FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 369/AA del 22/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –LACARBONARA MARTINA CALCIO 1947

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 573 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Pietro LACARBONARA e della società MARTINA CALCIO 1947, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO LACARBONARA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Martina Franca 1947, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art 91 delle NOIF per aver, in violazione dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità del tipo di rapporto instaurato con il tesseramento, imposto al calciatore tesserato della ASD Martina Calcio 1947, Stefano Salvi, lo svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto a quanto convenuto contrattualmente. Nella fattispecie, senza che ricorressero motivazioni disciplinari, ne imponeva l’utilizzo nel campionato Juniores Regionali Under 19, con conseguente esclusione dalle convocazioni in prima squadra, ed in via permanente dalle sedute e allenamenti tattici di quest’ultima, benché contrattualizzato per l’utilizzo nel superiore campionato di serie D, con le sole reali motivazioni del rifiuto del calciatore di svincolarsi o trovarsi altra sistemazione in occasione dell’aperura delle liste di trasferimento decembrine. Ciò a causa della onerosità del contratto sottoscritto nel mese di agosto 2022 e delle scelte tecniche dell’allenatore di un non pieno impiego in prima squadra, benché lo stesso calciatore fosse stato ritenuto importante per il progetto e ricercato in fase di mercato pre-campionato;

MARTINA CALCIO 1947, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Pietro Lacarbonara all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro LACARBONARA in proprio e, in qualità di copresidente, per conto della società MARTINA CALCIO 1947;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro LACARBONARA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società MARTINA CALCIO 1947;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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