F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0100/CFA pubblicata il 08 Maggio 2023 (motivazioni) – U.S. Grosseto 1912/Procura Federale

Decisione/0100/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0118/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Federica Varrone – Componente

Angelo De Zotti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0118/CFA/2022-2023 proposto dalla società U.S. Grosseto 1912 in data 07.04.2023,

contro

Procura Federale per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 146 del 04.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell' udienza del 28.04.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi gli Avv.ti Mattia Grassani per la reclamante e Alessandro Avagliano per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 3 marzo 2023, la Società appellante riceveva atto di deferimento ‘ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente, alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti e, altresì, ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S., che pone gli obblighi in esame a carico delle società in modo diretto e, pertanto, la norma richiamata determina anche una responsabilità propria della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.; nello specifico, si contestava alla Società la mancata ottemperanza all’accordo ex art. 126 CGS pubblicato con C.U. n. 96/AA del 12 ottobre 2022, revocato con C.U. n. 242/AA del 23 febbraio 2023, con cui avrebbe dovuto essere definito un procedimento disciplinare mediante pagamento di un’ammenda di 5.000,00.

Con memoria del 23 marzo 2023, la Società chiedeva ‘in via principale di respingere l’atto di deferimento, mancando l’elemento soggettivo della violazione; in subordine, irrogare una sanzione contenuta, non superiore all’ammenda di 1.000,00, a carico della società.

Alla riunione di trattazione del deferimento, celebratasi il 29 marzo 2023, la Procura Federale chiedeva l’applicazione, a carico della Società, dell’ammenda di 8.000,00, sottolineando la particolarità del caso determinata dalla modificazione dell’assetto societario; la Società, in dibattimento, prestava adesione alla predetta richiesta.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, nonostante quanto sopra esposto, considerata la condotta complessiva tenuta dalla Società nell’ambito del procedimento, in particolare il mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS che ha comportato – oltre alla risoluzione dello stesso normativamente prevista – la riattivazione del procedimento con dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva, ha ritenuto equo un aumento della sanzione individuata quale pena base nell’originario accordo, peraltro conforme al minimo edittale, nella misura di un terzo, per una sanzione finale di Euro 13.000,00 di ammenda.

Con l’atto di appello del 10.02.2023 la società Grosseto ha chiesto la riforma della decisione di prime cure assumendo che essa è ingiusta e va annullata per i seguenti motivi:

1.Erronea motivazione e violazione di legge

Si sostiene;

- che l’US Grosseto 1912 SSDRL, con il proprio comportamento, non ha inteso causare dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva, tanto che, non appena venuta a conoscenza della pendenza del procedimento, ha richiesto alla Procura Federale le condizioni per la definizione dello stesso su accordo tra le parti ex art. 127 CGS;

- che l’art. 12, comma 1, CGS dispone che ‘gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva’;

- che l’art. 13, comma 2, CGS stabilisce che ‘gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione’;

- che la Procura Federale, avendo valutato le superiori circostanze in chiave attenuante, aveva richiesto, in prime cure, l’irrogazione della sanzione di 8.000,00, cui la Società, sempre per non incrementare il dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva, aveva aderito, pur trattandosi di importo superiore a quello oggetto dell’accordo ex art. 126 CGS ( 5.000,00).

La Procura Federale, presente oralmente, ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della decisione appellata.

All’udienza del 28 aprile 2023, svoltasi da remoto, il reclamo è stato discusso e successivamente posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come esposto in fatto, l’odierno reclamo attiene al tema, già trattato in diverse decisioni di questa Corte federale, anche recenti, della possibilità per il giudice sportivo adito non soltanto di mitigare ma altresì di inasprire la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell’atto di deferimento.

In merito, l’art. 73 per la Corte sportiva di appello a livello nazionale, l’art.  78 per la Corte sportiva d’appello a livello territoriale e l’art. 106 del CGS per la Corte federale d’appello, prevedono testualmente che “la Corte…se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni nei confronti dei reclamanti”.

Non risultano analoghe disposizioni per i tribunali di prime cure, ma sembra evidente che il principio della sanzionabilità in peius dei reclamanti valga anche per queste corti.

La formulazione delle disposizioni, attraverso l’inciso “se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prime cure”, sembra nondimeno consentire l’aggravamento della sanzione solo in caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo.

Ne consegue che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, in funzione della diversa e più grave configurazione giuridica, in diritto, del deferimento.

Peraltro occorre anche domandarsi - ritiene questa Corte - in che misura una diversa qualificazione, in punto di fatto o di diritto, della contestazione della condotta disciplinarmente elaborata nell’atto di deferimento possa incidere sul diritto di difesa e sul contraddittorio nel giudizio instaurato con l’atto di deferimento.

