F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 225/CSA pubblicata del 23 Maggio 2023 – S.N. Notaresco 2018
Decisione n. 225/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 277/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Sebastiano Zafarana - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 277/CSA/2022-2023, proposto dalla S.N. Notaresco 2018 in data
17.05.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-
Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 139 del 15 maggio 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19 maggio 2023, il dott. Agostino Chiappiniello e udito il sig. Luigi Di Battista per la reclamante; sentito l’Assistente n. 2;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.N. Notaresco 2018 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 139 del 15 maggio 2023, in relazione alla gara Montegiorgio/ San Nicolò Notaresco S.r.l. del 14/05/2023 — Campionato Nazionale di Serie D — Girone F.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per essersi rivolto ad un AA con reiterate espressioni blasfeme ed un gesto irridente".
La società reclamante ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti.
In sostanza, il calciatore Shiba Klejvis non avrebbe profferito alcuna espressione blasfema. Il Commissario di campo che ha denunciato il fatto, non poteva aver sentito le frasi in questione perché era ad una distanza di circa 50 metri, frasi non percepite nè dall’arbitro e nè dall’assistente n. 2 che stazionavano vicino al luogo in cui si sono verificati i fatti. Il Commissario di campo non poteva denunciare il fatto, ma doveva riferirlo alla Procura Federale ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare.
Nel reclamo si sostiene che è stata effettuata una ricostruzione frutto di una errata percezione di quanto realmente accaduto.
Conclusivamente, veniva chiesta, in via pregiudiziale la dichiarazione di improcedibilità dell’iter disciplinare e nel merito l’annullamento della sanzione della squalifica a due giornate effettiva di gara inflitta al calciatore Shiba Klejvis. Udito il sig. Luigi Di Battista per il reclamante; sentito l’assistente n. 2;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.
In via preliminare si deve puntualizzare che la reclamante contesta la regolarità dell’iter disciplinare che ha condotto alla sanzione, considerato che, ai sensi dell’art. 61, commi 3 e 6 del C.G.S.., il Commissario di campo avrebbe dovuto limitarsi a segnalare il fatto alla Procura Federale ai fini dell’avvio del relativo procedimento disciplinare.
In sostanza, nel caso in cui la terna arbitrale non si è resa conto dei fatti verificatisi nel campo di gioco e, quindi, non ha assunto alcun provvedimento sui fatti stessi, il Commissario di campo segnala detti fatti al Procuratore Federale.
In realtà, la “riservata segnalazione” di cui all’art. 63, comma 3, può essere effettuata direttamente al Giudice Sportivo anche dal Commissario di Campo (ex art. 63, comma 6) secondo le modalità previste dal suddetto comma 3, ma da tale segnalazione deve necessariamente conseguire l’attivazione dello speciale procedimento ivi disciplinato, nel contraddittorio con la società o con il calciatore.
Nel caso di specie, fermo restando che la refertazione del Commissario di Campo e la successiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo sono riferite all’uso di espressione blasfema e che l’assistente dell’arbitro n. 2, sentito durante la discussione del reclamo, ha dichiarato di non aver sentito e visto nulla in relazione alle condotte contestate al calciatore Shiba Klejvis, è evidente la mancata osservanza della procedura disciplinata dall’art. 61, commi 3 e 6 del C.G.S. e la conseguente illegittimità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo che, per tale motivo, va annullato.
Tutto ciò considerato, il reclamo della S.N. Notaresco 2018 deve essere accolto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce