F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 172/TFN – SD del 10 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 21154/528pf 22-23/GC/blp depositato in data 9 marzo 2023, nei confronti del Sig. Salvatore Claudio Defina – Reg. Prot. 137/TFN-SD

Decisione/0172/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0137/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 4 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21154/528pf 22-23/GC/blp del 9 marzo 2023 nei confronti del sig. Salvatore Claudio Defina,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 9 marzo 2023, depositato il medesimo giorno, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

- Il sig. Salvatore Claudio Defina, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Arbitro Associativo, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 24 del CGS e 42, comma 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 3 comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per aver, nel pomeriggio del giorno 23 gennaio 2023 alla vigilia della gara Inter vs Empoli in programma alle ore 20.45 della stessa giornata e per la direzione arbitrale della quale era stato designato l’AE sig. Antonio Rapuano, contattato quest’ultimo associato AIA sulla propria utenza telefonica mobile, anche attraverso le piattaforme di messaggistica istantanea WhatsApp e Telegram, rappresentando allo stesso di fare ogni tanto con un amico <la bolletta scommettendo sulle ammonizioni degli arbitri> (ovvero di scommettere di tanto in tanto sul numero complessivo di ammonizioni comminate durante una determinata gara), dando in tal modo a far intendere al proprio interlocutore di voler conoscere anticipatamente il numero di ammonizioni che lo stesso avrebbe comminato durante lo svolgimento della gara che in serata avrebbe dovuto dirigere (pensando evidentemente di riuscire in tal modo ad assumere informazioni utili al fine di poter giocare una “bolletta” vincente sull’evento sportivo che di lì a qualche ora si sarebbe svolto). Non riuscendo oltre nel proprio intento per il pronto rifiuto opposto dall’AE Rapuano il quale non appena udite le parole del Defina provvedeva immediatamente a rispondere a questi con tono stizzito “che cazzo stai dicendo” interrompendo la conversazione, bloccando in entrata il numero di telefono del Defina stesso e avvisando da subito dell’occorso, tanto, il Responsabile CAN AB G. Rocchi, quanto, l’AE D. Orsato quale Rappresentante degli Arbitri in attività.

La fase istruttoria

In data 24 gennaio 2023 la Procura Federale, a seguito di una nota di pari data inviatale dalla Segreteria dell’AIA, alla quale era allegata una segnalazione del 23 gennaio 2023 proveniente dal Responsabile CAN sig. Gianluca Rocchi, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 528pf22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine al contenuto di una telefonata intercorsa tra l’AE Antonio Rapuano e il sig. Claudio Defina, responsabile nazionale fisioterapisti AIA”.

Con la suddetta segnalazione il Responsabile CAN faceva rimessa, alla Segreteria AIA e al Vice Presidente AIA, della copia di una mail inviatagli sempre il 23 gennaio 2023, alle ore 16:35, dall’AE sig. Antonio Rapuano, che di lì a qualche ora avrebbe dovuto arbitrare la gara Inter - Empoli valevole per  il Campionato di Serie A, del seguente letterale tenore: “Gianluca, Come anticipato telefonicamente, ho appena ricevuto una chiamata da Defina Claudio (responsabile fino allo scorso anno dei fisioterapisti ); mi ha contattato tramite whatsapp chiedendomi se potevo chiamarlo su telegram. Rifiutando la sua richiesta mi pronunciava le seguenti parole: sai io con un mio amico ogni tanto faccio la bolletta scommettendo sulle ammonizioni degli arbitri. A quel punto urlandogli prima come cazzo sei messo, gli ho chiuso il telefono in faccia bloccandolo. Rapuano Antonio”.

Sempre in data 24 gennaio 2023 la Segreteria AIA integrava la documentazione inoltrando altra nota del Responsabile CAN cui era allegata un’ulteriore segnalazione dell’AE sig. Eugenio Abbattista in cui testo era il seguente: “Buon giorno Gianluca. Facendo seguito al nostro colloquio telefonico appena intercorso con la presente ti specifico quanto segue: Oggi alle ore 12:30 circa venivo contatto telefonicamente dall’associato Defina Claudio. Lo stesso Defina mi riferiva di aver contattato nella giornata di ieri 23/01 l’associato Rapuano Antonio per comunicargli di una presunta sua nuova collaborazione (del Defina NB) con una società di statistica-analisi dati. Alla mia domanda di quale fosse il reale problema, il Defina mi comunicava che il Rapuano era pesantemente dissentito e infastidito dall’aver ricevuto questa chiamata, tanto dall’aver interrotto la comunicazione arrabbiato e pesantemente offeso e di aver chiamato me in considerazione del mio rapporto con il Rapuano. A quel punto avendo immaginato e intuito io qualcosa di anomalo e strano, intercorso nella chiamata fra i due (Defina e Rapuano), ho categoricamente stoppato e fermato Defina dicendogli che poteva interrompersi nel suo racconto che non era di mio interesse e pertinenza e che faceva bene a chiuderla li anche con me. Che non mi andava di proseguire nella conversazione. L’ho salutato immediatamente e ho chiuso la conversazione. Il tutto per tua opportuna conoscenza. Un caro saluto. Eugenio Abbattista”.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo le schede di tesseramento relative ai tesserati AIA coinvolti e provvedeva all’audizione dell’AE sig. Antonio Rapuano e dell’AE sig. Eugenio Abbattista, i quali confermavano il contenuto di quanto rispettivamente esposto il 23 e il 24 gennaio 2023. L’Organo inquirente, ritenendo che da quanto assunto fossero emerse violazioni circa i comportamenti e le attività poste in essere dall’Arbitro Associativo sig. Claudio Salvatore Defina, provvedeva, in data 14 febbraio 2023, alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale al suddetto venivano contestate le violazioni di cui al precitato atto.

