F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 218/CSA pubblicata del 11 Maggio 2023 – S.S.D. F.B.C. Portici a.r.l.

Decisione n. 218/CSA/2022-2023 

Registro procedimenti n. 242/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 242/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. F.B.C. Portici a.r.l in data 19.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n.127 del 18.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.04.2023, il dr. Antonino Tumbiolo;

sentito l’Assistente n. 1; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. F.B.C. Portici a r.l ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Amato Giovanni in relazione alla gara di Campionato di Serie D, girone G, Portici/Casertana del 16.04.2023 (cfr Com. Uff. n.127 del 18.04.2023);

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 5 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per essere entrato in contatto spalla a spalla con un A.A. e avere proferito al suo indirizzo espressione irriguardosa. Veniva allontanato a forza da un proprio dirigente"”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica a due giornate, affermando non essere intervenuto alcun atto o atteggiamento violento, né offesa gravemente offensiva ed irriguardosa, sulla base di una ricostruzione dei fatti che diverge da quella contenuta nel referto arbitrale.

In particolare, la società S.S.D. F.B.C. Portici a.r.l afferma che il calciatore Amato Giovanni non è mai venuto a contatto con l'assistente di gara e che lo stesso, dopo l'espulsione, si limitava a chiedere spiegazioni senza assumere alcun comportamento, né intenzionale, né reale, di violenza e/o aggressività.

Ritiene, pertanto, la società reclamante che la sanzione disciplinare appare quantomeno sproporzionata con riguardo al reale svolgimento dei fatti, nonché alla costante condotta disciplinare del calciatore.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 aprile 2023, è stato sentito il sig.

Dario Ameglia, assistente 1. 

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, il sig. Dario Ameglia, assistente 1 della gara in questione, il quale ha confermato che la condotta del calciatore era consistita in un contatto, non violento ma voluto, con la spalla contro la sua spalla, nonché il contenuto del suo rapporto quanto alle frasi offensive (come da referto: “Ma che cazzo vuoi coglione” e “Sei proprio scarso”). Ai fini della decisione della presente controversia, pertanto, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera b), C.G.S., che prende in considerazione la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzi in un contatto fisico e che prevede una sanzione minima edittale di 4 giornate.

In considerazione della unitarietà del contesto nel quale sono maturati le parole offensive di cui sopra si è detto, che non possono essere disgiunte dal momento del contatto fisico, la Corte ritiene di attenuare la squalifica di cinque giornate comminata dal Giudice Sportivo, riducendola al minimo edittale previsto dalla citata norma.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                             Patrizio Leozappa 

 

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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