FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 367/AA del 17/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ERRATA CORRIGE AL C.U. N° 362/AA DEL 16 MAGGIO 2023 A seguito di un mero errore materiale, si pubblica in allegato il testo corretto dell’accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva di cui al Comunicato Ufficiale n. 362/AA del 16 maggio 2023.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lucas DE AGUIAR GUETENER, e della società AC TREGNAGO 1931 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCAS DE AGUIAR GUETENER, calciatore richiedente il tesseramento per la AC Tregnago 1931 ASD, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 1.12.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società AC Tregnago 1931 ASD, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
AC TREGNAGO 1931 ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Lucas De Aguiar Guetener ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lucas DE AGUIAR GUETENER, e dal Sig. Gabriele Rizzin, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC TREGNAGO 1931 ASD;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Lucas DE AGUIAR GUETENER, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società AC TREGNAGO 1931 ASD;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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