L’avvisato, con nota del 26 febbraio 2023, chiedeva di essere audito dalla Procura Federale e giustificava il suo comportamento spiegando che fra lui e il sig. Rapuano c’era stato un fraintendimento. Con altra nota del 7 marzo 2023 chiedeva copia del fascicolo e, in pari data, veniva ascoltato dalla Procura Federale a cui, fra l’altro, precisava: “La mia idea era di valutare la possibilità di realizzare una app per creare probabilità nelle scommesse per il mondo degli arbitri, in particolare per quanto riguarda le ammonizioni. Quindi contattavo Rapuano e gli comunicavo via whatsapp di poterci sentire su Telegram solo perché sapendo che si parlava di scommesse per evitare fraintendimenti ritenevo che fosse meglio per lui sentirsi su una chat più sicura ma il fine era esclusivamente di chiedere se esisteva un sito affidabile per poter acquisire numeri e statistiche relative alle ammonizioni degli arbitri, purtroppo non sono riuscito a spiegare questo concetto perché in meno di un minuto appena lui ha sentito da me che dicevo “ho iniziato a seguire un bet che fa scommesse sulle freccette ed avevo pensato di far qualcosa sui cartellini” lui mi diceva immediatamente “che cazzo dici Claudio” e mi metteva giù il telefono bloccandomi immediatamente, infatti provavo a richiamarlo per spiegare ma non squillava nemmeno”.

La Procura Federale, non ritenendo idonee le giustificazioni addotte dall’avvisato nell’ambito della sua audizione, si determinava quindi, con atto del giorno 9 marzo 2023, a deferire innanzi a questo Tribunale l’Arbitro Associativo sig. Salvatore Claudio Defina, ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase precedente l’udienza del 6 aprile 2023 e la fase predibattimentale

In conseguenza di ciò, il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 6 aprile 2023. Il sig. Defina, con mail del 10 marzo 2023, chiedeva posticiparsi l’udienza dibattimentale a data successiva al 10 aprile 2023 giustificando tale richiesta con la circostanza di trovarsi all’estero nel periodo 5-10 aprile. In data 2 aprile 2023, per il tramite del proprio difensore di fiducia, depositava memoria con la quale, in punto di fatto, ribadiva quanto già evidenziato in sede di audizione circa l’equivoco insorto con il sig. Rapuano e il sig. Abbattista e, in punto di diritto, evidenziava come, comunque, le carte processuali non consentissero di raggiungere lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza endofederale per un giudizio di colpevolezza.

All’udienza del 6 aprile 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno era presente per il deferito. Il Tribunale, vista l’istanza di rinvio avanzata dal sig. Defina e stante l’assenza di questi e del suo difensore, sulla non opposizione della Procura Federale, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, letta l’istanza di rinvio formulata dal sig. Salvatore Claudio Defina, in ragione della sua impossibilità a comparire personalmente; udito l’Avv. Alessandro Avagliano, nella qualità di rappresentante della Procura Federale, che non si è opposto; accoglie la predetta istanza e rinvia il procedimento alla data del 4 maggio 2023, ore 10:30, in modalità videoconferenza, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d), CGS – CONI e dell’art. 110 CGS – FIGC, dalla data odierna sino al 4 maggio 2023”. Nessuna delle parti depositava memoria prima della nuova udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 4 maggio 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità del deferito e per l’irrogazione della sanzione della squalifica per tre anni. Era altresì presente personalmente il deferito assistito dall’Avv. Fabio Chiarini del Foro di Bologna il quale, richiamato il contenuto della propria memoria difensiva, concludeva per il proscioglimento del proprio rappresentato. Il Presidente dava poi la parola al sig. Salvatore Claudio Defina il quale illustrava la propria posizione insistendo, anch’egli, per il proprio proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale ritiene che quanto ascritto all’AA sig. Salvatore Claudio Defina trovi conferma nelle carte processuali limitatamente alla violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS, 42, comma 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato dagli artt. 3 comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento settoriale.

Non è in contestazione e non è quindi revocabile in dubbio la circostanza che il sig. Defina, nel pomeriggio del giorno 23 gennaio 2023, a poche ore dall’inizio della gara Inter vs Empoli in programma alle ore 20.45, valevole per il campionato della massima serie nazionale, abbia contattato sulla propria utenza telefonica mobile, anche attraverso le piattaforme di messaggistica istantanea WhatsApp e Telegram, l’AE sig. Antonio Rapuano, arbitro designato a dirigere la gara anzidetta.

