FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 352/AA del 05/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ASD SPORTING CLUB PALOMONTE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 455 pfi 22-23 adottato nei confronti della società ASD SPORTING CLUB PALOMONTE, avente ad oggetto la seguente condotta:
ASD SPORTING CLUB PALOMONTE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Oviedo Castillo Michael Renzo ha posto in essere gli atti ed i comportamenti allo stesso contestati in relazione al procedimento sopra indicato;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Giuseppe Cupo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SPORTING CLUB PALOMONTE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SPORTING CLUB PALOMONTE;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.