F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0102/CFA pubblicata il 12 Maggio 2023 (motivazioni) – Sig. Roberto Gallastroni/Procura Federale
Decisione/0102/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0117/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Marco La Greca - Componente
Ida Raiola - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0117/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Roberto Gallastroni in data 07/04/2023
contro
Procura Federale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n.148/TFNSD-2022-2023 del 04/04/2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 5 maggio 2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Ida Raiola e uditi gli Avv.ti Pierluigi Vossi per il reclamante e Lorenzo Giua per la Procura Federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1.Con atto prot. 9913/209pf22-23/GC/GR/ff del 27 febbraio 2023, la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (d’ora in poi T.F.N.-S.D.), tra gli altri, il sig. Roberto Gallastroni nella sua veste di allenatore UEFA A, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato, ma, in ogni caso, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in poi C.G.S.), all’interno e nell’interesse della Società S.S.D. Assisi Subasio, oggi A.S.D. Spoleto, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (d’ora in poi, N.O.I.F.) per avere il predetto, in assenza di tesseramento, svolto nella stagione sportiva 2020-2021 l’attività di allenatore in favore della prima squadra della società S.S.D. Assisi Subasio, oggi A.S.D. Spoleto, partecipante al campionato di Eccellenza.
1.1. Con decisione n.148/TFNSD-2022-2023 del giorno 04/04/2023, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riconoscendo, tra gli altri, la responsabilità del Sig. Roberto Gallastroni in relazione all’incolpazione ascrittagli, irrogava in suo danno la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).
1.2. Con atto recante la data del 6 aprile 2023, acclarato al processo sportivo telematico (P.S.T.) il successivo 7 aprile 2023, il Sig. Roberto Gallistroni proponeva reclamo avverso la detta pronuncia del TFN-SD, allegando: 1) il vizio di motivazione per mancato esame di un elemento di prova decisivo ovvero la richiesta di tesseramento sottoscritta da esso Roberto Gallastroni; 2) l’assenza della prova della responsabilità disciplinare del reclamante; 3) la violazione del principio di proporzionalità, attesa la eccessività della sanzione inflitta.
1.3. All’udienza del giorno 5 maggio 2023, tenutasi con la modalità della videoconferenza, il difensore del reclamante, avv. Pierluigi Vossi, concludeva per l’accoglimento del reclamo, mentre, per la Procura Federale, l’avv. Lorenzo Giua chiedeva la conferma della decisione di primo grado.
1.4. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Il reclamo è fondato e va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi.
2.1. Il reclamante è stato chiamato a rispondere, per la sua qualità di soggetto dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art.2, comma 2, C.G.S., in quanto allenatore UEFA A non tesserato, della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, in assenza di tesseramento, svolto nella stagione sportiva 2020-2021 l’attività di allenatore in favore della prima squadra della società S.S.D. Assisi Subasio, oggi A.S.D. Spoleto, partecipante al campionato di Eccellenza.
2.2. La Corte rileva in via preliminare che rispettivamente, ai sensi dell’art. 33, comma 1, e dell’art.37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività” e “I Tecnici inquadrati nell’albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali” e, ai sensi dell’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”. Nel caso, invece, del tesseramento dei calciatori e delle calciatrici, l’art.39, comma 1, N.O.I.F. specifica che “I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine”.
2.3. Ciò posto, la Corte osserva che, nella vicenda in esame, è incontestato in fatto che il reclamante, in forza della sua qualifica di Allenatore Professionisti di 2a categoria – UEFA A, pur avendo compilato e sottoscritto la richiesta di tesseramento per il ruolo di Responsabile della Prima Squadra presso la S.S.D. Assisi Subasio, oggi A.S.D. Spoleto, per la stagione sportiva 2020/2021(cfr. copia della richiesta in atti, riportata anche nel corpo del reclamo), non abbia poi curato personalmente la trasmissione di detta richiesta al Settore Tecnico, avendo consegnato materialmente la richiesta in parola alla società sportiva, la quale – nella prospettazione difensiva del reclamante – avrebbe dovuto, dopo averla a sua volta sottoscritta, provvedere alla trasmissione al Comitato Regionale competente che, a sua volta, avrebbe dovuto trasmetterla, mediante raccomandata A/R, al Settore Tecnico e ciò secondo quella che - sempre nella prospettazione difensiva del reclamante – sarebbe stata la prassi in uso.
2.4. Così ricostruita la vicenda in fatto, alla luce delle allegazioni del reclamante, può affermarsi che, in definitiva, non si è perfezionata, in capo al reclamante, la fattispecie del tesseramento prescritto a norma dei richiamati artt. all’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., sia perché egli non ha provveduto personalmente alla trasmissione della richiesta all’organo competente sia perché - per il fatto di aver (malamente) confidato nell’operato altrui (la società sportiva presso la quale chiedeva il tesseramento) - egli non ha, poi, curato di verificare che la trasmissione della richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2020-2021 era poi effettivamente avvenuta da parte della S.S.D. Assisi Subasio (ora A.S.D. Spoleto) all’organo competente.
2.5. In tal modo, il reclamante è venuto meno ad un elementare dovere di diligenza - riconducibile ai principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sanciti dall’art.4, comma 1, C.G.S. - rispetto all’adempimento di un obbligo espressamente previsto a suo carico dall’ordinamento sportivo, così incorrendo - per il fatto di aver omesso di verificare che la sua posizione fosse in regola con l’ordinamento sportivo in generale (cfr., in termini, questa Corte Federale d’Appello, IV Sezione, decisione 0020/CFA – 2021-2022) - nella responsabilità disciplinare per violazione del richiamato art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle N.O.I.F.
2.6. Alla luce dei rilievi appena formulati, sia pure in presenza di una parzialmente diversa ricostruzione della fattispecie di responsabilità, ma, comunque, in linea con la precedente giurisprudenza di questa Corte, la decisione impugnata del T.F.N. – S.D. va, dunque, confermata in punto di affermazione della responsabilità disciplinare del reclamante.
2.7. Quanto alla conseguente determinazione della sanzione da irrogare a carico del reclamante, la Corte osserva che, in considerazione del concreto svolgersi della vicenda in fatto, per come innanzi ricostruita, la sanzione – in accoglimento del terzo motivo di reclamo - va rideterminata mediante riduzione della squalifica inflitta al reclamante a mesi 2 (due). E ciò anche in relazione alla circostanza che il Campionato di Eccellenza Umbra 2020-2021 veniva dapprima sospeso, dopo una sola giornata di gara, come da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Umbria n.50 del 23/10/2020 fino al giorno 05/03/2021 (a seguito di proroga) e poi definitivamente interrotto con Comunicato Ufficiale n.89 del 15/03/2021, in ossequio alle linee guida della Lega Nazionale Dilettanti per la ripresa dei campionati di Eccellenza approvate dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 05/03/2021.
2.8. In ragione dell’accoglimento del reclamo nei sensi appena precisati, va disposta la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (art.48, comma 6, C.G.S.).
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Roberto Gallastroni la sanzione della squalifica di mesi 2 (due).
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ida Raiola Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce