F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 173/TFN – SD del 12 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 24628/226pf22 -23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. Paolo Maiorino – Reg. Prot. 154/TFN-SD

 

Decisione/0173/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0154/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24628/226pf22 -23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. Paolo Maiorino,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 24628/226pf22 -23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Paolo Maiorino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2020/2021, consentito e/o comunque non impedito l’indebito utilizzo, a beneficio della società da lui presieduta, di una quietanza liberatoria datata 14.6.2021, con cui il calciatore sig. Simone Sorgente, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, autorizzava la predetta società a decurtare dalla somma dovutagli a titolo di prestazioni sportive in virtù dell’accordo economico in corso con la società A.S.D. Nocerina Calcio 1910 per la stagione sportiva 2020/2021, la somma di euro 2.400,00, dal medesimo calciatore percepita nel corso della precedente stagione sportiva 2019/2020 a titolo di ristoro disposto dal Decreto Cura Italia per sanare parzialmente gli effetti negativi della pandemia da Covid 19, quietanza risultata apocrifa in quanto creata artificiosamente ed espressamente disconosciuta dallo stesso Simone Sorgente.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla veridicità della quietanza liberatoria prodotta dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 e relativa al pagamento delle somme dovute al calciatore Simone Sorgente”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 24 ottobre 2022 al n. 226 pf 22/23, trae origine dalla segnalazione pervenuta a mezzo pec alla Procura Federale in data 26.9.2022 da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche unitamente alla decisione n. 13 del 26.9.2022, resa all’esito dell’udienza del 19.9.2022 sul reclamo, ex art. 90, comma 2, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, proposto dalla società A.S.D. Nocerina Calcio 1910 nei confronti del calciatore sig. Simone Sorgente, avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 97 del 1.6.2022.

Nel corso dell’attività istruttoria, sono altresì stati acquisiti i fogli di censimento e gli organigrammi della società per le stagioni sportive dalla 2020/2021 alla 2022/2023; i verbali delle assemblee ordinarie dei soci del 5.7.2021, del 7.2.2022 e del 4.7.2022; l’elenco dei dirigenti tesserati per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023; le schede storiche di tesseramento del calciatore sig. Simone Sorgente, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società, della sig.ra Daniela Riccio, all’epoca dei fatti socio della società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, del sig. Aniello Pepe, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Nocerina Calcio 1910 in qualità di Segretario, del sig. Giuseppe Califano, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di delegato alla firma, del sig. Giancarlo Natale, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, del sig. Nunzio Grasso, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Amministratore delegato, del sig. Raffaele Scalzi, in qualità di vice presidente; la copia della quietanza liberatoria relativa al calciatore sig. Simone Sorgente datata 14.6.2021.

Sono inoltre stati auditi, come da verbali in atti, i signori Nunzio Grasso, Simone Sorgente, Aniello Pepe e Paolo Maiorino. A seguito della notifica della CCI non sono pervenute memorie difensive, né richieste di audizione da parte del Maiorino, mentre la l’ASD Nocerina Calcio 1910 ha chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS, al momento del deferimento ancora in attesa di eventuali rilievi da parte del Procuratore generale dello sport (comma 3, art. cit.). L’atto di deferimento risulta ritualmente notificato.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 9.5.2023, il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 9.5.2023, tenuta in modalità video conferenza, l’Avv. Alessandro Colonna, in rappresentanza della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti del deferito la sanzione della inibizione di mesi 9 (nove).

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

1. Il Collegio ritiene provata la responsabilità del deferito.

2. Nel corso del reclamo proposto dinanzi alla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, la ASD Nocerina Calcio 1910, onde vedere ridotte le pretese del proprio tesserato Sorgente Simone, dalla CAE-LND accertate nella misura di 3.200,00#, produceva copia di una quietanza di 2.400,00 datata 14.6.2021 asseritamente riferita al ridetto Sorgente Simone.

Dinanzi alla SVE il presunto autore della quietanza ne contestava sin da subito l’autenticità, eccependone anche la produzione telematica in formato “.pdf” e ne reclamava inutilmente la produzione in originale.

Nella medesima sede il legale rappresentante della società, a domanda espressa del Collegio, confermava che il documento prodotto in “.pdf” era stato ricavato dalla copia della presunta quietanza, non già dal suo originale, in quanto solo in copia consegnata dalla precedente gestione societaria.

In definitiva, dinanzi alla Sezione Vertenze Economiche l’originale della quietanza non è mai stato prodotto, né esibito.

