F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 240/CSA pubblicata del 31 Maggio 2023 – S.S.D. Porto D’Ascoli s.r.l.
Decisione n. 240/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 264/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 264/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Porto D’Ascoli s.r.l. in data 03.05.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –
Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 132 del 26.4.2023 (“errata corrige”);
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.5.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 3.5.2023, la società S.S.D. Porto D’Ascoli ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 132 del 2.5.2023 (errata corrige del precedente Com. Uff. n. 130 del 26.4.2023), con la quale è stata comminata al proprio Presidente sig. Massi Vittorio la sanzione dell’inibizione sino al 2.7.2023 “per avere al termine della gara, protestato all’indirizzo del Direttore di Gara rivolgendogli espressioni offensive e irriguardose”.
La società nega che il Massi (il quale, in occasione della gara Pineto Calcio – Porto D’Ascoli del 23.4.2023, si sarebbe trovato posizionato nella tribuna riservata agli ospiti) abbia mai pronunciato alcuna espressione offensiva o irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara, posto che l’unica discussione al termine della gara era intercorsa con il Commissario di Campo, non già con l’Arbitro.
Conclude quindi per la revoca del provvedimento di inibizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è inammissibile in quanto non può essere riferito ad alcun rappresentante legale della società (come invece impone l’art. 34, comma 4, C.G.S.).
Il reclamo, difatti, risulta proposto impersonalmente (dalla società) e sottoscritto genericamente dalla “segreteria” con una firma illeggibile.
Ciò nonostante, la Corte ha ritenuto di acquisire il foglio di censimento della società al fine di verificare se la firma potesse corrispondere a quella del Segretario e se costui risultasse legittimato a rappresentare la Società reclamante.
Sta di fatto che la firma, depositata, del segretario sig. Vittorio Sciarra, risulta ictu oculi completamente diversa da quella apposta in calce al reclamo, la cui provenienza resta pertanto né indicata, né verificabile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce