiche sul Omissis, che dopo l’esperienza da procuratore regionale ha potuto così tranquillamente far parte di un organo giudicante AIA per un periodo ultradecennale.

7.4) Così delineato lo scenario complessivo presente nel 2021 all’epoca della nomina del Omissis a procuratore arbitrale, occorre ora soffermarsi sulla vicenda relativa alla telefonata, atteso che l’affermazione della responsabilità del deferito ruota interamente intorno ad essa e ai suoi contenuti.

Poniamo pure che la telefonata sia realmente avvenuta, che nel corso della stessa il Trentalange avesse mostrato di essere edotto delle critiche del Omissis e che avesse acquisito consapevolezza che questi aveva censurato una minuta di delibera, redatta dal Omissis in modo tanto superficiale e sintetico da risultare inaccettabile.

Le indagini della Procura Federale hanno condotto ad evidenziare questo unico episodio, il quale dimostra, al più, che Trentalange fosse consapevole che da una sola persona e in una sola circostanza si fossero levate valutazioni critiche sulle attitudini professionali del Omissis, non condivise nemmeno dal presidente dell’organo presso cui il Omissis operava (come dichiarato da Omissis).

La telefonata risale al 2018, ossia a tre anni prima della nomina del Omissis, periodo durante il quale, come sopra annotato, non è segnalata nessuna ulteriore contestazione.

Insomma, nella percezione del Trentalange, un’unica valutazione soggettiva per una delibera redatta male, ossia un episodio isolato che, quand’anche noto al Trentalange, ben poteva da questi essere considerato alla stregua di un minimo incidente di percorso nella carriera professionale del nominando, schermato dalla prolungata attività professionale precedente e successiva del Omissis risultata priva di altri addebiti e che, da solo considerato, poteva legittimamente giudicarsi non sufficiente a far risaltare controindicazioni o comunque a suscitare nel Trentalange un ragionevole allarme, tale da indurlo – a dispetto di prassi consolidate in AIA - ad esperire approfondimenti istruttori.

8) In conclusione, il reclamo deve essere accolto e, in parziale riforma della decisione di primo grado, il deferito va prosciolto anche dalle incolpazioni sub a) ed e) dell’atto di deferimento.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE 

Domenico Giordano                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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