In ragione di tanto, l’adita Sezione, ritenuta l’irrilevanza della copia della presunta quietanza, del cui contenuto dubitava anche per l’assenza di ristori legislativamente previsti per la stagione 2020/2021, rigettava il reclamo e confermava la decisione della CAELND che aveva determinato in 3.200,00 la somma dovuta al Sorgente per detta stagione.

3. Le indagini svolte dalla Procura Federale all’esito della trasmissione degli atti da parte della Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, in disparte le considerazioni già svolte da quella sezione, da aversi qui richiamate e condivise (art. 51, co. 3, CGS), depongono inequivocabilmente per la non veridicità della copia della quietanza prodotta dalla ASD Nocerina Calcio 1910. Per quanto ancora occorra, basti dire che anche in questa sede il Sorgente ha ribadito che la copia è il risultato dell’alterazione della quietanza da lui rilasciata con riferimento alla precedente stagione sportiva 2019/2020.

In particolare, secondo il Sorgente, la dichiarazione rilasciata per la stagione sportiva 2019/2020 sarebbe rimasta inalterata nella parte iniziale contenente le sue generalità e la sua sottoscrizione, ed alterata nella parte centrale, in cui si autorizza la società a decurtare la somma di 2.400,00#, e nella data.

Sono in atti sia la copia della dichiarazione prodotta dalla società Nocerina, sia la riproduzione fotografica della quietanza oggetto di alterazione richiamata dal Sorgente.

4. Così accertata la non veridicità del documento, la sua creazione ed il suo illegittimo utilizzo al fine di sottrarsi al pagamento delle residue somme al Sorgente, derivanti dall’accordo economico in corso per la stagione sportiva 2020/2021, non possono che ricondursi, con ragionevole certezza, a standard probatorio sufficiente ad affermare la responsabilità disciplinare, al sig. Paolo Maiorino, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di firma della ASD Nocerina Calcio 1910.

Ed invero, l’assemblea totalitaria dei soci del sodalizio, nelle persone del Presidente Paolo Maiorino, e dei consiglieri Daniela Riccio e Giuseppe Califano, ammetteva quali nuovi soci i signori Giancarlo Natale, Raffaele Scalzi e Nunzio Grasso. Seguivano in pari data, come da verbale in atti, le dimissioni degli unici precedenti tre soci.

Ebbene, il nuovo Amministratore Delegato, sig. Nunzio Grasso, sentito dalla Procura Federale, ha confermato di non essere in possesso dell’originale della quietanza asseritamente datata 14.6.2021 e che la copia prodotta gli è stata consegnata dalla precedente gestione societaria.

Pepe Aniello, ancora oggi Segretario del sodalizio, ha a sua volta dichiarato che predisponeva unicamente le quietanze liberatorie relative ai rimborsi mensili ordinari; quelle relative al 30 aprile di ogni anno di “nulla a pretendere dalla società”, per permettere l’iscrizione alla stagione sportiva successiva e, infine, quelle di fine stagione riferite all’accordo economico in atto.

Tali quietanze, ha riferito, erano predisposte in bianco e consegnate al presidente Maiorino “ che provvedeva a farle firmare ai calciatori”. Ha espressamente escluso, il Segretario Pepe, di essersi occupato di quietanze riferite al Decreto “Cura Italia” e di non avere mai assistito ad alcuna sottoscrizione da parte di alcun calciatore, in quanto il Presidente Maiorino convocava i tesserati nel proprio studio e provvedeva personalmente al pagamento delle loro spettanze a mezzo bonifici o in denaro contante. Ha inoltre dichiarato di non avere mai visto la quietanza datata 14.6.2021, sebbene redatta sulla falsa riga di quelle predisposte per gli accordi economici ordinari.

Quanto all’odierno deferito, infine, mette conto evidenziare come nel corso dell’audizione del  15.2.2023, premesso di essere stato “Presidente dal 2018 fino al periodo a cavallo tra il 2021 e 2022”, alle uniche due domande postegli dal collaboratore della Procura abbia unicamente risposto che “in riferimento a tale quietanza liberatoria non ho niente da riferire” e “ non ho altro da aggiungere sull’intera vicenda, anche perché è passato del tempo dai fatti in argomento e anche perché ad oggi non mi occupo più di calcio”.

Sul punto, a ben vedere, nemmeno una smentita.

5. In punto sanzioni, valutato il comportamento complessivo del deferito e considerata la gravità dei fatti al medesimo contestati ed ascritti, comportanti una chiara violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità richiamati dall’art. 4, co. 1, CGS, alla cui osservanza i soggetti di cui all’art. 2, co. 1, CGS sono tenuti in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Paolo Maiorino la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 12 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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