Ciò in quanto, ferma la più agevole valutazione della diversa rilevanza attribuita ai fatti - che rientra nell’ambito del giudizio deferito al giudice competente - più problematico è affermare che altrettanto irrilevante sarebbe l’accertamento di una diversa imputazione di diritto basata sugli stessi fatti ascritti ai soggetti deferiti, atteso che questo comporta, in qualche modo, uno sviluppo del processo caratterizzato su diverso oggetto, non previsto né prevedibile dalle difese e comunque non previamente contestato, siccome emergente solo dalla decisione.

E questo - si sostiene dalle stesse difese - darebbe facile accesso a possibili violazioni di basilari norme di principio che anche nel processo sportivo non possono certamente essere obliterate.

Ne consegue che, a giudizio di questa Corte, ammessa in via di principio e per espressa previsione normativa la possibilità, anche per il giudice di prime cure, di incidere sulla determinazione della sanzione anche in peius rispetto alla richiesta contenuta nell’atto di deferimento, in questi casi l’apprezzamento del giudice d’appello deve essere particolarmente rigoroso.

E ciò con particolare riferimento all’accertamento dell’esistenza – nella decisione di primo grado – di una motivazione adeguata e coerente con la ragione e il contenuto del deferimento e a fortiori quando, non solo la diversa valutazione dei fatti, ma la stessa configurazione giuridica dell’imputazione assuma una veste diversa e soprattutto più gravatoria ad opera del giudice, con tutte le conseguenze che, sul piano del rispetto dei principi del giusto processo, questa diversa imputazione comporta.

Tornando quindi all’oggetto dell’odierno reclamo, la Corte rileva innanzitutto che, nella specie, il Tribunale non sembra aver rivalutato diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prime cure, come recita la norma, ma al contrario ha introdotto con motivazione non perspicua la valutazione di fatti che, come si chiarisce in seguito, esulano sia dal procedimento che dallo stesso deferimento, nel senso che in nessuna fase del procedimento e successivamente in sede di deferimento, alcuno ne aveva fatto menzione.

Sostanzialmente, infatti, la motivazione dell’incremento della sanzione pecuniaria elevata, in via equitativa, da euro 8000 a euro 13.000, che equivale ad un aumento di due terzi, è stata giustificata testualmente con la seguente stringata motivazione già riportata in fatto: “ considerata la condotta complessiva tenuta dalla Società nell’ambito del procedimento, in particolare il mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS formalmente intervenuto con la Procura Federale, che ha comportato, oltre alla risoluzione dello stesso normativamente prevista la riattivazione del procedimento con dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva”.

Il che è quanto dire che il fatto di aver generato il contenzioso, non avendo la precedente società sportiva versato la sanzione dell’ammenda di euro 5000 irrogata nel precedente giudizio cui la società ora subentrata era estranea, merita un supplemento di sanzione, anche rispetto a quello concordato tra le parti in giudizio.

Ebbene, a prescindere dal fatto che “il dispendio di attività” è l’effetto naturale dell’attività che genera qualsiasi contenzioso, il Tribunale non ha tenuto conto, in primo luogo, della valutazione positiva della condotta della società nel corso del procedimento, avendo riconosciuto che la società medesima ha sfruttato il (secondo) termine concesso dal legislatore sportivo per sanare la propria posizione, così ponendo in essere una condotta perfettamente consentita dall’ordinamento sportivo e dunque alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui far discendere un rimprovero a carico della deferita ulteriore rispetto al già sanzionato ritardo.

E non ha tenuto altresì conto né della circostanza, certamente rilevante ai fini della motivazione del giudizio ma ignorata nella decisione quantunque documentata nel verbale d’udienza, che le parti avevano raggiunto un accordo, non assimilabile in tutto al patteggiamento extraprocessuale ex art. 126 e 127 CGS ma comunque processualmente significativo, tradotto nella concordata richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di 8000, con rinuncia esplicita a svolgere ulteriori difese.

Né, infine, appare coerente con l’aggravamento della sanzione il richiamo alla funzione equitativa, enunciato a sostegno se non a motivo unico della rideterminazione del quantum sanzionatorio, che va usato, come suggerisce il termine, in un contesto di contemperamento, e quindi di mitigazione, delle richieste di ciascuna parte e non invece per giustificare un aggravamento della sanzione rispetto ad ambedue le istanze concordi delle parti.

Per queste ragioni il Collegio ritiene che decisione appellata vada annullata e riformata nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società U.S. Grosseto 1912 la sanzione dell’ammenda di 8.000,00 (ottomila/00).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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