Secondo quanto riferisce l’AE Rapuano (cfr. la denuncia che ha dato origine al procedimento) il Defina gli avrebbe detto testualmente “sai io con un mio amico ogni tanto faccio la bolletta scommettendo sulle ammonizioni degli arbitri”. A quel punto il sig. Rapuano, insospettito dal tenore della conversazione e dal riferimento alle scommesse e alle ammonizioni nonché dalla richiesta del Defina di tenere la conversazione su piattaforme di messaggistica istantanea ritenute non intercettabili, chiudeva bruscamente la conversazione e bloccava il numero del Defina.

Quest’ultimo, dal suo canto, audito dalla Procura Federale in data 7 marzo 2023, specificava che quanto accaduto era frutto di un malinteso in quanto “La mia idea era di valutare la possibilità di realizzare una app per creare probabilità nelle scommesse per il mondo degli arbitri, in particolare per quanto riguarda le ammonizioni. Quindi contattavo Rapuano e gli comunicavo via whatsapp di poterci sentire su Telegram solo perché sapendo che si parlava di scommesse per evitare fraintendimenti ritenevo che fosse meglio per lui sentirsi su una chat più sicura ma il fine era esclusivamente di chiedere se esisteva un sito affidabile per poter acquisire numeri e statistiche relative alle ammonizioni degli arbitri…”.

Non nega, quindi, il sig. Defina di aver fatto riferimento, nel corso breve colloquio avuto con il sig. Rapuano, tanto alle scommesse quanto alle ammonizioni ingenerando in tal modo, nel suo interlocutore, il legittimo sospetto che la conversazione vertesse su argomenti a dir poco “scottanti”, che avrebbero potuto condurre a gravi conseguenze sotto il profilo disciplinare. D’altra parte è lo stesso deferito a riconoscere la delicatezza del tenore della conversazione tanto da proporre al sig. Rapuano di “sentirsi su una chat più sicura”. E, comunque, la tesi giustificativa offerta dal sig. Defina non ha alcuna credibilità alla luce della circostanza che il medesimo aveva chiesto, via whatsapp, all’AE sig. Rapuano di utilizzare “Telegram” specificandone la ragione con le seguenti parole:” Ci sei caro? Posso chiamarti? Sei in tranquillità? 5 minuti una cosa importante” (screenshot in atti). Non si comprende davvero cosa possa esserci di così riservato e urgente, da definire in cinque minuti poche ore prima della partita Inter – Empoli, nel chiedere all’AE sig. Rapuano se esista “un sito affidabile per poter acquisire numeri e statistiche relative alle ammonizioni degli arbitri”.

Ritiene il Collegio che il comportamento dell'AA sig. Defina, per come dianzi evidenziato, sia da censurare sia sotto il profilo dell’equivocità, con riferimento alle tematiche trattate, che sotto quello della tempestività, ossia a poche ore dall’inizio di una delicata gara di campionato, e integri la violazione delle norme sopra citate anche in considerazione del fatto che il deferito è un appartenente al settore arbitrale che quindi ben dovrebbe conoscere, e rispettare, i precetti normativi, tanto generali che settoriali, e le norme deontologiche.

Né per attenuare la responsabilità dell’AA Defina, come sembra voler far intendere la difesa del deferito, può essere invocata la telefonata da questi fatta il giorno seguente all’AE sig. Eugenio Abbattista, carissimo amico del sig. Rapuano, come riferito dal primo e come noto al Defina, poiché la stessa, in questo contesto, assuma carattere “giustificativo” e “riparatorio” da parte di chi è pienamente cosciente di aver violato le regole.

Ritiene, invece, il Collegio che non possa dirsi concretizzata, da parte del deferito, la violazione del dettato dell’art. 24 del CGS. Manca agli atti del giudizio la prova che l’AA Defina sia dedito alle scommesse e/o abbia effettivamente scommesso su eventi ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.

Non può, infatti, assurgere al rango di prova, tantomeno di confessione, quanto riferito dal sig. Rapuano secondo il quale il Defina avrebbe testualmente detto “sai io con un mio amico ogni tanto faccio la bolletta scommettendo sulle ammonizioni degli arbitri” in quanto il riferimento alla “bolletta”, intesa come ricevuta di una puntata di gioco, non trova conferma, tantomeno documentale, in nessuna carta processuale. Inoltre la norma di cui la Procura Federale invoca la violazione, l’art. 24 del CGS, prevede, per i tesserati, il divieto di effettuare o accettare scommesse su eventi ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA e di conseguenza sanziona la violazione di detto divieto. Ne consegue che, anche a voler ritenere che il sig. Defina volesse effettivamente conoscere quante ammonizioni avrebbe fatto il sig. Rapuano durante la gara per poi effettuare una puntata illecita, non ci sarebbe stata la violazione del divieto fintantoché non ci fosse stata la scommessa effettiva.

Infine, sotto il profilo sanzionatorio, appare equo irrogare la sanzione di cui in dispositivo in considerazione della gravità della condotta equivoca, intempestiva e inopportuna, posta in essere dal deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Salvatore Claudio Defina la sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 10 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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