F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 176/TFN – SD del 16 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 23569/276pf 22-23/GC/SA/mg del 31 marzo 2023, depositato il 3 aprile 2023, nei confronti del sig. Guerrisi Rocco e della società ASD Cittanova Calcio – Reg. Prot. 151/TFN-SD
Decisione/0176/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0151/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giorgia Marina Caccamo – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Valentina Ramella – Componente
Angelo Venturini – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23569/276 pf 2223/GC/SA/mg del 31 marzo 2023, depositato il 3 aprile 2023, nei confronti del sig. Guerrisi Rocco e della società ASD Cittanova Calcio,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 23569/276 pf 22-23/GC/SA/mg del 31 marzo 2023, depositato il 3 aprile 2023, nei confronti di:
1. Guerrisi Rocco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD Cittanova Calcio, oggi soggetto non tesserato per la FIGC, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS, per aver consentito e comunque non impedito, (nel procedimento dinanzi la Commissione Accordi Economici della LND promosso dal calciatore Alessio Lo Nigro contro la società ASD Cittanova Calcio definito con decisione Prot. Cae 87 BIS/2021-22 del 12.10.2022), di allegare alla memoria difensiva di costituzione della predetta società del 13.07.2022, l'accordo economico datato 02.01.2021 riportante la firma disconosciuta e apocrifa del calciatore Alessio Lo Nigro, al fine di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva;
2. ASD Cittanova Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Guerrisi Rocco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società, come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Guerrisi Rocco e la società ASD Cittanova Calcio hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Loredana Fardello, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Massimiliano Rollo, in rappresentanza delle parti deferite, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Guerrisi Rocco, mesi 8 (otto) di inibizione, da scontarsi in caso di nuovo tesseramento;
- per la società ASD Cittanova Calcio, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Carlo Sica
Depositato in data 16 maggio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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