F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 241/CSA pubblicata del 31 Maggio 2023 – A.S.D. Flaminia Civita Castellana
Decisione n. 241/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 268/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 268/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Flaminia Civita Castellana in data 11.05.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 135 del 09.05.2023.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.05.2023, il dr. Antonino
Tumbiolo e udito l’Avv. Jennyfer Bevilacqua per la reclamante;
Sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Flaminia Civita Castellana ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 200, inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo, in relazione alla gara
Flaminia Civita Castellana/Città di Castello SSDARL del 7.05.2023 (cfr Com. Uff. n.135 del 09.05.2023), con la seguente motivazione "Per mancanza dell'ambulanza e della relativa richiesta".
La società reclamante sostiene, negli atti di giudizio, l'insussistenza delle violazioni contestate e produce:
- copia della richiesta della presenza dell'ambulanza;
- copia della fattura della Croce Rossa per il servizio prestato in occasione della gara;
- foto che evidenziano la presenza dell'ambulanza e degli operatori della Croce Rossa.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 maggio 2023, è stata sentita, per la società reclamante, l'avv.to Jennyfer Bevilacqua, che ha confermato il contenuto del reclamo insistendo per il suo accoglimento.
E' stato sentito, altresì, l'arbitro della gara sig. Michele Giordano.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.
La Corte, pur in presenza degli elementi oggettivi prodotti dalla società reclamante, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della questione controversa, il signor Michele Giordano, arbitro della gara, il quale ha confermato la presenza dell'ambulanza negli spazi limitrofi al terreno di gioco.
Pertanto, viene a cadere in radice il presupposto fattuale della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce