LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 349 del 18.05.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide SALVATORI/SSD ARL NERETO CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Davide SALVATORI/SSD ARL NERETO CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 20.04.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore DAVIDE SALVATORI, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società NERETO CALCIO S.S.D. e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. DAVIDE SALVATORI ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato in data 20.01.2023 per ottenere il pagamento delle somme, ancora dovute, previste dall’accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società NERETO CALCIO S.S.D., in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 20.000,00.

Lo stesso espone di aver proposto un primo ricorso alla data del 21/03/2022, con il quale ha chiesto a questa Commissione di pronunciare sentenza di condanna nei confronti della NERETO CALCIO S.S.D. per il pagamento della somma dovuta al calciatore per periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva e la data del 21 marzo 2022. In accoglimento del ricorso, la commissione accordi economici avrebbe già condannato la NERETO CALCIO S.S.D. al pagamento nei confronti del ricorrente della somma dovuta per il periodo di durata della prestazione sportiva sino alla data del 21/03/2022, per importi pari ad € 13.332,00.

Oggetto del presente ricorso sono, pertanto, le somme maturate in epoca successiva rispetto a quelle avute oggetto dal primo ricorso, ovvero gli importi maturati per il periodo compreso tra il 21/03/2022 e il 30/06/2022, quantificati dal ricorrente in misura pari ad € 6.666,00 mediante l’operazione aritmetica rappresentata dal rapporto tra l’importo complessivamente dovuto e previsto nell’accordo economico con i giorni di durata della prestazione sportiva, ulteriori rispetto a quelli già oggetto della prima decisione di condanna pronunciata da questa commissione.

La NERETO CALCIO S.S.D., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la NERETO CALCIO S.S.D., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che può essere pacificamente ritenuta a tutt’oggi l’esistenza del credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND. Inoltre, in assenza di deduzioni della debitrice sul punto, la somma richiesta dal calciatore corrisponde alla differenza tra quanto previsto nell’accordo economico e l’importo oggetto della prima decisione di condanna pronunciata da parte di questa commissione, ragion per la quale la società intimata rimane debitrice per il residuo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società NERETO CALCIO S.S.D., accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. DAVIDE SALVATORI della somma di Euro 6.666,00 (seimilasecentosessantasei/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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