F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 215/CSA pubblicata del 9 Maggio 2023 – A.C. Este S.S.D. a.r.l.

Decisione n. 215/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 254/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d'urgenza numero 254/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.C. Este S.S.D. a.r.l. in data 28.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.05.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Este S.S.D. a.r.l. ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso le sanzioni inflitte ai propri calciatori tesserati, Sigg.ri Andrea Giacomazzi e Alessio Menato, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 130 del 26.04.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone C, Este/Levico Terme del 23.04.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Andrea Giacomazzi per 4 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara” e il calciatore Alessio Menato per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio ad una gamba”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo rispetto alle condotte mantenute dai tesserati nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione.

In particolare, la società Este ha dedotto, per quanto concerne la posizione del calciatore Giacomazzi, che l’atleta, nel cadere a terra dopo un contrasto di giuoco, aveva semplicemente alzato il braccio sinistro verso l’alto, gesto che sarebbe stato interpretato dall’Arbitro quale contestazione o come un modo di mandarlo “a quel paese”.

Circa la posizione del Menato, secondo la reclamante il fatto contestato non sarebbe avvenuto a gioco fermo, bensì in svolgimento, nel corso di un contrasto aereo con un avversario volto a conquistare il pallone di testa, risultando assente qualsiasi gesto di violenza.

La società Este ha allegato, a fondamento delle proprie doglianze, un filmato degli episodi.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 maggio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Alessio Menato.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Giacomazzi “A gioco fermo, dopo un contatto di gioco non sanzionato, urlava verso di me ad alta voce ed in modo udibile in tutto lo stadio: 'Ma vaffanculo va'”, mentre il calciatore Menato “Dopo aver subito un colpo alla testa dal calciatore n. 5 della società ospitata (Gentile Tommaso), reagiva colpendo all'altezza della tibia, con un calcio di medio-bassa intensità, lo stesso calciatore (n.5 ospite).”.

Preliminarmente giova rilevare l’inutilizzabilità del filmato prodotto dalla società Este. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Nel merito, per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Giacomazzi, questa Corte Sportiva ritiene che, dai documenti ufficiali di gara, emerga come la condotta refertata risulti indubbiamente sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, sia per l’indubitabile contenuto ingiurioso dell’espressione proferita a voce alta dal calciatore, sia in termini di sua quantificazione, in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023.  Con riguardo alla squalifica inflitta al calciatore Menato, dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge, in effetti, una parziale discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui il fatto sarebbe avvenuto a gioco fermo, dal referto arbitrale può evincersi come lo scontro tra i due contendenti sia avvenuto a gioco in svolgimento. La condotta del tesserato Menato, dunque, seppur censurabile in quanto realizzata con un colpo inferto alla tibia dell’avversario, può piuttosto essere qualificata come gravemente antisportiva, considerato anche che lo stesso Direttore di gara ha evidenziato la medio-bassa intensità del colpo.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.C. Este S.S.D. a.r.l. deve essere accolto limitatamente alla posizione del calciatore Menato, con riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo con riguardo al calciatore Menato Alessio e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Respinge il reclamo con riguardo al calciatore Giacomazzi Andrea.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva per il solo calciatore Menato Alessio.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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