F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 219/CSA pubblicata del 11 Maggio 2023 – Sig. Aracri Achille
Decisione n. 219/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 245/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 245/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Aracri Achille in data
24.04.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-
Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 127 del 18 aprile 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28 aprile 2023, il dott. Agostino Chiappiniello e uditi l’Avv. Priscilla Palombi e il reclamante; sentito l’Assistente n. 1;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Aracri Achille della società U.S. Angri 1927 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 127 del 18 aprile 2023, in relazione alla gara U.S. Angri 1927/Atletico Uri del 16/04/2023 — Campionato Nazionale di Serie D — Girone G.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per avere, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con una testata".
Il calciatore reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta non violenta.
In sostanza, il reclamante non avrebbe colpito con una testata il calciatore avversario e non avrebbe posto in essere alcuna condotta violenta; ci sarebbe stato, in realtà, soltanto un battibecco energico, originato dagli atteggiamenti di continua provocazione tenuti dal giocatore della squadra avversaria Melis.
Nel reclamo, si invoca, inoltre, l’applicazione delle circostanze attenuanti.
Nel corso dell'udienza, sono stati uditi l’avv. Priscilla Palombi e il reclamante, ed è stato sentito altresì l’assistente dell’arbitro n. 1, sig. Angelo Mazza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
In via preliminare, si deve puntualizzare che il calciatore opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica diversa e meno grave, senza negare l'esistenza degli stessi.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "al 390 st a gioco in svolgimento il numero 20 locale Aracri A. colpiva, senza contesa del pallone, violentemente al volto con una testata il giocatore ospite numero 92 Melis L. Richiamavo l'attenzione dell'A.E. per notificare il provvedimento disciplinare, alla notifica del quale l'attaccante abbandonava il tdg senza ulteriori problemi".
Da detta ricostruzione dei fatti operata negli atti ufficiali di gara, appare fondata la qualificazione da parte del Giudice Sportivo della condotta esaminata come atto violento ex art. 38 del C.G.S., anche in considerazione della mancanza di ogni possibilità di contendere il pallone di gioco e, quindi, dell’assenza di una azione dinamica di contesa agonistica.
Parimenti, non vi è prova di alcuna delle circostanze attenuanti disciplinate dall'art. 13 del C.G.S., compresa l'asserita e reiterata provocazione posta in essere dal calciatore Melis a danno del reclamante, che, comunque, non potrebbe mai giustificare una reazione violenta, come quella evidenziata nel referto arbitrale.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce